02012L0034 — IT — 01.01.2019 — 003.001
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DIRETTIVA 2012/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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DIRETTIVA (UE) 2016/2370 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2016 |
L 352 |
1 |
23.12.2016 |
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DECISIONE DELEGATA (UE) 2017/2075 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2017 |
L 295 |
69 |
14.11.2017 |
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Rettificata da:
DIRETTIVA 2012/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2012
che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente direttiva stabilisce:
le regole relative alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria e alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno in uno Stato membro di cui al capo II;
i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica a opera di uno Stato membro delle licenze destinate alle imprese ferroviarie che sono stabilite o si stabiliranno nell’Unione (capo III);
i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e nell’assegnazione della capacità di tale infrastruttura (capo IV).
Articolo 2
Esclusioni dall’ambito di applicazione
In deroga al primo comma, gli articoli 4 e 5 si applicano se detta impresa ferroviaria è controllata, direttamente o indirettamente, da un’impresa o altra entità che effettua o integra servizi di trasporto ferroviario diversi dai servizi urbani, suburbani o regionali. A siffatta impresa ferroviaria si applica anche l’articolo 6 per quanto attiene alla relazione fra di essa e l’impresa o entità che la controlla direttamente o indirettamente.
Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione del capo III:
le imprese che effettuano esclusivamente servizi ferroviari per passeggeri sulle infrastrutture ferroviarie locali e regionali isolate;
le imprese che effettuano esclusivamente servizi ferroviari urbani o suburbani per passeggeri;
le imprese che effettuano esclusivamente servizi ferroviari regionali di trasporto merci;
le imprese che effettuano solo servizi di trasporto merci su un’infrastruttura ferroviaria privata, utilizzata esclusivamente dal proprietario dell’infrastruttura per le operazioni di trasporto delle sue merci.
Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies, 8 e 13 e del capo IV:
le reti locali e regionali isolate di trasporto passeggeri su infrastrutture ferroviarie;
le reti adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri ferroviari urbani e suburbani;
le reti regionali adibite unicamente alla prestazione di servizi merci regionali da un’impresa ferroviaria esclusa ai sensi del paragrafo 1, finché non vi siano richieste di utilizzo della capacità della rete da parte di un altro richiedente;
le infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario.
le linee locali a bassa intensità di traffico di lunghezza pari o inferiore a 100 km, utilizzate per il trasporto merci tra la linea principale e i punti di origine e di destinazione delle spedizioni lungo tali linee, purché tali linee siano gestite da entità diverse dal gestore dell'infrastruttura principale e purché a) tali linee siano utilizzate da un unico operatore di trasporto merci o b) le funzioni essenziali in relazione a tali linee siano svolte da un organismo indipendente che non è controllato da un'impresa ferroviaria. Laddove sia presente un unico operatore di trasporto di merci, gli Stati membri possono inoltre escluderlo dall'ambito di applicazione del capo IV finché non vi siano richieste di utilizzo della capacità da parte di un altro richiedente. Il presente paragrafo può essere altresì applicato qualora la linea sia utilizzata anche, in misura limitata, per i servizi passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione dell'intenzione di escludere tali linee dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies e 8.
le reti regionali a bassa intensità di traffico gestite da un'entità diversa dal gestore dell'infrastruttura principale e utilizzate per servizi passeggeri regionali prestati da un'unica impresa ferroviaria diversa dall'impresa ferroviaria ex monopolista dello Stato membro, finché non vi siano richieste di utilizzo della capacità per servizi passeggeri su tale rete e purché l'impresa sia indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria che presta servizi merci. Il presente paragrafo può essere altresì applicato qualora la linea sia utilizzata anche, in misura limitata, per i servizi merci. Gli Stati membri informano la Commissione dell'intenzione di escludere tali linee dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies.
Tali esenzioni possono essere rinnovate per periodi non superiori a cinque anni. Entro 12 mesi dalla data di scadenza dell'esenzione, lo Stato membro che intende rinnovare l'esenzione notifica alla Commissione l'intenzione di procedervi. La Commissione esamina se le condizioni per un'esenzione di cui al primo comma sono ancora soddisfatte. Se tali condizioni non sono soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione recanti la sua decisione di cessazione dell'esenzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
«impresa ferroviaria», qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza ai sensi della presente direttiva e la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;
«gestore dell'infrastruttura», qualsiasi organismo o impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato membro nell'ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;
«sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria», la programmazione di rete, la programmazione finanziaria e degli investimenti, nonché la costruzione e il potenziamento dell'infrastruttura;
«esercizio dell'infrastruttura ferroviaria», l'assegnazione delle tracce ferroviarie, la gestione del traffico e l'imposizione di canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura;
«manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria», i lavori destinati a mantenere le condizioni e la capacità dell'infrastruttura esistente;
«rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria», i lavori di sostituzione di vasta portata sull'infrastruttura esistente che non ne modificano la prestazione globale;
«potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria», i lavori di modifica di vasta portata sull'infrastruttura esistente che migliorano la sua prestazione globale;
«funzioni essenziali» del gestore dell'infrastruttura, l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità del quadro per l'imposizione dei canoni e del quadro per l'assegnazione della capacità istituiti dagli Stati membri ai sensi degli articoli 29 e 39;
«infrastruttura ferroviaria», gli elementi elencati nell’allegato I;
«servizio di trasporto internazionale di merci», il servizio di trasporto nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro; il treno può essere unito e/o scomposto e le varie sezioni possono avere origini e destinazioni diverse, purché tutti i vagoni attraversino almeno una frontiera;
«servizio di trasporto internazionale di passeggeri», il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalità principale è trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno può essere unito e/o scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini e destinazioni diverse, purché tutti i vagoni attraversino almeno una frontiera;
«servizi urbani ed extraurbani», i servizi di trasporto la cui finalità principale è soddisfare le esigenze di un centro urbano o di un agglomerato, incluso un agglomerato transfrontaliero, insieme alle esigenze in materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue zone periferiche;
«servizi regionali», i servizi di trasporto la cui finalità principale è soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una regione, inclusa una regione transfrontaliera;
«transito», l’attraversamento del territorio dell’Unione senza caricare né scaricare merci e/o senza far salire né scendere passeggeri nel territorio dell’Unione;
«percorso alternativo», un altro percorso tra la stessa origine e la stessa destinazione, fermo restando che tra i due percorsi vi è un rapporto di intercambiabilità ai fini della gestione, da parte dell’impresa ferroviaria, del servizio di trasporto merci o passeggeri in questione;
«alternativa valida», l'accesso a un altro impianto di servizio, economicamente accettabile per l'impresa ferroviaria e tale da consentirle di effettuare il servizio di trasporto merci o passeggeri in questione;
«impianto di servizio», l’impianto, inclusi i terreni, gli edifici e le attrezzature, appositamente attrezzato, totalmente o parzialmente, per consentire la prestazione di uno o più servizi di cui all’allegato II, punti da 2 a 4;
«operatore dell’impianto di servizio», un’entità pubblica o privata responsabile della gestione di uno o più impianti di servizio o della prestazione di uno o più servizi alle imprese ferroviarie di cui all’allegato II, punti da 2 a 4;
«accordo transfrontaliero», un accordo tra due o più Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi destinato a facilitare la prestazione di servizi ferroviari transfrontalieri;
«licenza», un’autorizzazione rilasciata a un’impresa da un’autorità preposta al rilascio della licenza, in virtù della quale ne è riconosciuta la capacità di fornire servizi di trasporto ferroviario come impresa ferroviaria; tale capacità può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi;
«autorità preposta al rilascio della licenza», l’organismo incaricato di rilasciare le licenze in campo ferroviario nello Stato membro;
«contratto», un accordo o, per analogia, un’intesa conclusi nel quadro di misure amministrative;
«profitto ragionevole», un tasso di rendimento del proprio capitale che tiene conto del rischio, anche in termini di entrate, o della mancanza di siffatto rischio, assunto dall’operatore dell’impianto di servizio e che è in linea con il tasso medio per il settore interessato negli ultimi anni;
«assegnazione», l’assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria da parte di un gestore dell’infrastruttura;
«richiedente», un’impresa ferroviaria o un gruppo internazionale di imprese ferroviarie o altre persone fisiche o giuridiche, quali le autorità competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, nonché i caricatori, gli spedizionieri e gli operatori di trasporti combinati con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura;
«infrastruttura saturata», un elemento dell’infrastruttura dove, anche dopo il coordinamento delle diverse richieste di capacità non è possibile soddisfare pienamente la domanda, in determinati periodi;
«piano di potenziamento della capacità», una misura o una serie di misure con un calendario di attuazione volte a ridurre le limitazioni di capacità che portano a dichiarare un elemento dell’infrastruttura «infrastruttura saturata»;
«coordinamento», la procedura in base alla quale il gestore dell’infrastruttura e i richiedenti cercano di risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacità di infrastruttura confliggenti;
«accordo quadro», un accordo di carattere generale giuridicamente vincolante di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore dell’infrastruttura in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare e ai canoni da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio;
«capacità di infrastruttura», il potenziale di programmazione delle tracce ferroviarie richieste su un elemento dell’infrastruttura per un certo periodo;
«rete», l’intera infrastruttura ferroviaria gestita da un gestore dell’infrastruttura;
«prospetto informativo della rete», un documento in cui sono precisati in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di imposizione dei canoni e di assegnazione della capacità e che contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentare richieste di capacità di infrastruttura;
«traccia ferroviaria», la capacità di infrastruttura necessaria per far viaggiare un treno tra due località in un dato periodo;
«orario di servizio», i dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile sulla infrastruttura interessata durante il suo periodo di validità.
«aree di deposito», aree destinate specificatamente al deposito temporaneo di veicoli ferroviari tra un impiego e l'altro;
«manutenzione pesante», l’attività che non viene effettuata regolarmente nel quadro delle operazioni giornaliere e che richiede la rimozione del veicolo dal servizio;
«impresa a integrazione verticale», un'impresa per cui si verifica, ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ), una delle situazioni seguenti:
un gestore dell'infrastruttura è controllato da un'impresa che contemporaneamente controlla una o più imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell'infrastruttura;
un gestore dell'infrastruttura è controllato da una o più imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell'infrastruttura; o
una o più imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell'infrastruttura sono controllate da un gestore dell'infrastruttura.
Si intende inoltre un'impresa costituita da divisioni distinte, in cui vi sia un gestore dell'infrastruttura e una o più divisioni che forniscono servizi di trasporto non dotate di personalità giuridiche distinte.
Se sono pienamente indipendenti l'uno dall'altra, ma entrambi sono controllati direttamente da uno Stato membro senza un entità intermedia, un gestore dell'infrastruttura e un'impresa ferroviaria non sono considerati un'impresa a integrazione verticale ai fini della presente direttiva;
«partenariato pubblico-privato», un accordo vincolante tra organismi pubblici e una o più imprese diverse dal gestore dell'infrastruttura principale di uno Stato membro, in base al quale le imprese in tutto o in parte costruiscono e/o finanziano l'infrastruttura ferroviaria e/o acquisiscono il diritto di esercitare qualsiasi funzione elencata al punto 2) per un periodo di tempo predefinito. L'accordo può assumere qualsiasi opportuna forma giuridicamente vincolante prevista nella legislazione nazionale;
«consiglio di amministrazione», organo superiore di un'impresa che esercita funzioni esecutive e amministrative ed è incaricato e responsabile della gestione quotidiana dell'impresa;
«consiglio di vigilanza», il più alto organo di un'impresa che svolge compiti di vigilanza, incluso l'esercizio del controllo sul consiglio di amministrazione e sulle decisioni strategiche generali riguardanti l'impresa;
«biglietto cumulativo», uno o più biglietti che rappresentano un contratto di trasporto per servizi ferroviari consecutivi effettuati da una o più imprese ferroviarie;
«servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità», servizi di trasporto ferroviario di passeggeri effettuati senza fermate intermedie tra due luoghi separati almeno da una distanza superiore a 200 km su linee appositamente costruite per l'alta velocità attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h e operanti in media a tali velocità.
CAPO II
SVILUPPO DELLE FERROVIE DELL’UNIONE
SEZIONE 1
Indipendenza Gestionale
Articolo 4
Indipendenza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell’infrastruttura
Articolo 5
Gestione delle imprese ferroviarie secondo principi commerciali
Le imprese ferroviarie devono essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali, a prescindere dalla loro proprietà, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato membro all’impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti dello Stato.
Con riferimento agli orientamenti di politica generale adottati dallo Stato membro e in considerazione dei piani o contratti nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i piani di investimento e di finanziamento, le imprese ferroviarie sono in particolare libere di:
stabilire la propria organizzazione interna, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 29 e 39;
disciplinare le modalità della fornitura e della commercializzazione dei servizi e stabilirne la tariffazione;
prendere le decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri;
aumentare la propria quota di mercato, elaborare nuove tecnologie, creare nuovi servizi e adottare tecniche di gestione innovative;
avviare nuove attività in settori associati all’attività ferroviaria.
Il presente paragrafo lascia impregiudicato il regolamento (CE) n. 1370/2007.
SEZIONE 2
Separazione della Gestione dell’infrastruttura e dell’attività di Trasporto e dei Diversi Tipi di Attività di Trasporto
Articolo 6
Separazione contabile
Articolo 7
Indipendenza del gestore dell'infrastruttura
Gli Stati membri provvedono affinché nessuna delle altre entità giuridiche nell'ambito dell'impresa a integrazione verticale abbia un'influenza determinante sulle decisioni adottate dal gestore dell'infrastruttura in relazione alle funzioni essenziali.
Gli Stati membri provvedono affinché i membri del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura, nonché i dirigenti che riferiscono loro direttamente, agiscano in maniera non discriminatoria e che la loro imparzialità non sia compromessa da alcun conflitto di interesse.
Gli Stati membri provvedono affinché le stesse persone non possano essere impiegate o nominate contemporaneamente:
come membri del consiglio di amministrazione di un gestore dell'infrastruttura e membri del consiglio di amministrazione di un'impresa ferroviaria;
come responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali e come membri del consiglio di amministrazione di un'impresa ferroviaria;
ove esista un consiglio di vigilanza, come membri del consiglio di vigilanza di un gestore dell'infrastruttura e membri del consiglio di vigilanza di un'impresa ferroviaria;
come membri del consiglio di vigilanza di un'impresa che faccia parte di un'impresa a integrazione verticale e che eserciti un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia su un gestore dell'infrastruttura, nonché come membri del consiglio di amministrazione di detto gestore dell'infrastruttura.
Articolo 7 bis
Indipendenza delle funzioni essenziali
Per l'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
un'impresa ferroviaria o qualsiasi altra entità giuridica non esercitino un'influenza determinante sul gestore dell'infrastruttura in relazione alle funzioni essenziali, fatto salvo il ruolo degli Stati membri per quanto riguarda la definizione del quadro per l'imposizione dei canoni e del quadro per l'assegnazione della capacità e delle regole specifiche in materia di imposizione dei canoni in conformità degli articoli 29 e 39;
un'impresa ferroviaria o qualsiasi altra entità giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale non abbia un'influenza determinante sulle nomine e i la rimozione dei responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali;
la mobilità dei responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali non crei conflitti di interesse.
L'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 7, paragrafo 4 si applicano mutatis mutandis ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari.
Articolo 7 ter
Imparzialità del gestore dell'infrastruttura rispetto alla gestione del traffico e alla programmazione della manutenzione
La programmazione dei lavori di manutenzione è effettuata dal gestore dell'infrastruttura in modo non discriminatorio.
Articolo 7 quater
Delega e ripartizione delle funzioni del gestore dell'infrastruttura
A condizione che non sorgano conflitti di interesse e sia garantita la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, il gestore dell'infrastruttura può:
delegare funzioni a un'entità diversa, purché questa non sia un'impresa ferroviaria, non controlli un'impresa ferroviaria o non sia controllata da un'impresa ferroviaria. All'interno di un'impresa a integrazione verticale, le funzioni essenziali non possono essere delegate ad alcuna altra entità inserita nell'impresa a integrazione verticale, a meno che tale entità svolga esclusivamente funzioni essenziali;
delegare l'esecuzione di lavori e i relativi compiti circa lo sviluppo, la manutenzione e il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria a imprese ferroviarie o società che controllano l'impresa ferroviaria o sono controllate dall'impresa ferroviaria.
Il gestore dell'infrastruttura mantiene il potere di vigilanza relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e ne ha la responsabilità ultima. Le entità che svolgono le funzioni essenziali si conformano agli articoli 7, 7 bis, 7 ter e 7 quinquies.
Detto organismo monitora l'esecuzione di tali accordi e può, in casi giustificati, raccomandare di porvi termine.
Articolo 7 quinquies
Trasparenza finanziaria
Articolo 7 sexies
Meccanismi di coordinamento
Gli Stati membri assicurano che siano predisposti idonei meccanismi di coordinamento al fine di garantire il coordinamento tra i relativi gestori dell'infrastruttura principale e tutte le imprese ferroviarie interessate nonché tutti i richiedenti interessati di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Se del caso, i rappresentanti degli utenti dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci e le autorità nazionali, locali o regionali sono invitati a partecipare. L'organismo di regolazione interessato può partecipare in qualità di osservatore. Il coordinamento riguarda tra l'altro:
le necessità dei richiedenti relative alla manutenzione e allo sviluppo della capacità di infrastruttura;
il contenuto degli obiettivi di prestazione orientati agli utenti contenuti negli accordi contrattuali di cui all'articolo 30 e degli incentivi di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e la relativa attuazione;
il contenuto e l'attuazione del prospetto informativo della rete di cui all'articolo 27;
questioni di intermodalità e interoperabilità;
qualsiasi altra questione relativa alle condizioni di accesso, all'uso dell'infrastruttura e alla qualità dei servizi del gestore dell'infrastruttura.
Il gestore dell'infrastruttura, in consultazione con le parti interessate, elabora e pubblica linee guida per il coordinamento. Il coordinamento ha luogo almeno annualmente e il gestore dell'infrastruttura pubblica sul proprio sito web una panoramica delle attività intraprese ai sensi del presente articolo.
Il coordinamento a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei richiedenti di adire l'organismo di regolazione né i poteri dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 56.
Articolo 7 septies
Rete europea dei gestori dell'infrastruttura
Al fine di agevolare la prestazione di servizi ferroviari efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione, gli Stati membri assicurano che i relativi gestori dell'infrastruttura principale partecipino e cooperino in una rete, che si riunisce periodicamente allo scopo di:
sviluppare l'infrastruttura ferroviaria dell'Unione;
sostenere l'attuazione tempestiva ed efficiente dello spazio ferroviario europeo unico;
scambiare le migliori prassi;
monitorare e valutare le prestazioni;
contribuire alle attività di monitoraggio del mercato di cui all'articolo 15;
affrontare le strozzature transfrontaliere; e
discutere dell'applicazione degli articoli 37 e 40.
Ai fini della lettera d) la rete individua principi e pratiche comuni affinché il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni siano effettuati in modo coerente.
Il coordinamento a norma del presente paragrafo non pregiudica né il diritto dei richiedenti di adire l'organismo di regolazione né i poteri dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 56.
SEZIONE 3
Risanamento Finanziario
Articolo 8
Finanziamento del gestore dell’infrastruttura
Fatto salvo l’eventuale obiettivo a lungo termine della copertura da parte dell’utilizzatore dei costi di infrastruttura per tutti i modi di trasporto sulla base di una concorrenza intermodale equa e non discriminatoria, quando il trasporto ferroviario è competitivo rispetto ad altri modi di trasporto, nell’ambito dei principi di imposizione dei canoni di cui agli articoli 31 e 32, uno Stato membro può imporre al gestore dell’infrastruttura di conseguire un equilibrio della contabilità senza contributi statali.
Articolo 9
Riduzione trasparente del debito
Al passivo di questo servizio possono essere trasferiti tutti i prestiti contratti dall’impresa ferroviaria per finanziare gli investimenti e per coprire le eccedenze di spese di gestione risultanti dall’attività di trasporto ferroviario o dalla gestione dell’infrastruttura ferroviaria, fino a estinzione di tali prestiti. I debiti derivanti da attività di società affiliate non possono essere presi in considerazione.
SEZIONE 4
Accesso all’infrastruttura e ai Servizi Ferroviari
Articolo 10
Condizioni di accesso all’infrastruttura ferroviaria
Se uno Stato membro intende adottare, ai sensi del presente paragrafo, una decisione che limita il diritto di accesso, presenta il progetto di decisione alla Commissione europea e consulta gli altri Stati membri.
Se, entro tre mesi dalla presentazione di tale progetto di decisione né la Commissione né un altro Stato membro vi obiettano, lo Stato membro può adottare la decisione.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano nei dettagli la procedura da seguire per l'applicazione del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 3.
▼M1 —————
Articolo 11
Limitazione del diritto di accesso e del diritto di far salire e scendere i passeggeri
Per stabilire se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia compromesso, l'organismo o gli organismi di regolazione pertinenti di cui all'articolo 55 procedono ad un'analisi economica oggettiva e basano la propria decisione su criteri prestabiliti. Essi procedono in tal senso in seguito ad una richiesta proveniente da uno dei seguenti soggetti, presentata entro un mese dal ricevimento dell'informazione sul previsto servizio di trasporto di passeggeri, di cui all'articolo 38, paragrafo 4:
la o le competenti autorità di aggiudicazione del contratto di servizio pubblico;
qualsiasi altra autorità competente interessata dotata del diritto di limitare l'accesso ai sensi del presente articolo;
il gestore dell'infrastruttura;
l'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico.
Le autorità competenti e le imprese ferroviarie che prestano servizi pubblici forniscono all’organismo o agli organismi di regolamentazione competenti le informazioni ragionevolmente necessarie per addivenire a una decisione. L’organismo di regolamentazione valuta le informazioni ricevute dalle parti sopra citate e, se del caso, richiede eventuali ulteriori informazioni pertinenti da tutte le parti interessate e avvia con esse consultazioni entro un mese dal ricevimento della richiesta. L’organismo di regolamentazione si consulta adeguatamente con tutte le parti interessate e informa queste ultime della sua decisione motivata entro un termine ragionevole e prestabilito e, comunque, entro sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie.
L'organismo di regolazione motiva la propria decisione e precisa le condizioni alle quali uno dei seguenti soggetti può chiedere un riesame della decisione entro un mese dalla sua notifica:
la o le autorità competenti;
il gestore dell'infrastruttura;
l'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico;
l'impresa ferroviaria che chiede l'accesso.
Qualora l'organismo di regolazione decida che l'equilibrio economico di un contratto pubblico sarebbe compromesso dal previsto servizio di trasporto di passeggeri, di cui all'articolo 38, paragrafo 4, indica le eventuali modifiche a tale servizio che permetterebbero di soddisfare le condizioni per la concessione del diritto di accesso di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
In base all'esperienza degli organismi di regolazione, delle autorità competenti e delle imprese ferroviarie e in base alle attività della rete di cui all'articolo 57, paragrafo 1, la Commissione, entro il 16 dicembre 2018, adotta atti di esecuzione che stabiliscono nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo per quanto riguarda i servizi di trasporto nazionale di passeggeri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 3.
Gli Stati membri possono anche limitare il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria ai fini della prestazione di servizi di trasporto nazionale di passeggeri tra un dato punto di partenza e una data destinazione all'interno dello stesso Stato membro qualora:
siano stati concessi diritti esclusivi al trasporto di passeggeri tra le stazioni in questione nell'ambito di un contratto di servizio pubblico aggiudicato prima del 16 giugno 2015; o
siano stati concessi un diritto/un'autorizzazione aggiuntivi per effettuare servizi commerciali di trasporto di passeggeri in concorrenza con un altro operatore tra le stazioni in questione entro il 25 dicembre 2018 sulla base di un'equa procedura di gara.
e purché gli operatori non ricevano alcuna compensazione per prestare tali servizi.
Detta limitazione può restare in vigore per la durata iniziale del contratto o dell'autorizzazione o fino al 25 dicembre 2026, ove tale durata sia superiore.
Articolo 11 bis
Servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità
Articolo 12
Prelievo di canoni sulle imprese ferroviarie che assicurano servizi viaggiatori
Nella fattispecie, le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto nazionale o internazionale di passeggeri sono soggette al medesimo canone sull’esercizio delle linee di competenza di tale autorità.
Articolo 13
Condizioni di accesso ai servizi
Per tutti gli impianti di servizio di cui all’allegato II, punto 2, l’operatore e detto ente o società tengono una contabilità separata, compresi i bilanci e i conti profitti e perdite.
Se l’esercizio di un impianto di servizio è assicurato da un gestore dell’infrastruttura oppure quando l’operatore dell’impianto di servizio è controllato, direttamente o indirettamente, da un gestore dell’infrastruttura, la conformità ai requisiti del presente paragrafo si considera dimostrata se sono rispettate le condizioni previste all’articolo 7.
Se le richieste di imprese ferroviarie riguardano l’accesso agli impianti di servizio gestiti da un operatore dell’impianto di servizio di cui al paragrafo 3 e la relativa fornitura di servizi, l’operatore dell’impianto di servizio motiva per iscritto le decisioni di rifiuto e indica alternative valide su altri impianti.
Articolo 13 bis
Sistema comune d'informazione e di emissione di biglietti cumulativi
SEZIONE 5
Accordi Transfrontalieri
Articolo 14
Principi generali degli accordi transfrontalieri
Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione su tali negoziati e, se del caso, invitano la Commissione a partecipare in qualità di osservatore.
SEZIONE 6
Compiti di Controllo della Commissione
Articolo 15
Portata del monitoraggio del mercato
La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio circa:
l’evoluzione del mercato interno nel settore dei servizi ferroviari e dei servizi da fornire alle imprese ferroviarie di cui all’allegato II;
le condizioni quadro di cui al paragrafo 3, comprese quelle relative ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia;
lo stato della rete ferroviaria dell’Unione;
l’utilizzo dei diritti di accesso;
gli ostacoli a servizi ferroviari più efficienti;
le limitazioni di infrastruttura;
la necessità di una normativa.
CAPO III
RILASCIO DELLE LICENZE DELLE IMPRESE FERROVIARIE
SEZIONE 1
Autorità Preposta al Rilascio delle Licenze
Articolo 16
Autorità preposta al rilascio delle licenze
Ogni Stato membro designa un’autorità preposta al rilascio delle licenze e all’adempimento degli obblighi previsti dal presente capo.
L’autorità preposta al rilascio delle licenze non presta direttamente servizi di trasporto ed è indipendente dalle imprese o dalle entità che lo fanno.
SEZIONE 2
Condizioni per il Rilascio della Licenza
Articolo 17
Requisiti generali
Tuttavia detta licenza non dà diritto di per sé all’accesso all’infrastruttura ferroviaria.
Articolo 18
Condizioni per il rilascio della licenza
Ogni impresa che richiede il rilascio di una licenza deve essere in grado di dimostrare alle autorità dello Stato membro preposte al rilascio delle licenze, già prima di iniziare le sue attività, che sarà in condizione di garantire, in qualsiasi momento, i requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale nonché di copertura della propria responsabilità civile di cui agli articoli da 19 a 22.
A tal fine, ogni impresa che richiede il rilascio di una licenza deve fornire tutte le informazioni utili.
Articolo 19
Requisiti in materia di onorabilità
Gli Stati membri definiscono le condizioni alle quali ricorrono i requisiti in materia di onorabilità per garantire che l’impresa che richiede il rilascio di una licenza o le persone responsabili della sua gestione:
non siano stati condannati per illeciti penali gravi, ivi compresi illeciti di natura commerciale;
non siano stati oggetto di una procedura fallimentare;
non siano stati condannati per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti;
non siano stati condannati per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in materia di legislazione doganale qualora una società intendesse effettuare trasporti transfrontalieri di merci soggette a procedure doganali;
non siano stati condannati per illeciti penali gravi connessi a obblighi derivanti da contratti collettivi vincolanti in conformità del diritto nazionale, ove applicabili.
Articolo 20
Requisiti in materia di capacità finanziaria
Articolo 21
Requisiti in materia di competenza professionale
I requisiti in materia di competenza professionale sono soddisfatti allorché l’impresa che richiede il rilascio di una licenza può dimostrare che dispone o disporrà di un’organizzazione gestionale dotata delle conoscenze o dell’esperienza necessarie per esercitare un controllo operativo e una supervisione sicuri ed efficaci sulle operazioni del tipo specificato nella licenza.
Articolo 22
Requisiti in materia di copertura per la responsabilità civile
Fatta salva la normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato e a norma degli articoli 93, 107 e 108 TFUE, un’impresa ferroviaria deve essere coperta da idonea assicurazione o assumere adeguate garanzie a condizioni di mercato, a norma delle legislazioni nazionali e internazionali, a copertura della responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi. In deroga a questo obbligo, è possibile tenere conto delle specificità e del profilo di rischio di diversi tipi di servizi, in particolare per le attività ferroviarie a fini culturali o storici.
SEZIONE 3
Validità della Licenza
Articolo 23
Validità spaziale e temporale
Articolo 24
Licenza temporanea, approvazione, sospensione e revoca
L’autorità preposta al rilascio delle licenze sospende o revoca la licenza se constata che per l’impresa ferroviaria non ricorrono più i requisiti fissati.
Nel caso di avvio dell’attività, l’impresa può chiedere che sia fissato un periodo più lungo, tenuto conto della specificità dei servizi forniti.
Articolo 25
Procedura per il rilascio di una licenza
CAPO IV
IMPOSIZIONE DEI CANONI PER L’UTILIZZO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA E ASSEGNAZIONE DI CAPACITÀ DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
SEZIONE 1
Principi Generali
Articolo 26
Utilizzo efficace della capacità di infrastruttura
Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di imposizione dei canoni e di assegnazione di capacità dell’infrastruttura ferroviaria rispettino i principi enunciati nella presente direttiva e, pertanto, consentano al gestore dell’infrastruttura di offrire sul mercato la capacità di infrastruttura disponibile al fine del suo utilizzo ottimale.
Articolo 27
Prospetto informativo della rete
Articolo 28
Accordi tra imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura
Le imprese ferroviarie che prestano servizi di trasporto ferroviario concludono, a norma del diritto pubblico o privato, gli accordi necessari con i gestori dell’infrastruttura ferroviaria utilizzata. Le condizioni alla base di detti accordi sono non discriminatorie e trasparenti, ai sensi della presente direttiva.
SEZIONE 2
Canoni per L’utilizzo dell’infrastruttura e dei Servizi
Articolo 29
Fissazione, calcolo e riscossione dei canoni
Fatta salva detta condizione, gli Stati membri stabiliscono inoltre regole specifiche in materia di imposizione o delegano tale competenza al gestore dell’infrastruttura.
Gli Stati membri assicurano che il prospetto informativo della rete riporti il quadro per l’imposizione dei canoni e le relative norme oppure indichi un sito internet nel quale essi sono pubblicati.
Il gestore dell’infrastruttura determina i canoni dovuti per l’utilizzo dell’infrastruttura e procede alla loro riscossione in conformità del quadro stabilito per l’imposizione dei canoni e le relative norme.
Ferma restando l’indipendenza gestionale prevista all’articolo 4 e a condizione di un conferimento diretto a norma del diritto costituzionale anteriormente a 15 dicembre 2010, il parlamento nazionale può avere il diritto di verificare e, se necessario, rivedere il livello dei canoni fissato dal gestore dell’infrastruttura. L’eventuale revisione assicura che i canoni imposti siano conformi alla presente direttiva, al quadro per l’imposizione dei canoni stabilito e alle relative norme.
Articolo 30
Costo dell’infrastruttura e contabilità
Gli Stati membri provvedono a che i contratti in vigore il 15 dicembre 2012 siano modificati, se necessario, per essere allineati alla presente direttiva previo rinnovo degli stessi oppure, al più tardi, entro 16 giugno 2015.
Il gestore dell’infrastruttura si accerta della coerenza tra le disposizioni del contratto e il piano commerciale.
Articolo 31
Principi di imposizione dei canoni
Anteriormente a 16 giugno 2015, la Commissione adotta misure che stabiliscono le modalità applicabili al calcolo del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 3.
Il gestore dell’infrastruttura può decidere di adeguarsi gradualmente a tali modalità durante un periodo non superiore a quattro anni dall’entrata in vigore di detti atti di esecuzione.
In base all’esperienza maturata da gestori dell’infrastruttura, imprese ferroviarie, organismi di regolamentazione e autorità competenti e tenuto conto dei sistemi esistenti di differenziazione basata sugli effetti acustici, la Commissione adotta misure di attuazione che stabiliscono le modalità dettagliate da seguire per l’applicazione dell’imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici, inclusa la durata dell’applicazione, e che permettono la differenziazione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura in funzione, se del caso, della sensibilità della zona esposta, in particolare in termini di entità della popolazione interessata e composizione del treno avente un impatto sul livello delle emissioni sonore. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 3. Essi non danno luogo all’indebita distorsione della concorrenza tra le imprese ferroviarie e non incidono sulla competitività complessiva del settore ferroviario.
Ogni modifica dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura onde tenere in conto il costo degli effetti acustici favorisce l’ammodernamento dei veicoli ferroviari con la tecnologia di sistema frenante a bassa rumorosità più vantaggioso economicamente disponibile.
L’imputazione di costi ambientali che determini un aumento del totale delle entrate per il gestore è tuttavia ammessa solo se essa è applicata anche al trasporto stradale di merci conformemente al diritto dell’Unione.
Qualora l’imputazione dei costi ambientali determini un aumento delle entrate, gli Stati membri decidono in merito all’uso degli introiti supplementari.
Gli Stati membri assicurano che le informazioni necessarie siano conservate e che si possa risalire sia all’origine dei proventi derivanti dall’imputazione dei costi ambientali che all’applicazione degli stessi. Gli Stati membri forniscono tali informazioni alla Commissione su sua richiesta.
Articolo 32
Deroghe ai principi di imposizione dei canoni
Il livello dei canoni stabiliti non preclude tuttavia l’utilizzo dell’infrastruttura a segmenti del mercato che possono pagare quanto meno il costo direttamente imputabile, più un tasso di rendimento accettabile per il mercato, alla prestazione del servizio ferroviario.
Prima di approvare l’applicazione di tali coefficienti di maggiorazione, gli Stati membri assicurano che i gestori dell’infrastruttura ne valutino la pertinenza per specifici segmenti di mercato, prendendo in considerazione almeno i binomi elencati nell’allegato VI, punto 1, e scegliendo quelli pertinenti. L’elenco dei segmenti di mercato definiti dai gestori dell’infrastruttura contiene almeno i tre segmenti seguenti: servizi merci, servizi passeggeri nel quadro di un contratto di servizio pubblico e altri servizi passeggeri.
I gestori dell’infrastruttura possono distinguere ulteriormente i segmenti di mercato in base alle merci o passeggeri trasportati.
Sono inoltre definiti i segmenti di mercato in cui le imprese ferroviarie non effettuano al momento servizi ma possono effettuarli durante il periodo di validità del sistema di imposizione dei canoni. Il gestore dell’infrastruttura non include nel sistema di imposizione dei canoni nessun coefficiente di maggiorazione per tali segmenti di mercato.
L’elenco dei segmenti di mercato è pubblicato nel prospetto informativo della rete ed è riveduto almeno ogni cinque anni. L’organismo di regolamentazione di cui all’articolo 55 controlla tale elenco in conformità dell’articolo 56.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare la suddetta differenziazione per l'utilizzo dell'infrastruttura alle linee ferroviarie di cui al regolamento (UE) 2016/919, sulle quali possono circolare solo i treni dotati dell'ETCS.
Gli Stati membri possono decidere di estendere questa differenziazione alle linee ferroviarie non specificate nel regolamento (UE) 2016/919.
Articolo 33
Riduzioni
Articolo 34
Sistemi di compensazione per la mancata copertura dei costi ambientali, dei costi connessi a incidenti e dei costi di infrastruttura
Articolo 35
Sistema di prestazioni
Articolo 36
Canoni di prenotazione della capacità
I gestori dell’infrastruttura possono applicare un canone adeguato per la capacità assegnata ma non utilizzata. Tale canone per mancato uso serve a incentivare un utilizzo efficiente della capacità. L’applicazione del canone in parola ai richiedenti cui sia stata assegnata una traccia ferroviaria obbligatoria in caso di regolare mancato uso delle tracce assegnate o di parte di esse. Ai fini dell’imposizione di questo canone, i gestori dell’infrastruttura pubblicano nel proprio prospetto informativo della rete i criteri per determinare tale mancato uso. L’organismo di regolamentazione di cui all’articolo 55 controlla tali criteri a norma dell’articolo 56. I pagamenti di tale canone sono effettuati dal richiedente o dall’impresa ferroviaria designata in conformità dell’articolo 41, paragrafo 1. I gestori dell’infrastruttura debbono essere permanentemente in grado di indicare a qualsiasi interessato la capacità d’infrastruttura già assegnata alle imprese ferroviarie utilizzatrici.
Articolo 37
Cooperazione in materia di sistemi di imposizione dei canoni su più reti
SEZIONE 3
Assegnazione della Capacità di Infrastruttura
Articolo 38
Diritti connessi alla capacità
Qualsiasi forma di transazione avente per oggetto la capacità di infrastruttura è vietata e ha come conseguenza l’esclusione da un’ulteriore assegnazione di capacità.
L’utilizzo della capacità da parte di un’impresa ferroviaria, che opera per conto di un richiedente che non è un’impresa ferroviaria, non è considerato un trasferimento.
Un gestore dell’infrastruttura e un richiedente possono concludere un accordo quadro, a norma dell’articolo 42, per l’utilizzo della capacità sull’infrastruttura ferroviaria interessata per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio.
Articolo 39
Assegnazione della capacità
Articolo 40
Cooperazione per l’assegnazione della capacità di infrastruttura su più reti
Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei gestori dell’infrastruttura le cui decisioni di assegnazione hanno un impatto sull’attività di altri gestori dell’infrastruttura si associno al fine di coordinare l’assegnazione della capacità di infrastruttura, o di assegnare tutta la pertinente capacità di infrastruttura, a livello internazionale, fatte salve le norme specifiche contemplate dal diritto dell’Unione sulle reti ferroviarie orientate al trasporto merci. I principi e i criteri di assegnazione della capacità definiti nell’ambito di questa cooperazione sono pubblicati dai gestori dell’infrastruttura nel loro prospetto informativo della rete a norma dell’allegato IV, punto 3. Possono essere associati a dette procedure rappresentanti di gestori di infrastruttura di paesi terzi.
Queste tracce ferroviarie internazionali previamente convenute sono comunicate ai richiedenti a cura di uno dei gestori dell’infrastruttura partecipanti.
Articolo 41
Richiedenti
Articolo 42
Accordi quadro
L’accordo quadro non specifica una traccia ferroviaria nei dettagli, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente. Uno Stato membro può prescrivere la previa autorizzazione di tale accordo quadro da parte dell’organismo di regolamentazione di cui all’articolo 55 della presente direttiva.
In tali casi eccezionali l’accordo quadro può fissare in maniera particolareggiata le caratteristiche di capacità che vanno fornite al richiedente per la durata dell’accordo quadro. Tali caratteristiche possono comprendere la frequenza, il volume e la qualità delle tracce ferroviarie. Il gestore dell’infrastruttura può ridurre la capacità riservata che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia stabilita nell’articolo 52.
A decorrere dal 1o gennaio 2010 è possibile concludere un accordo quadro iniziale per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta, sulla base delle caratteristiche di capacità utilizzate dai richiedenti che gestivano i servizi prima del 1o gennaio 2010, onde tener conto degli investimenti particolari o dell’esistenza di contratti commerciali. Spetta all’organismo di regolamentazione di cui all’articolo 55 autorizzare l’entrata in vigore di tale accordo.
Articolo 43
Schema della procedura di assegnazione
Articolo 44
Richieste
Articolo 45
Programmazione
Articolo 46
Procedura di coordinamento
Il gestore dell’infrastruttura, sentiti i richiedenti interessati, cerca di risolvere eventuali conflitti. Le consultazioni in questo senso si basano sulla comunicazione gratuita, entro tempi ragionevoli e in forma scritta o elettronica, delle informazioni seguenti:
tracce ferroviarie richieste da tutti gli altri richiedenti sugli stessi itinerari;
tracce ferroviarie assegnate in via preliminare a tutti gli altri richiedenti sugli stessi itinerari;
tracce ferroviarie alternative sugli itinerari pertinenti proposte a norma del paragrafo 2;
descrizione dettagliata dei criteri utilizzati nella procedura di assegnazione della capacità.
A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, dette informazioni sono fornite senza che sia resa nota l’identità degli altri richiedenti, a meno che essi non vi abbiano acconsentito.
Articolo 47
Infrastruttura saturata
Al fine di garantire, in questo contesto, lo sviluppo di adeguati servizi di trasporto, in particolare per rispondere a requisiti di servizio pubblico o per favorire lo sviluppo del trasporto di merci per ferrovia nazionale e internazionale, gli Stati membri possono adottare le misure del caso affinché, in condizioni non discriminatorie, nell’assegnazione di capacità d’infrastruttura venga data la priorità a detti servizi.
All’occorrenza, gli Stati membri possono concedere ai gestori dell’infrastruttura una compensazione che corrisponde all’eventuale perdita di proventi legata alla necessità di assegnare a taluni servizi una data capacità in applicazione del secondo comma.
Tali misure e detta compensazione tengono anche conto degli effetti di detta esclusione negli altri Stati membri.
Articolo 48
Richieste ad hoc
Articolo 49
Infrastruttura specializzata
La designazione non impedisce l’utilizzo dell’infrastruttura per altri tipi di traffico se vi è capacità disponibile.
Articolo 50
Analisi della capacità
Articolo 51
Piano di potenziamento della capacità
Il piano indica:
i motivi della saturazione;
il prevedibile futuro sviluppo del traffico;
i vincoli allo sviluppo dell’infrastruttura;
le opzioni e i costi del potenziamento della capacità, tra cui le probabili modifiche dei canoni di accesso.
Esso determina inoltre, in base a un’analisi costi-benefici delle possibili misure individuate, le azioni da adottare per potenziare la capacità di infrastruttura, compreso un calendario per l’attuazione delle misure.
Il piano può essere sottoposto all’approvazione preliminare dello Stato membro.
Il gestore dell’infrastruttura cessa di esigere i canoni per l’infrastruttura a norma dell’articolo 31, paragrafo 4, qualora:
non sia in grado di presentare un piano di potenziamento della capacità; o
non porti avanti le azioni stabilite nel piano di potenziamento della capacità.
In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, il gestore dell’infrastruttura può, previa approvazione dell’organismo di regolamentazione di cui all’articolo 55, continuare a esigere tali canoni se
il piano di potenziamento della capacità non può essere attuato per ragioni che sfuggono al suo controllo; o
le opzioni disponibili non sono economicamente o finanziariamente valide.
Articolo 52
Utilizzo delle tracce ferroviarie
Articolo 53
Capacità di infrastruttura per i lavori di manutenzione
L'organismo di regolazione può imporre al gestore dell'infrastruttura di mettergli a disposizione tali informazioni, qualora lo ritenga necessario.
Articolo 54
Misure speciali da adottare in caso di perturbazioni
Il gestore dell’infrastruttura può, se lo ritiene necessario, richiedere alle imprese ferroviarie di mettere a sua disposizione le risorse che egli ritiene più appropriate al fine di ripristinare al più presto la normalità.
SEZIONE 4
Organismo di Regolamentazione
Articolo 55
Organismo di regolamentazione
Ciascuno Stato membro decide se i responsabili sono nominati con una scadenza fissa e rinnovabile oppure su base permanente che consenta unicamente il licenziamento per motivi disciplinari distinti dalle funzioni decisionali. Essi sono selezionati con una procedura trasparente sulla base dei rispettivi meriti, comprese congrue competenze ed esperienze pertinenti, preferibilmente nel settore delle ferrovie o di comparti in rete.
Ciascuno Stato membro provvede a che, nell’espletamento delle funzioni dell’organismo di regolamentazione, i responsabili non siano influenzati da nessun interesse di mercato riconducibile al settore ferroviario e, quindi, non abbiano interessi o relazioni di affari con le imprese o i soggetti regolamentati. A tal fine tali persone rilasciano ogni anno una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi in cui sono indicati tutti gli interessi diretti o indiretti che possono essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza e che possono influenzare l’espletamento dei loro compiti. Tali persone si astengono dall’adottare decisioni su casi che abbiano attinenza con un’impresa con cui abbiano avuto legami diretti o indiretti nel corso dell’anno precedente l’avvio della procedura.
Essi non chiedono né accettano istruzioni da nessun governo o altro ente pubblico o privato nel contesto dell’espletamento delle funzioni dell’organismo di regolamentazione e hanno pieni poteri per quanto riguarda l’assunzione e la gestione del personale dell’organismo di regolamentazione.
Al termine del loro impegno nell'organismo di regolamentazione non assumono incarichi o responsabilità professionali in imprese o enti regolamentati per un periodo non inferiore a un anno.
Articolo 56
Funzioni dell’organismo di regolamentazione
Fatto salvo l’articolo 46, paragrafo 6, un richiedente ha il diritto di adire l’organismo di regolamentazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell’infrastruttura o eventualmente dall’impresa ferroviaria o dall’operatore di un impianto di servizio in relazione a quanto segue:
prospetto informativo della rete nella versione provvisoria e in quella definitiva;
criteri in esso contenuti;
procedura di assegnazione e relativo esito;
sistema di imposizione dei canoni;
livello o struttura dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura che è tenuto o può essere tenuto a pagare;
accordi per l’accesso di cui agli articoli da 10 a 13;
accesso ai servizi e canoni imposti per il loro utilizzo a norma dell’articolo 13;
gestione del traffico;
programmazione di rinnovo e manutenzione programmata o non programmata;
rispetto dei requisiti, inclusi quelli riguardanti i conflitti di interessi di cui all'articolo 2, paragrafo 13, e agli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies.
Gli Stati membri assicurano che queste autorità elaborino congiuntamente un quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni che consenta di evitare conseguenze negative sulla concorrenza o sulla sicurezza nel mercato ferroviario. Tale quadro include un meccanismo che consenta all’organismo di regolamentazione di fornire all’autorità nazionale di sicurezza e all’autorità preposta al rilascio della licenza raccomandazioni in merito alle questioni che possono pregiudicare la concorrenza nel mercato ferroviario, e che permetta all’autorità nazionale di sicurezza di fornire all’organismo di regolamentazione e all’autorità preposta al rilascio della licenza raccomandazioni in merito alle questioni che possono pregiudicare la sicurezza. Fatta salva l’indipendenza di ogni autorità nell’ambito delle rispettive prerogative, l’autorità competente esamina dette raccomandazioni prima di adottare una decisione. Se l’autorità competente decide di discostarsi dalle raccomandazioni, ne fornisce la motivazione.
►C1 Le informazioni richieste sono fornite entro un lasso di tempo ragionevole fissato dall’organismo di regolamentazione, non superiore a un mese, salvo in circostanze eccezionali, in cui l’organismo di regolamentazione concorda e autorizza una proroga limitata del termine, che non può superare due settimane addizionali. L’organismo di regolamentazione impone il rispetto di tali richieste comminando adeguate sanzioni, anche in forma di ammende. Le informazioni che devono essere fornite all'organismo di regolamentazione comprendono tutti i dati che detto organismo chiede nell'ambito della sua funzione di organo di appello e della sua funzione di monitoraggio della concorrenza ◄ sui mercati dei servizi ferroviari a norma del paragrafo 2. Sono compresi i dati necessari per scopi statistici e di osservazione del mercato.
La decisione dell’organismo di regolamentazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata e non è soggetta al controllo di un’altra istanza amministrativa. L’organismo di regolamentazione può imporre il rispetto delle proprie decisioni comminando adeguate sanzioni, anche in forma di ammende.
In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacità di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di capacità, l’organismo di regolamentazione può concludere che non è necessario modificare la decisione del gestore dell’infrastruttura o che essa deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall’organismo stesso.
Fatte salve le competenze delle autorità nazionali responsabili delle questioni inerenti agli aiuti di Stato, dalla contabilità l'organismo di regolazione può anche trarre conclusioni riguardanti questioni di aiuti di Stato di cui informa dette autorità.
I flussi finanziari di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, i prestiti di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafi 4 e 5, e i debiti di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, sono soggetti al controllo dell'organismo di regolazione.
Se uno Stato membro ha designato l'organismo di regolazione quale organismo competente indipendente di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 4, l'organismo di regolazione valuta gli accordi di cooperazione di cui a tale articolo.
Articolo 57
Cooperazione tra organismi di regolamentazione
Alla luce delle disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 11 ) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 12 ), la Commissione sostiene gli scambi di informazioni di cui al primo comma tra i membri della rete, eventualmente tramite mezzi elettronici, nel rispetto della riservatezza dei segreti commerciali trasmessi dalle imprese interessate.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 58
Norme sulle procedure d’appalto
Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ( 13 ).
Articolo 59
Deroghe
Fino al 15 marzo 2013 l’Irlanda, in quanto Stato membro insulare avente collegamenti ferroviari unicamente con un altro Stato membro, e il Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord, per la stessa ragione,
non sono tenuti ad attribuire a un organismo indipendente la responsabilità delle funzioni che determinano l’accesso equo e non discriminatorio all’infrastruttura, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, nella misura in cui tale articolo obbliga gli Stati membri a istituire organismi indipendenti per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 7, paragrafo 2;
non sono tenuti ad applicare i requisiti di cui all’articolo 27, all’articolo 29, paragrafo 2, agli articoli 38, 39, 42, all’articolo 46, paragrafi 4 e 6, all’articolo 47, all’articolo 49, paragrafo 3, agli articoli da 50 a 53 e agli articoli 55 e 56, a condizione che le decisioni relative all’assegnazione della capacità di infrastruttura o all’imposizione di canoni possano essere oggetto di ricorso, su richiesta scritta di un’impresa ferroviaria, dinanzi a un organismo indipendente che deve pronunciarsi entro due mesi dalla data di comunicazione di tutte le informazioni necessarie e la cui decisione è soggetta a sindacato giurisdizionale.
La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica ove un’impresa ferroviaria che effettua servizi di trasporto ferroviario in Irlanda o in Irlanda del Nord presenti formale richiesta di effettuare servizi ferroviari nel, da o verso il territorio di un altro Stato membro, ad eccezione dell’Irlanda per le imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto ferroviario in Irlanda del Nord e del Regno Unito per le imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari in Irlanda.
Entro un anno a decorrere dalla ricezione della decisione di cui al primo comma del presente paragrafo, o dalla ricezione della notifica della richiesta formale di cui al secondo comma del presente paragrafo, lo Stato membro o gli Stati membri interessati (Irlanda o Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord) adottano la normativa necessaria per l’applicazione degli articoli di cui al paragrafo 1.
Quando adotta la sua decisione, la Commissione tiene conto di ogni sviluppo della situazione geopolitica e del mercato ferroviario nel, dal e verso il territorio dello Stato membro che ha chiesto la proroga della deroga.
Articolo 60
Esercizio della delega
Articolo 61
Misure di attuazione
Su richiesta di uno Stato membro, di un organismo di regolamentazione o di propria iniziativa, la Commissione esamina le misure specifiche adottate dalle autorità nazionali per l’applicazione della presente direttiva per quanto riguarda le condizioni di accesso all’infrastruttura e ai servizi ferroviari, il rilascio della licenza alle imprese ferroviarie, l’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura e l’assegnazione della capacità, entro dodici mesi dall’adozione di tali misure. Entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 62, paragrafo 2, se la misura in questione può continuare ad essere applicata o meno.
Articolo 62
Procedure di comitato
Articolo 63
Relazione
In particolare, la relazione analizza lo sviluppo dei servizi ferroviari ad alta velocità e valuta l'esistenza di pratiche discriminatorie per quanto riguarda l'accesso alle linee ad alta velocità. La Commissione valuta se sia necessario presentare proposte legislative.
Entro la medesima data, la Commissione valuta se sussistano pratiche discriminatorie o altri tipi di distorsione della concorrenza in relazione ai gestori dell'infrastruttura che sono parte di un'impresa a integrazione verticale. Se del caso, la Commissione propone nuove misure legislative.
Articolo 64
Recepimento
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.
Gli obblighi di recepimento e attuazione dei capi II e IV della presente direttiva non si applicano a Cipro e a Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all’interno del loro territorio.
Articolo 65
Abrogazione
Le direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 2001/14/CE, modificate dalle direttive elencate nell’allegato IX, parte A, sono ►C1 abrogate a decorrere dal 17 giugno 2015, ◄ fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle direttive nel diritto nazionale indicati nell’allegato IX, parte B.
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato X.
Articolo 66
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 67
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
ELENCO DEGLI ELEMENTI DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
L'infrastruttura ferroviaria si compone degli elementi in appresso indicati, sempreché essi facciano parte dei binari di corsa e dei binari di servizio, eccettuati quelli situati all'interno delle officine di riparazione del materiale e dei depositi o rimesse per i mezzi di trazione, nonché le diramazioni o i raccordi privati:
ALLEGATO II
SERVIZI CHE DEVONO FORNIRSI ALLE IMPRESE FERROVIARIE
(di cui all’articolo 13)
1. Il pacchetto minimo di accesso comprende:
trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura ferroviaria;
diritto di usare la capacità concessa;
uso dell’infrastruttura ferroviaria, compresi scambi e raccordi;
controllo dei treni, compresi segnalamento, regolazione, smistamento, nonché comunicazione e fornitura di informazioni sulla circolazione dei treni;
uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di trazione, ove disponibile;
tutte le altre informazioni necessarie per la realizzazione o la gestione del servizio per il quale è stata concessa la capacità.
2. L’accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, è offerto ai seguenti impianti di servizio, se esistenti, e ai servizi prestati in tale ambito:
stazioni passeggeri, loro edifici e altre strutture inclusi i sistemi di informazione di viaggio e spazi adeguati per i servizi di biglietteria;
scali merci;
scali di smistamento e aree di composizione dei treni, ivi comprese le aree di manovra;
aree di deposito;
centri di manutenzione, ad eccezione dei centri di manutenzione pesante riservati a treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati;
altre infrastrutture tecniche, comprese quelle di pulizia e di lavaggio;
infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari;
impianti e attrezzature di soccorso;
impianti di approvvigionamento di combustibile e fornitura di combustibile in tali impianti, i cui canoni sono indicati nelle fatture separatamente.
3. I servizi complementari possono comprendere:
corrente di trazione, i cui canoni di utilizzo sono indicati nelle fatture separatamente rispetto a quelli per l'utilizzo del sistema di alimentazione elettrica, fatta salva l'applicazione della direttiva 2009/72/CE;
preriscaldamento dei treni passeggeri;
contratti su misura per:
4. I servizi ausiliari possono comprendere:
accesso alla rete di telecomunicazioni;
fornitura di informazioni complementari;
ispezione tecnica del materiale rotabile;
servizi di biglietteria nelle stazioni passeggeri;
servizi di manutenzione pesante prestati in centri di manutenzione dedicati ai treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati.
ALLEGATO III
CAPACITÀ FINANZIARIA
(di cui all’articolo 20)
Le informazioni che le imprese che richiedono il rilascio di una licenza devono fornire ai sensi dell’articolo 20 riguardano i seguenti elementi:
risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari, anticipi concessi in conto corrente e prestiti;
fondi e elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia;
capitale di esercizio;
costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile;
oneri gravanti sul patrimonio dell’impresa;
imposte e contributi sociali.
ALLEGATO IV
CONTENUTO DEL PROSPETTO INFORMATIVO DELLA RETE
(di cui all’articolo 27)
Il prospetto informativo della rete di cui all’articolo 27 contiene le seguenti informazioni:
un capitolo che espone le caratteristiche dell’infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e le condizioni di accesso alla stessa. Le informazioni contenute in questo capitolo sono rese annualmente conformi o fanno riferimento ai registri dell’infrastruttura ferroviaria che devono essere pubblicati a norma dell’articolo 35 della direttiva 2008/57/CE;
un capitolo su principi di imposizione dei canoni e sui canoni, contenente opportune informazioni dettagliate ◄ sul sistema di imposizione e informazioni sufficienti sui canoni nonché altre informazioni pertinenti sull’accesso applicabili ai servizi elencati nell’allegato II che sono prestati da un unico fornitore. Esso precisa la metodologia, le norme e, se del caso, i parametri utilizzati ai fini dell’applicazione degli articoli da 31 a 36 per quanto riguarda i costi e i canoni. Esso contiene informazioni sulle modifiche dei canoni già decise o previste nei prossimi cinque anni, se disponibili;
un capitolo sui principi e i criteri di assegnazione della capacità, che illustra le caratteristiche generali di capacità dell’infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e le eventuali restrizioni al suo utilizzo, comprese quelle dovute a interventi di manutenzione. Esso specifica anche procedure e scadenze in materia di assegnazione della capacità e indica i criteri specifici applicabili, in particolare:
le modalità di presentazione delle richieste di capacità al gestore dell’infrastruttura da parte dei richiedenti;
le condizioni imposte ai richiedenti;
le scadenze per la presentazione delle richieste e l’assegnazione e le procedure da seguire per chiedere informazioni sulla programmazione nonché le procedure per i lavori di manutenzione programmati e imprevisti;
i principi che disciplinano la procedura di coordinamento e il sistema di risoluzione delle controversie reso disponibile nell’ambito di tale procedura;
le procedure da seguire e i criteri da utilizzare quando l’infrastruttura è saturata;
informazioni dettagliate relative alle restrizioni all’uso dell’infrastruttura;
le condizioni previste per tener conto dei precedenti livelli di utilizzo della capacità nella determinazione delle priorità nell’ambito della procedura di assegnazione.
Esso descrive le misure prese per garantire un trattamento adeguato dei servizi merci, dei servizi internazionali e delle richieste soggette alla procedura ad hoc. Contiene un modello da compilare per le richieste di capacità. Il gestore dell’infrastruttura pubblica anche informazioni dettagliate sulle procedure di assegnazione delle tracce ferroviarie internazionali;
un capitolo di informazioni sulla domanda di licenza di cui all’articolo 25 della presente direttiva e sui certificati di sicurezza rilasciati a norma della direttiva 2004/49/CE ovvero indicante un sito Internet nel quale tali informazioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico;
un capitolo di informazioni sulle procedure di risoluzione delle controversie e di ricorso con riguardo a questioni di accesso alle infrastrutture e ai servizi ferroviari e al sistema di prestazioni di cui all’articolo 35;
un capitolo di informazioni sull’accesso agli impianti di servizio e sull’imposizione dei relativi canoni di cui all’allegato II. Gli operatori degli impianti di servizio che non sono controllati dal gestore dell’infrastruttura forniscono informazioni sui canoni di accesso a tali servizi e sulla fornitura dei servizi nonché informazioni sulle condizioni tecniche di accesso da inserire nel prospetto informativo della rete ovvero indicano un sito Internet nel quale tali informazioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico;
un modello di accordo per la conclusione di accordi quadro fra un gestore dell’infrastruttura e un richiedente ai sensi dell’articolo 42.
ALLEGATO V
PRINCIPI E PARAMETRI FONDAMENTALI DEI CONTRATTI FRA LE AUTORITÀ COMPETENTI E I GESTORI DELL’INFRASTRUTTURA
(di cui all’articolo 30)
I contratti specificano quanto disposto all’articolo 30 e comprendono almeno i seguenti elementi:
l’ambito di applicazione dell’accordo per quanto riguarda l’infrastruttura e gli impianti di servizio, strutturati in conformità dell’allegato II. Esso comprende tutti gli aspetti della gestione dell’infrastruttura, compresi la manutenzione e il rinnovamento dell’infrastruttura già in uso. Se del caso può essere compresa la costruzione di nuove infrastrutture;
la ripartizione dei pagamenti o i fondi assegnati per i servizi dell'infrastruttura elencati nell'allegato II, per la manutenzione e il rinnovo, nonché come gestire i ritardi accumulati nella manutenzione e nel rinnovo; ◄ se del caso può essere compresa l’articolazione dei pagamenti o dei fondi destinati alla nuova infrastruttura;
gli obiettivi di prestazione orientati agli utenti sotto forma di indicatori e di criteri di qualità comprendenti elementi quali:
prestazione del treno, ad esempio in termini di velocità di regime e affidabilità, e soddisfazione del cliente;
capacità della rete;
gestione patrimoniale;
volumi di attività;
livelli di sicurezza; e
protezione ambientale;
l’entità del possibile ritardo accumulato nella manutenzione e i beni materiali che saranno eliminati gradualmente e daranno pertanto origine a diversi flussi finanziari;
gli incentivi di cui all’articolo 30, paragrafo 1, ad eccezione di quelli attuati attraverso misure di regolamentazione ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3;
gli obblighi minimi di comunicazione del gestore dell’infrastruttura in termini di contenuto e frequenza delle relazioni, comprese le informazioni da pubblicare annualmente;
la durata convenuta del contratto, che sarà sincronizzata e conforme alla durata del programma di attività del gestore dell’infrastruttura, della concessione o della licenza, ove appropriato, e ai principi di imposizione dei canoni e alle norme fissati dallo Stato;
le norme da applicare in caso di perturbazioni gravi e di situazioni di emergenza, comprendenti i piani d’intervento e la risoluzione anticipata del contratto, nonché le informazioni tempestive agli utenti;
le misure correttive da adottare se una delle parti viene meno ai propri obblighi contrattuali o in circostanze eccezionali che incidono sulla disponibilità dei finanziamenti pubblici; tali misure contemplano condizioni e procedure per rinegoziare e risolvere anticipatamente il contratto.
ALLEGATO VI
REQUISITI DEI COSTI E DEI CANONI RELATIVI ALL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
(di cui all’articolo 32, paragrafo 1, e all’articolo 35)
1. I binomi che il gestore dell’infrastruttura deve considerare nel definire un elenco di segmenti di mercato al fine di introdurre nel sistema di imposizione coefficienti di maggiorazione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, comprendono almeno i seguenti:
servizi passeggeri/servizi merci;
treni che trasportano merci pericolose/altri treni merci;
servizi nazionali/servizi internazionali;
trasporto combinato/treni diretti;
servizi passeggeri urbani o regionali/servizi passeggeri interurbani;
treni blocco/treni a vagoni singoli;
servizi ferroviari regolari/servizi ferroviari straordinari.
2. Il sistema di prestazioni di cui all’articolo 35 è basato sui principi seguenti:
per raggiungere il livello convenuto di prestazioni e per non pregiudicare la redditività economica di un servizio, il gestore dell’infrastruttura si accorda con i richiedenti sui parametri principali del sistema di prestazioni, in particolare sul valore dei ritardi, sulle soglie dei pagamenti dovuti nell’ambito del sistema di prestazioni con riguardo alla circolazione di singoli treni e di tutti i treni di un’impresa ferroviaria in un determinato periodo di tempo;
il gestore dell’infrastruttura comunica alle imprese ferroviarie, almeno cinque giorni prima della circolazione del treno, l’orario di servizio sulla base del quale saranno calcolati i ritardi; può applicare un preavviso più breve in caso di forza maggiore o di variazioni tardive dell’orario di servizio;
tutti i ritardi sono riconducibili a una delle seguenti classi e sottoclassi di ritardo:
Gestione del funzionamento/della pianificazione attribuibile al gestore dell’infrastruttura
Compilazione dell’orario
Formazione del treno
Errori nella procedura operativa
Applicazione erronea delle regole di precedenza
Personale
Altre cause
Impianti infrastrutturali di cui è responsabile il gestore dell’infrastruttura
Impianti di segnalamento
Impianti di segnalamento ai passaggi a livello
Impianti di telecomunicazioni
Sistema di alimentazione elettrica
Binari
Strutture
Personale
Altre cause
Problemi di ingegneria civile attribuibili al gestore dell’infrastruttura
Lavori di costruzione programmati
Irregolarità nell’esecuzione dei lavori di costruzione
Limitazioni di velocità dovute a binari difettosi
Altre cause
Cause attribuibili ai gestori dell’infrastruttura
Causate dal gestore dell’infrastruttura precedente
Causate dal gestore dell’infrastruttura successivo
Cause commerciali attribuibili all’impresa ferroviaria
Superamento del tempo di fermata
Richiesta dell’impresa ferroviaria
Operazioni di carico
Irregolarità di carico
Preparazione commerciale del treno
Personale
Altre cause
Materiale rotabile attribuibile all’impresa ferroviaria
Pianificazione/ripianificazione del registro
Formazione del treno da parte dell’impresa ferroviaria
Problemi riguardanti le carrozze (trasporto passeggeri)
Problemi riguardanti i carri (trasporto merci)
Problemi riguardanti vagoni, locomotive e veicoli ferroviari
Personale
Altre cause
Cause attribuibili ad altre imprese ferroviarie
Causate dall’impresa ferroviaria successiva
Causate dall’impresa ferroviaria precedente
Cause esterne non attribuibili né al gestore dell’infrastruttura né all’impresa ferroviaria
Sciopero
Formalità amministrative
Influenze esterne
Effetti delle condizioni meteorologiche e cause naturali
Ritardo dovuto a motivi esterni sulla rete successiva
Altre cause
Cause secondarie non attribuibili né al gestore dell’infrastruttura né all’impresa ferroviaria
Situazioni pericolose, incidenti e pericoli
Occupazione dei binari causata dal ritardo dello stesso treno
Occupazione dei binari causata dal ritardo di un altro treno
Rotazione del materiale rotabile
Coincidenza
Necessità di ulteriori indagini;
ove possibile, i ritardi devono essere attribuiti a un’unica organizzazione, prendendo in considerazione sia la responsabilità della causa della perturbazione che la capacità di ripristinare condizioni di traffico normali;
il calcolo dei pagamenti tiene conto del ritardo medio dei servizi ferroviari con requisiti di puntualità simili;
il gestore dell’infrastruttura comunica il prima possibile alle imprese ferroviarie un calcolo dei pagamenti dovuti nell’ambito del sistema di prestazioni. Tale calcolo comprende tutti i treni in ritardo entro un periodo di un mese al massimo;
fatte salve le procedure di ricorso esistenti e le disposizioni dell’articolo 56, in caso di controversie relative al sistema di prestazioni si predispone un sistema di risoluzione delle controversie al fine di risolvere tempestivamente tali questioni. Il sistema di risoluzione delle controversie è imparziale nei confronti delle parti coinvolte. In applicazione di tale sistema, una decisione è raggiunta entro 10 giorni lavorativi;
una volta all’anno il gestore dell’infrastruttura pubblica il livello medio annuale delle prestazioni raggiunto dalle imprese ferroviarie sulla base dei parametri principali convenuti nel sistema di prestazioni.
ALLEGATO VII
SCHEMA DELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
(di cui all'articolo 43)
1) L'orario di servizio è stabilito una volta per anno civile.
2) Il cambio dell'orario di servizio si applica dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso di adeguamento dopo l'inverno, in particolare per tener conto di eventuali cambi di orario del traffico regionale di passeggeri, esso interviene alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e, se necessario, in altri momenti tra queste date. I gestori dell'infrastruttura possono convenire date diverse e in tal caso ne informano la Commissione se il traffico internazionale può risultarne influenzato.
3) Il termine per la presentazione delle richieste di capacità da integrare nell'orario di servizio non è superiore a dodici mesi prima del cambio dell'orario di servizio. Le richieste ricevute dopo il termine sono esaminate anche dal gestore dell'infrastruttura.
4) Non oltre undici mesi prima del cambio dell'orario di servizio, i gestori dell'infrastruttura provvedono a che le tracce ferroviarie internazionali provvisorie siano stabilite in cooperazione con altri pertinenti gestori dell'infrastruttura. I gestori dell'infrastruttura garantiscono per quanto possibile che tali tracce siano rispettate nelle fasi successive.
5) Il gestore dell'infrastruttura predispone e pubblica un progetto di orario di servizio al più tardi quattro mesi dopo il termine di cui al punto 3.
6) Il gestore dell'infrastruttura si pronuncia sulle richieste ricevute dopo il termine di cui al punto 3 conformemente al processo pubblicato nel prospetto informativo della rete.
Il gestore dell'infrastruttura può riprogrammare una traccia ferroviaria assegnata se la riprogrammazione è necessaria per conciliare al massimo tutte le richieste di tracce e se è approvata dal richiedente al quale era stata assegnata la traccia. Il gestore dell'infrastruttura aggiorna il progetto di orario di servizio non più tardi di un mese prima del cambio dell'orario di servizio al fine di includere tutte le tracce ferroviarie assegnate dopo la scadenza del termine di cui al punto 3.
7) Nel caso di treni che passano da una rete all'altra e che arrivano con un ritardo presunto non superiore a 10 ore e, dal 14 dicembre 2019, a 18 ore il gestore dell'infrastruttura dell'altra rete non considera soppressa la traccia ferroviaria né richiede l'applicazione di un'altra traccia ferroviaria, anche se decide di assegnare una traccia ferroviaria diversa, a meno che il richiedente non informi il gestore dell'infrastruttura che il treno non attraverserà l'altra rete. Il gestore dell'infrastruttura comunica senza indugio al richiedente la traccia ferroviaria nuova o aggiornata, compreso, se diverso, il collegamento tra il numero della traccia ferroviaria nuova o aggiornata e il numero della traccia ferroviaria soppressa.
8) Per quanto riguarda le restrizioni temporanee di capacità delle linee ferroviarie, per motivi quali lavori all'infrastruttura, comprese le relative limitazioni di velocità, carico per asse, lunghezza del treno, trazione o sagoma limite («restrizioni di capacità»), di durata superiore a sette giorni consecutivi e per cui più del 30 % del volume di traffico giornaliero stimato sulla linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un itinerario alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto, i gestori dell'infrastruttura interessati pubblicano tutte le restrizioni di capacità e i risultati preliminari di una consultazione con i richiedenti, una prima volta almeno 24 mesi prima dell'inizio del periodo dell'orario di servizio interessato, nella misura in cui sono noti, e una seconda volta, in forma aggiornata, almeno 12 mesi prima del cambio dell'orario di servizio interessato.
9) Se le restrizioni di capacità hanno un impatto che non è limitato a una rete, i gestori dell'infrastruttura interessati creano inoltre un meccanismo mediante il quale discutere congiuntamente tali restrizioni di capacità con i richiedenti interessati, le associazioni di gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 40, paragrafo 1, e i principali operatori degli impianti di servizio interessati prima della loro prima pubblicazione, a meno che i gestori dell'infrastruttura e i richiedenti non convengano che tale meccanismo non è necessario. Le discussioni congiunte contribuiscono all'elaborazione degli orari e alla predisposizione di percorsi alternativi.
10) Nel pubblicare per la prima volta le restrizioni di capacità in conformità al punto 8, il gestore dell'infrastruttura avvia una consultazione con i richiedenti e i principali operatori degli impianti di servizio interessati in merito alle restrizioni di capacità. Qualora sia necessario un coordinamento in conformità al punto 11 tra la prima e la seconda pubblicazione delle restrizioni di capacità, i gestori dell'infrastruttura consultano una seconda volta i richiedenti e i principali operatori degli impianti di servizio interessati tra la fine di tale coordinamento e la seconda pubblicazione della restrizione di capacità.
11) Prima di pubblicare le restrizioni di capacità in conformità al punto 8, se le restrizioni di capacità hanno un impatto che non è limitato a una rete i gestori dell'infrastruttura interessati, compresi i gestori dell'infrastruttura che potrebbero essere interessati dalla modifica dell'itinerario dei treni, coordinano tra loro le restrizioni di capacità che potrebbero comportare una cancellazione o una deviazione su un itinerario alternativo dei treni o una sostituzione con altri modi di trasporto.
Il coordinamento prima della seconda pubblicazione è portato a termine:
entro 18 mesi prima del cambio dell'orario di servizio se più del 50 % del volume di traffico giornaliero stimato su una linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un itinerario alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto per una durata superiore a 30 giorni consecutivi;
entro 13 mesi e 15 giorni prima del cambio dell'orario di servizio se più del 30 % del volume di traffico giornaliero stimato su una linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un itinerario alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto per una durata superiore a sette giorni consecutivi;
entro 13 mesi e 15 giorni prima del cambio dell'orario di servizio se più del 50 % del volume di traffico giornaliero stimato su una linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un itinerario alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto per una durata pari o inferiore a sette giorni consecutivi.
I gestori dell'infrastruttura invitano, se necessario, i richiedenti attivi sulle linee interessate e i principali operatori degli impianti di servizio interessati, a partecipare a tale coordinamento.
12) Per quanto riguarda le restrizioni di capacità di durata pari o inferiore a sette giorni consecutivi che, conformemente al punto 8, non necessitano di essere pubblicate e per cui più del 10 % del volume di traffico giornaliero stimato su una linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un itinerario alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto, che si verificano nel corso dell'orario di servizio successivo e di cui il gestore dell'infrastruttura viene a conoscenza entro 6 mesi e 15 giorni prima del cambio dell'orario di servizio, il gestore dell'infrastruttura consulta i richiedenti interessati in merito alle restrizioni di capacità previste e comunica le restrizioni di capacità aggiornate almeno quattro mesi prima del cambio dell'orario di servizio. Il gestore dell'infrastruttura fornisce informazioni sulle tracce ferroviarie offerte entro quattro mesi per i treni passeggeri e entro un mese per i treni merci prima dell'inizio della restrizione di capacità, a meno che il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti interessati non concordino un lasso di tempo più breve.
13) I gestori dell'infrastruttura possono decidere di applicare soglie più stringenti per le restrizioni di capacità basate su percentuali più basse di volumi di traffico stimati o su durate inferiori a quelle indicate nel presente allegato oppure di applicare criteri ulteriori rispetto a quelli di cui al presente allegato, dopo aver consultato i richiedenti e gli operatori degli impianti. Essi pubblicano le soglie e i criteri per il raggruppamento delle restrizioni della capacità nei loro prospetti informativi di cui all'allegato IV, punto 3.
14) Il gestore dell'infrastruttura può decidere di non applicare i periodi di cui ai punti da 8 a 12, se la restrizione di capacità è necessaria a ristabilire la sicurezza dell'esercizio ferroviario, se i termini delle restrizioni non rientrano nel controllo del gestore dell'infrastruttura, se l'applicazione di tali periodi sarebbe inefficace in termini di costi o inutilmente dannosa in relazione alle condizioni o all'esistenza del patrimonio, o se vi è un consenso tra tutti i richiedenti interessati. In tali casi e nel caso di qualsiasi altra restrizione di capacità che non sia sottoposta a consultazione conformemente ad altre disposizioni del presente allegato, il gestore dell'infrastruttura consulta senza indugio i richiedenti e i principali operatori degli impianti di servizio interessati.
15) Le informazioni che devono essere fornite dal gestore dell'infrastruttura quando agisce in conformità ai punti 8, 12 o 14 includono:
il giorno previsto,
il periodo del giorno e, non appena può essere fissata, l'ora di inizio e di fine della restrizione di capacità,
il segmento di linea interessato dalla restrizione e,
se del caso, la capacità delle linee alternative.
Il gestore dell'infrastruttura pubblica tali informazioni, o un link che vi dia accesso, nel prospetto informativo della rete di cui all'allegato IV, punto 3. Il gestore dell'infrastruttura mantiene tali informazioni aggiornate.
16) Per quanto riguarda le restrizioni di capacità con una durata di almeno 30 giorni consecutivi e che interessano più del 50 % del volume di traffico stimato su una linea ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura fornisce ai richiedenti, su richiesta, durante la prima tornata di consultazioni, un confronto tra le condizioni che si potrebbero verificare in almeno due alternative di restrizioni di capacità. Il gestore dell'infrastruttura definisce tali alternative sulla base delle informazioni trasmesse dai richiedenti contestualmente alla richiesta e congiuntamente con loro.
Il confronto include, per ciascuna alternativa, almeno:
la durata della restrizione di capacità,
i canoni indicativi previsti per l'utilizzo dell'infrastruttura,
la capacità disponibile sulle linee alternative,
i percorsi alternativi disponibili e
i tempi di viaggio indicativi.
Prima di operare una scelta tra le alternative di restrizioni di capacità, il gestore dell'infrastruttura consulta i richiedenti interessati e tiene in considerazione le conseguenze delle diverse alternative su tali richiedenti e sugli utenti dei servizi.
17) Per quanto riguarda le restrizioni di capacità di durata superiore a 30 giorni consecutivi e che interessano più del 50 % del volume di traffico stimato su una linea ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura definisce criteri per stabilire quali treni per ciascun tipo di servizio dovrebbero subire una modifica dell'itinerario, tenendo conto dei vincoli operativi e commerciali del richiedente, a meno che tali vincoli operativi non siano il risultato di decisioni organizzative o dirigenziali del richiedente e fatto salvo l'obiettivo di ridurre i costi del gestore dell'infrastruttura in conformità all'articolo 30, paragrafo 1. Il gestore dell'infrastruttura pubblica tali criteri nel prospetto informativo della rete insieme a una assegnazione preliminare della capacità residua per i diversi tipi di servizi ferroviari quando agisce in conformità al punto 8. Alla fine della consultazione e fatti salvi gli obblighi del gestore dell'infrastruttura di cui all'allegato IV, punto 3, il gestore dell'infrastruttura, sulla base delle osservazioni ricevute dai richiedenti, fornisce alle imprese ferroviarie interessate una ripartizione indicativa della capacità residua per tipo di servizio.
ALLEGATO VIII
INFORMAZIONI CONTABILI DA FORNIRE, SU RICHIESTA, ALL’ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE
(di cui all’articolo 56, paragrafo 12)
1. Separazione contabile
conto di profitti e perdite e bilancio separati delle attività di trasporto merci, trasporto passeggeri e gestione dell’infrastruttura;
informazioni sulle singole fonti e utilizzazioni dei fondi pubblici e di altre forme di compensazione in modo trasparente e particolareggiato, compreso un esame dettagliato dei flussi di cassa delle imprese al fine di determinare in che modo i fondi pubblici e le altre forme di compensazione sono stati utilizzati;
categorie di costi e profitti che rendono possibile stabilire se sono state erogate sovvenzioni incrociate fra queste diverse attività, tenendo conto dei requisiti dell’organismo di regolamentazione;
metodo seguito per ripartire i costi fra le diverse attività;
se la società regolamentata è parte di un gruppo, dati dettagliati sui pagamenti fra società.
2. Monitoraggio dei canoni di accesso
diverse categorie di costi, fornendo in particolare informazioni sufficienti sui costi marginali/diretti dei diversi servizi o gruppi di servizi in modo da poter monitorare i canoni imposti per l’utilizzo dell’infrastruttura;
informazioni sufficienti per consentire il monitoraggio dei canoni individuali versati per i servizi (o gruppi di servizi); se richiesto dall’organismo di regolamentazione, le informazioni includeranno anche i dati sui volumi dei singoli servizi, sui prezzi dei singoli servizi e sugli introiti totali dei singoli servizi pagati da clienti interni ed esterni;
costi e introiti dei singoli servizi (o gruppi di servizi) utilizzando la metodologia di costo pertinente, come richiesto dall’organismo di regolamentazione, per individuare prezzi potenzialmente anticoncorrenziali (sovvenzioni incrociate, prezzi predatori e prezzi eccessivi).
3. Indicazione dei risultati finanziari
dichiarazione sui risultati finanziari;
dichiarazione di spesa riepilogativa;
dichiarazione delle spese di manutenzione;
dichiarazione delle spese di gestione;
conto economico;
note giustificative che illustrano in dettaglio e spiegano le dichiarazioni, ove necessario.
ALLEGATO IX
PARTE A
DIRETTIVE ABROGATE CON L’ELENCO DELLE MODIFICHE SUCCESSIVE
(di cui all’articolo 65)
|
Direttiva 91/440/CEE del Consiglio (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25) |
|
|
Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1) |
|
|
Direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 164) |
|
|
Direttiva 2006/103/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344) |
limitatamente al punto B dell’allegato |
|
Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 44) |
limitatamente all’articolo 1 |
|
Direttiva 95/18/CE del Consiglio (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70) |
|
|
Direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26) |
|
|
Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44) |
limitatamente all’articolo 29 |
|
Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29) |
|
|
Decisione 2002/844/CE della Commissione (GU L 289 del 26.10.2002, pag. 30) |
|
|
Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44) |
limitatamente all’articolo 30 |
|
Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 44) |
limitatamente all’articolo 2 |
PARTE B
ELENCO DEI TERMINI PER IL RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE
(di cui all’articolo 65)
|
Direttiva |
Termini per il recepimento |
|
91/440/CEE |
1o gennaio 1993 |
|
95/18/CE |
27 giugno 1997 |
|
2001/12/CE |
15 marzo 2003 |
|
2001/13/CE |
15 marzo 2003 |
|
2001/14/CE |
15 marzo 2003 |
|
2004/49/CE |
30 aprile 2006 |
|
2004/51/CE |
31 dicembre 2005 |
|
2006/103/CE |
1o gennaio 2007 |
|
2007/58/CE |
4 giugno 2009 |
ALLEGATO X
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Direttiva 91/440/CEE |
Direttiva 95/18/CE |
Direttiva 2001/14/CE |
Presente direttiva |
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 1 |
|
|
|
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 1, paragrafo 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
|
|
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafi da 4 a 9 |
|
Articolo 2, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 2, paragrafo 10 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 11 |
|
Articolo 3 |
|
|
Articolo 3, punti da 1 a 8 |
|
|
|
|
Articolo 3, punti da 9 a 13 |
|
|
Articolo 2, lettere b) e c) |
|
Articolo 3, punti 14 e 15 |
|
|
|
|
Articolo 3, punti 16 e 17 |
|
|
|
Articolo 2 |
Articolo 3, punti da 18 a 28 |
|
|
|
|
Articolo 3, punti 29 e 30 |
|
Articolo 4 |
|
|
Articolo 4 |
|
Articolo 5 |
|
|
Articolo 5,paragrafi da 1 a 3 |
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 4 |
|
Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
|
|
Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 9, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 6, paragrafo 3 |
|
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma |
|
|
Articolo 6, paragrafo 4 |
|
Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II |
|
|
Articolo 7, paragrafo 1 |
|
|
|
Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
|
Articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4 |
|
|
Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 |
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
|
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
|
|
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 10, paragrafi 3 e 3 bis |
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Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
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Articolo 10, paragrafo 3 ter |
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Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3 |
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Articolo 11, paragrafo 4 |
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Articolo 10, paragrafi 3 quater e 3 sexies |
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Articolo 11, paragrafi 5 e 6 |
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Articolo 10, paragrafo 3 septies |
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Articolo 12, paragrafi da 1 a 4 |
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Articolo 12, paragrafo 5 |
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Articolo 5 |
Articolo 13 |
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Articolo 14 |
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Articolo 10 ter |
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Articolo 15 |
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Articolo 3 |
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Articolo 16 |
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Articolo 4, paragrafi da 1 a 4 |
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Articolo 17, paragrafi da 1 a 4 |
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Articolo 5 |
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Articolo 18 |
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Articolo 6 |
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Articolo 19 |
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Articolo 7, paragrafo 1 |
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Articolo 20, paragrafo 1 |
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Allegato, parte I, punto 1 |
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Articolo 20, paragrafo 2 |
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Articolo 20, paragrafo 3 |
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Articolo 8 |
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Articolo 21 |
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Articolo 9 |
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Articolo 22 |
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Articolo 4, paragrafo 5 |
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Articolo 23, paragrafo 1 |
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Articolo 10 |
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Articolo 23, paragrafi 2 e 3 |
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Articolo 11 |
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Articolo 24 |
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Articolo 15 |
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Articolo 25 |
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Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 26 |
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Articolo 3 |
Articolo 27 |
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Articolo 10, paragrafo 5 |
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Articolo 28 |
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Articolo 4, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6 |
Articolo 29 |
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Articolo 6, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 30 |
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Articolo 7 |
Articolo 31 |
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Articolo 8 |
Articolo 32 |
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Articolo 9 |
Articolo 33 |
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Articolo 10 |
Articolo 34 |
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Articolo 11 |
Articolo 35 |
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Articolo 12 |
Articolo 36 |
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Articolo 37 |
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Articolo 13 |
Articolo 38 |
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Articolo 14, paragrafi 1 e 3 |
Articolo 39 |
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Articolo 15 |
Articolo 40 |
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Articolo 16 |
Articolo 41 |
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Articolo 17 |
Articolo 42 |
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Articolo 18 |
Articolo 43 |
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Articolo 19 |
Articolo 44 |
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Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 45, paragrafi 1, 2 e 3 |
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Articolo 45, paragrafo 4 |
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Articolo 20, paragrafo 4 |
Articolo 45, paragrafo 5 |
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Articolo 21 |
Articolo 46 |
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Articolo 22 |
Articolo 47 |
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Articolo 23 |
Articolo 48 |
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Articolo 24 |
Articolo 49 |
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Articolo 25 |
Articolo 50 |
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Articolo 26 |
Articolo 51 |
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Articolo 27 |
Articolo 52 |
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Articolo 28 |
Articolo 53 |
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Articolo 29 |
Articolo 54 |
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Articolo 30, paragrafo 1 |
Articolo 55 |
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Articolo 30, paragrafo 2 |
Articolo 56, paragrafo 1 |
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Articolo 31 |
Articolo 57 |
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Articolo 12 |
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Articolo 58 |
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Articolo 14 bis |
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Articolo 33, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 59 |
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Articolo 60 |
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Articolo 34, paragrafo 2 |
Articolo 61 |
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Articolo 11 bis |
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Articolo 35, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 62 |
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Articolo 10, paragrafo 9 |
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Articolo 63 |
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Articolo 38 |
Articolo 64 |
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Articolo 65 |
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Articolo 17 |
Articolo 39 |
Articolo 66 |
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Articolo 16 |
Articolo 18 |
Articolo 40 |
Articolo 67 |
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Allegato I |
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Allegato II |
Allegato II |
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Allegato |
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Allegato III |
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Allegato I |
Allegato IV |
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Allegato V |
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Allegato VI |
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Allegato III |
Allegato VII |
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Allegato VIII |
( 1 ) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).
( 3 ) Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).
( 4 ) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.
( 5 ) Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).
( 6 ) Decisione 2008/386/CE della Commissione, del 23 aprile 2008, recante modifica dell'allegato A della decisione 2006/679/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, e dell'allegato A della decisione 2006/860/CE riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 11).
( 7 ) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.
( 8 ) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
Nota: Il titolo del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio è stato adeguato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea a norma dell’articolo 5 del trattato di Lisbona; il riferimento originario era agli articoli 81 e 82 del trattato.
( 9 ) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.
( 10 ) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
( 11 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
( 12 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
( 13 ) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.