02014R0508 — IT — 23.07.2022 — 008.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1787 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2017 |
L 256 |
1 |
4.10.2017 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1022 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 172 |
1 |
26.6.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 |
L 99 |
5 |
31.3.2020 |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/560 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020 |
L 130 |
11 |
24.4.2020 |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/1781 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2020 |
L 400 |
1 |
30.11.2020 |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/1278 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2022 |
L 195 |
1 |
22.7.2022 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce le misure finanziarie dell’Unione per attuare:
la politica comune della pesca (PCP);
le misure relative al diritto del mare;
lo sviluppo sostenibile dei settori della pesca e dell’acquacoltura e della pesca nelle acque interne; e
la politica marittima integrata (PMI).
Articolo 2
Ambito di applicazione geografico
Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, quest’ultimo si applica a interventi effettuati nel territorio dell’Unione.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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1) |
«ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)» : una rete di sistemi a struttura decentrata destinati allo scambio di informazioni fra utenti per migliorare la conoscenza della situazione delle attività in mare; |
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2) |
«interventi intersettoriali» : iniziative che presentano vantaggi reciproci per diversi settori e/o politiche settoriali, secondo quanto previsto dal TFUE, e che non possono essere realizzate interamente tramite misure circoscritte alle rispettive politiche; |
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3) |
«sistema di registrazione e comunicazione elettronica» (ERS) : un sistema per la registrazione e la comunicazione elettronica dei dati secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1224/2009; |
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4) |
«rete europea di dati e osservazioni marine» : una rete che integra la pertinente osservazione marina nazionale e i programmi di dati in una risorsa europea comune e accessibile; |
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5) |
«zona di pesca e acquacoltura» : una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un fiume o di un lago, comprendente stagni o il bacino di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura, che è funzionalmente coerente in termini geografici, economici e sociali ed è designata come tale dallo Stato membro; |
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6) |
«pescatore» : qualsiasi persona che esercita attività di pesca commerciale, quali riconosciute dallo Stato membro; |
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7) |
«pesca nelle acque interne» : le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l’utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio; |
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8) |
«gestione integrata delle zone costiere» : le strategie e le misure descritte nella raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ); |
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9) |
«governance marittima integrata» : la gestione coordinata di tutte le politiche settoriali a livello dell’Unione che hanno un’incidenza sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere; |
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10) |
«politica marittima integrata» (PMI) : una politica dell’Unione il cui scopo è di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell’Unione nonché ai settori marittimi, mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale; |
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11) |
«sorveglianza marittima integrata» (SMI) : un’iniziativa dell’Unione volta a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività di sorveglianza dei mari europei tramite lo scambio di informazioni e la collaborazione intersettoriale e internazionale; |
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12) |
«pianificazione dello spazio marittimo» : un processo nel quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine per conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali; |
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13) |
«misura» : una serie di interventi; |
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14) |
«pesca costiera artigianale» : la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione ( 2 ); |
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15) |
«navi che operano esclusivamente nelle acque interne» : navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell’Unione. |
TITOLO II
QUADRO GENERALE
CAPO I
Istituzione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definizione dei suoi obiettivi
Articolo 4
Istituzione
È istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
Articolo 5
Obiettivi
Il FEAMP contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
promuovere una pesca e un’acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili;
favorire l’attuazione della PCP;
promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura;
favorire lo sviluppo e l’attuazione della PMI dell’Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla PCP.
Il perseguimento di tali obiettivi non comporta un aumento della capacità di pesca.
Articolo 6
Priorità dell’Unione
Il FEAMP contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 e all’attuazione della CFP. Persegue i seguenti obiettivi dell’Unione per lo sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquacoltura e delle attività connesse, che a loro volta riflettano i pertinenti obiettivi tematici di cui al regolamento UE) n. 1303/2013:
promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
la riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino, comprese l’eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate;
la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici;
la garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili;
il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;
il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione, compreso l’aumento dell’efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze;
lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente;
favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell’innovazione e del trasferimento delle conoscenze;
il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI;
la tutela e il ripristino della biodiversità acquatica e il potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e la promozione di un’acquacoltura efficiente in termini di risorse;
la promozione di un’acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale, e la promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza pubblica;
lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente;
promuovere l’attuazione della PCP perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
il miglioramento e l’apporto di conoscenze scientifiche nonché il miglioramento della raccolta e della gestione di dati;
il sostegno al monitoraggio, al controllo e all’esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un’amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi;
aumentare l’occupazione e la coesione territoriale perseguendo il seguente obiettivo specifico: la promozione della crescita economica e dell’inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro e fornire sostegno all’occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell’ambito della pesca e in altri settori dell’economia marittima;
favorire la commercializzazione e la trasformazione perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
il miglioramento dell’organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
la promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione;
favorire l’attuazione della PMI.
CAPO II
Gestione concorrente e gestione diretta
Articolo 7
Gestione concorrente e gestione diretta
CAPO III
Principi generali di assistenza nell’ambito della gestione concorrente
Articolo 8
Aiuti di Stato
Articolo 9
Precondizioni specifiche
Al FEAMP si applicano le precondizioni specifiche di cui all’allegato IV.
CAPO IV
Ammissibilità delle domande e interventi non ammissibili
Articolo 10
Ammissibilità delle domande
Le domande presentate da un operatore non sono ammissibili al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se l’autorità competente ha accertato che l’operatore interessato:
ha commesso un’infrazione grave a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ( 3 ) o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento;
ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio; o
ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V, capo II del presente regolamento.
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 126 al fine di stabilire:
il periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, che deve essere proporzionato alla natura, gravità, durata e reiterazione della grave infrazione o violazione o del reato e che deve essere della durata di almeno un anno;
le date di inizio o fine del periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.
Ai fini del primo comma, uno Stato membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 11
Interventi non ammissibili
Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi seguenti:
interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce;
la costruzione di nuovi pescherecci o l’importazione di pescherecci;
l’arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa specifica disposizione del presente regolamento;
la pesca sperimentale;
il trasferimento di proprietà di un’impresa;
il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
TITOLO III
QUADRO FINANZIARIO
Articolo 12
Esecuzione del bilancio
Articolo 13
Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente
192 500 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, e non superano annualmente:
6 450 000 EUR per le Azzorre e Madera;
8 700 000 EUR per le Isole Canarie;
12 350 000 EUR per le regioni ultraperiferiche francesi di cui all’articolo 349 TFUE.
Articolo 14
Risorse di bilancio in regime di gestione diretta
Articolo 15
Esame intermedio
La Commissione esamina l’attuazione dei capi I e II del titolo VI, inclusa la necessità di adeguamenti della ripartizione indicativa dei finanziamenti fissata nell’allegato III e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia dei risultati ottenuti e degli aspetti qualitativi e quantitativi del FEAMP entro il 30 giugno 2017.
Articolo 16
Ripartizione finanziaria per la gestione concorrente
Le risorse disponibili per gli stanziamenti degli Stati membri di cui all’articolo 13, paragrafo 1, per il periodo 2014-2020, quali fissati nella tabella di cui all’allegato II, sono determinate sulla base dei seguenti criteri oggettivi:
con riguardo al titolo V, a eccezione degli articoli 76 e 77:
il livello occupazionale nei settori della pesca e dell’acquacoltura marina e d’acqua dolce, compresa l’occupazione nelle relative attività di trasformazione,
il livello di produzione nei settori della pesca e dell’acquacoltura marina e d’acqua dolce, comprese le relative attività di trasformazione; e
la percentuale della flotta dedita alla pesca costiera artigianale sull’insieme della flotta peschereccia;
con riguardo agli articoli 76 e 77:
la portata dei compiti di controllo dello Stato membro interessato che tenga conto delle dimensioni della flotta peschereccia nazionale e della dimensione della zona marina da controllare, del volume degli sbarchi e del valore delle importazioni in provenienza dai paesi terzi;
le risorse disponibili in materia di controllo rispetto all’entità dei compiti di controllo dello Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono fissati tenendo conto del numero di controlli svolti in mare e del numero delle ispezioni sugli sbarchi;
la portata dei compiti di raccolta dei dati dello Stato membro interessato, che tenga conto delle dimensioni della flotta peschereccia nazionale, del volume degli sbarchi e della produzione dell’acquacoltura, del quantitativo di attività di monitoraggio scientifico in mare e del numero di indagini a cui lo Stato membro partecipa; e
le risorse disponibili in materia di raccolta dei dati rispetto all’entità dei compiti di raccolta dei dati dello Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono fissati tenendo conto delle risorse umane e dei mezzi tecnici necessari ad attuare il programma di campionamento nazionale per la raccolta dei dati;
con riguardo a tutte le misure, le dotazioni storiche di fondi ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006.
TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE
CAPO I
Programmazione delle misure finanziate nell’ambito della gestione concorrente
Articolo 17
Preparazione dei programmi operativi
Articolo 18
Contenuti del programma operativo
Oltre agli elementi indicati all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il programma operativo contiene:
un’analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, di opportunità e di rischi e l’identificazione dei bisogni che il programma deve soddisfare nella zona geografica, inclusi, se del caso, i bacini marittimi, coperta dal programma.
L’analisi è strutturata intorno alle pertinenti priorità dell’Unione di cui all’articolo 6 del presente regolamento e, se applicabile, è coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per l’acquacoltura di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l’attuazione di una strategia per l’ambiente marino di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/56/CE. Le specifiche esigenze relative all’occupazione, all’ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi e alla promozione dell’innovazione sono determinate in relazione alle priorità dell’Unione, in modo da individuare le risposte più adeguate a livello di ciascuna delle priorità connesse all’ambito pertinente;
una descrizione della strategia ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013, intesa a dimostrare che:
sono stati fissati obiettivi appropriati per ciascuna delle priorità dell’Unione contenute nel programma, sulla base degli indicatori comuni di cui all’articolo 109 del presente regolamento;
la selezione delle misure pertinenti consegue logicamente da ciascuna priorità dell’Unione scelta nel programma, tenendo conto delle conclusioni della valutazione ex ante e dell’analisi di cui alla lettera a) del presente paragrafo. Per quanto riguarda le misure per l’arresto definitivo delle attività di pesca ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento, la descrizione della strategia comprende gli obiettivi e le misure da adottare per la riduzione della capacità di pesca a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013. È altresì inclusa una descrizione del metodo per il calcolo della compensazione da concedere ai sensi degli articoli 33 e 34 del presente regolamento;
l’assegnazione delle risorse finanziarie alle priorità dell’Unione contenute nel programma è giustificabile e adeguata a conseguire gli obiettivi stabiliti;
se del caso, le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, stabilite dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ( 7 ) e il contributo del programma alla creazione di una rete coerente di riserve di ricostituzione degli stock ittici di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
la valutazione delle precondizioni specifiche ai fini dell’articolo 9 e dell’allegato IV del presente regolamento e, ove richiesto, delle azioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
una descrizione del quadro di riferimento dei risultati ai sensi dell’articolo 22 e dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013;
un elenco delle misure selezionate organizzato in base alle priorità dell’Unione;
un elenco dei criteri applicati alla selezione delle zone di pesca e dell’acquacoltura di cui al titolo V, capo III;
un elenco dei criteri di selezione per le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo a norma del titolo V, capo III;
negli Stati membri nei quali oltre 1 000 pescherecci possono essere considerati pescherecci adibiti alla pesca costiera artigianale, un piano d’azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
i bisogni in materia di valutazione e il piano di valutazione di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le azioni da intraprendere per soddisfare i bisogni individuati;
un piano di finanziamento da stabilire tenendo conto dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e conformemente agli atti di esecuzione della Commissione di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento comprendente:
una tabella che fissa il contributo totale del FEAMP stabilito per ciascun anno;
una tabella che fissa le risorse del FEAMP e il tasso di cofinanziamento applicabili nell’ambito delle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6 del presente regolamento e dell’assistenza tecnica. In deroga alla norma generale di cui all’articolo 94, paragrafo 2, del presente regolamento, tale tabella, ove del caso, indica separatamente le risorse del FEAMP e i tassi di cofinanziamento applicabili per il sostegno di cui agli articoli 33, 34, all’articolo 41, paragrafo 2, agli articoli 67 e 70, all’articolo 76, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a l), all’articolo 76, paragrafo 2, lettera e), e all’articolo 77 del presente regolamento;
informazioni sulla complementarità e il coordinamento con i fondi FSE e altri pertinenti strumenti finanziari dell’Unione e nazionali;
le modalità di attuazione del programma operativo, in particolare:
l’individuazione delle autorità di cui all’articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, per informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo;
una descrizione dei ruoli rispettivi del FLAG, dell’autorità di gestione o dell’organismo designato con riguardo a tutti i compiti di esecuzione relativi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione generale del comitato di monitoraggio di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all’articolo 119 del presente regolamento;
un elenco dei partner di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e i risultati delle consultazioni con tali partner;
con riguardo all’obiettivo di migliorare il rispetto delle norme grazie al controllo, di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), e conformemente all’articolo 17, paragrafo 3:
un elenco degli organismi preposti al sistema di controllo, ispezione ed esecuzione e una breve descrizione delle relative risorse umane e finanziarie disponibili per il controllo della pesca, l’ispezione e l’esecuzione, le più importanti attrezzature disponibili per il controllo della pesca, l’ispezione e l’esecuzione e, in particolare, il numero di navi, aeromobili ed elicotteri;
gli obiettivi generali delle misure di controllo da attuare servendosi di indicatori comuni da fissare conformemente all’articolo 109;
obiettivi specifici da raggiungere secondo le priorità dell’Unione di cui all’articolo 6 e un’indicazione dettagliata per tipo di operazione per l’intera durata del periodo di programmazione;
con riguardo all’obiettivo della raccolta di dati per la gestione di una pesca sostenibile di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e conformemente al programma pluriennale dell’Unione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008:
una descrizione delle attività di raccolta dei dati, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
una descrizione dei metodi di conservazione, gestione e utilizzo dei dati;
una descrizione della capacità di gestire i dati raccolti in modo efficace sotto il profilo amministrativo e finanziario.
La sezione del programma operativo di cui alla lettera b) è integrata a norma dell’articolo 21 del presente regolamento.
Articolo 19
Approvazione del programma operativo
Articolo 20
Modifica del programma operativo
Articolo 21
Piani di lavoro per la raccolta dei dati
Articolo 22
Procedure e scadenze
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per:
l’approvazione dei programmi operativi;
la presentazione e l’approvazione delle proposte di modifica dei programmi operativi, compresa l’entrata in vigore e la frequenza di presentazione durante il periodo di programmazione;
la presentazione e l’approvazione delle proposte di modifica di cui all’articolo 20, paragrafo 3;
la presentazione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 127, paragrafo 3.
Le procedure e le scadenze sono semplificate nel caso di:
modifiche dei programmi operativi riguardanti un trasferimento di fondi tra le priorità dell’Unione, purché i fondi trasferiti non superino il 10 % dell’importo attribuito alla priorità dell’Unione;
modifiche dei programmi operativi riguardanti l’introduzione o la revoca di misure o tipi di interventi pertinenti, nonché informazioni e indicatori connessi;
modifiche dei programmi operativi riguardanti i cambiamenti nella descrizione delle misure, incluse le condizioni di ammissibilità;
le modifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 3, nonché ulteriori modifiche della sezione del programma operativo di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera o);
modifiche dei programmi operativi riguardanti il sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), all’articolo 35, all’articolo 44, paragrafo 4 bis, all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 57, 66 e 67, all’articolo 68, paragrafo 3, e all’articolo 69, paragrafo 3, compresa la riassegnazione delle relative risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 o per attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
CAPO II
Programmazione delle misure finanziate nell’ambito della gestione diretta
Articolo 23
Programma di lavoro annuale
Il programma di lavoro annuale comprende:
una descrizione delle attività da finanziare e gli obiettivi perseguiti per ciascuna attività che devono essere conformi agli obiettivi definiti negli articoli 82 e 85. Esso contiene inoltre un’indicazione dell’importo concesso a ciascuna attività, un calendario indicativo dell’attuazione nonché informazioni su quest’ultima;
per quanto riguarda le sovvenzioni e misure correlate, i criteri essenziali di valutazione, che sono definiti in modo tale da realizzare al meglio gli obiettivi perseguiti dal programma operativo, e il tasso massimo di cofinanziamento.
TITOLO V
MISURE FINANZIATE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE
CAPO I
Sviluppo sostenibile della pesca
Articolo 24
Obiettivi specifici
Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
Articolo 25
Condizioni generali
Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e all’articolo 34, nonché alla sostituzione o all’ammodernamento dei motori principali o ausiliari di cui all’articolo 41 non eccede il più elevato dei due limiti seguenti:
6 000 000 EUR; o
il 15 % del sostegno finanziario dell’Unione assegnato dallo Stato membro alle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 5.
Articolo 26
Innovazione
Articolo 27
Servizi di consulenza
Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e promuovere una pesca sostenibile, il FEAMP può sostenere:
studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di interventi potenzialmente ammissibili al sostegno nell’ambito di questo capo;
prestazioni di consulenza professionale sulla sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla limitazione e, ove possibile, all’eliminazione dell’impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce;
prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato.
Articolo 28
Partenariati tra esperti scientifici e pescatori
Per favorire il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, il FEAMP può sostenere:
la creazione di reti, accordi di partenariato o associazioni tra uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori, ai quali possono partecipare organismi tecnici;
le attività svolte nell’ambito delle reti, degli accordi di partenariato o delle associazioni di cui alla lettera a).
Articolo 29
Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale
Al fine di promuovere il capitale umano, la creazione di posti di lavoro e il dialogo sociale, il FEAMP può sostenere:
la formazione professionale, l’apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l’acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l’igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l’innovazione e l’imprenditoria;
i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o della pesca a piedi;
il dialogo sociale a livello dell’Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altre parti interessate.
Articolo 30
Diversificazione e nuove forme di reddito
Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso ai pescatori:
che presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro nuove attività; e
che possiedono competenze professionali adeguate acquisibili tramite gli interventi finanziati a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 31
Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori
Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere concesso unicamente riguardo alla prima acquisizione di un peschereccio:
con una lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;
che è attrezzato per la pesca in mare;
di età è compresa tra 5 e 30 anni; e
che appartiene a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.
Articolo 32
Salute e sicurezza
Articolo 33
Arresto temporaneo delle attività di pesca
Il FEAMP può sostenere le misure per l’arresto temporaneo delle attività di pesca nei casi seguenti:
attuazione delle misure di emergenza della Commissione o degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o delle misure di conservazione di cui all’articolo 7 di tale regolamento, inclusi i periodi di riposo biologico;
mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli;
qualora l’arresto temporaneo delle attività di pesca sia previsto in un piano di gestione adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio ( 9 ) o in un piano pluriennale adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, laddove, in base ai pareri scientifici, una riduzione dello sforzo di pesca è necessaria al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
qualora l’arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1o febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell’epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell’ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, o a decorrere dal 24 febbraio 2022 a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che mette a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca o ne comprometta la sostenibilità economica.
Conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020, se gli interventi sono conseguenti all’epidemia di COVID-19, o dal 24 febbraio 2022, se gli interventi sono conseguenti alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che mette a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca o ne comprometta la sostenibilità economica.
Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo:
ai proprietari di pescherecci dell’Unione registrati come in attività e che hanno svolto un’attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o
ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell’Unione interessato dall’arresto temporaneo per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.
Ai fini del paragrafo 1, lettera d), si applicano le deroghe seguenti:
in deroga al paragrafo 3, lettera a), se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell’Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;
in deroga al paragrafo 3, lettera b), se un pescatore ha iniziato a lavorare a bordo di un peschereccio dell’Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi richiesti per tale pescatore come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;
in deroga al paragrafo 3, il sostegno è concesso anche ai pescatori dediti alla pesca a piedi che abbiano lavorato almeno 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Qualora un pescatore dedito alla pesca a piedi abbia iniziato a lavorare meno di due anni prima della data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi necessari richiesti per tale pescatore a piedi come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili.
Articolo 34
Arresto definitivo delle attività di pesca
Il FEAMP può sostenere le misure per l’arresto definitivo delle attività di pesca solo quando essa è conseguita tramite la demolizione dei pescherecci a condizione che:
sia incluso nel programma operativo quale stabilito all’articolo 18; e
l’arresto definitivo sia previsto in quanto strumento di un piano d’azione di cui all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 indicante che il segmento di flotta non è effettivamente equilibrato rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.
Il sostegno ai sensi del paragrafo 1 è concesso:
ai proprietari di pescherecci dell’Unione registrati come attivi e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o
ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell’Unione interessato dall’arresto definitivo per almeno 90 giorni all’anno nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.
Nel caso del merluzzo bianco del Baltico orientale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ), tuttavia, i due anni civili di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente paragrafo sono gli anni 2017 e 2018.
Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere concesso fino al 31 dicembre 2017, a meno che non siano adottate le misure per l’arresto definitivo al fine di realizzare gli obiettivi dei piani pluriennali seguenti:
piano pluriennale per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 );
piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, istituito dal regolamento (UE) 2016/1139, per i pescherecci che praticano la pesca del merluzzo bianco del Baltico orientale, del merluzzo bianco del Baltico occidentale o dell’aringa del Baltico occidentale di cui all’articolo 8 bis del regolamento (UE) 2016/1139.
Le spese connesse alle misure per l’arresto definitivo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) 2016/1139, in particolare l’articolo 8 bis, sono ammissibili al sostegno a titolo del FEAMP a decorrere dal 1o dicembre 2020.
In aggiunta, e ai fini della salvaguardia del patrimonio marittimo, il sostegno può essere concesso per l’arresto definitivo delle attività di pesca senza demolizione nel caso di pescherecci in legno tradizionali, a condizione che tali pescherecci mantengano a terra una funzione di salvaguardia del patrimonio.
Articolo 35
Fondi di mutualizzazione per crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi e emergenze ambientali
Possono beneficiare del sostegno previsto dal presente articolo i fondi di mutualizzazione che:
sono riconosciuti dall’autorità competente conformemente al diritto nazionale;
praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita; e
applicano norme chiare per l’attribuzione della responsabilità debitoria.
Articolo 36
Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca
Articolo 37
Sostegno all’ideazione e all’attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale
Per garantire l’efficace ideazione e applicazione delle misure di conservazione di cui agli articoli 7, 8 e 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e la cooperazione regionale di cui all’articolo 18 di tale regolamento, il FEAMP può sostenere:
l’ideazione, lo sviluppo e il monitoraggio dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per lo sviluppo e l’attuazione di misure di conservazione e la regionalizzazione;
la partecipazione delle parti interessate e la cooperazione tra gli Stati membri all’ideazione e all’attuazione di misure di conservazione e della regionalizzazione.
Articolo 38
Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie
Al fine di ridurre l’impatto della pesca sull’ambiente marino, favorire l’eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il FEAMP può sostenere investimenti:
destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;
a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull’ecosistema o sul fondo marino;
destinati ad attrezzature che proteggono gli attrezzi e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.
L’aiuto è concesso ai seguenti soggetti:
proprietari di pescherecci dell’Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un’attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell’Unione per almeno 60 giorni nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro.
Articolo 39
Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine
Articolo 40
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili
Al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili e con la partecipazione, se del caso, dei pescatori, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi:
la raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare, ad esempio la rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini;
la costruzione, l’installazione o l’ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche;
il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;
la preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a misure di protezione spaziale di cui alla direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari;
la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE;
la gestione, il ripristino e il monitoraggio delle zone marine protette in vista dell’attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE;
la consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina;
regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione.
Articolo 41
Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci, il FEAMP può sostenere:
investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
audit e regimi di efficienza energetica;
studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull’efficienza energetica dei pescherecci.
Il sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari può essere concesso soltanto:
a pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore attuale;
a pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20 % inferiore a quella del motore attuale;
a pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 30 % inferiore a quella del motore attuale.
Fatto salvo l’articolo 25, paragrafo 3, il sostegno del FEAMP a norma del paragrafo 2 del presente articolo non supera la più elevata delle due soglie seguenti:
1 500 000 di EUR; o
il 3 % del sostegno finanziario dell’Unione assegnato dallo Stato membro alle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 5.
Articolo 42
Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
Al fine di migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato il FEAMP può sostenere:
investimenti che valorizzino i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture;
investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca.
Articolo 43
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca
Articolo 44
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Al fine di ridurre l’impatto della pesca nelle acque interne sull’ambiente, accrescere l’efficienza energetica, migliorare il valore o la qualità del pesce sbarcato o la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro, il capitale umano e la formazione, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti:
promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale di cui all’articolo 29, alle condizioni previste in detto articolo;
investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all’articolo 32 e alle condizioni previste in tale articolo;
investimenti destinati ad attrezzature e tipi di interventi di cui agli articoli 38 e 39 e alle condizioni previste in tali articoli;
il miglioramento dell’efficienza energetica e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici di cui all’articolo 41 e alle condizioni previste in tale articolo;
investimenti che accrescono il valore o la qualità del pesce catturato ai sensi dell’articolo 42 e alle condizioni stabilite in tale articolo;
investimenti destinati ai porti di pesca, ripari e siti di sbarco di cui all’articolo 43 e alle condizioni previste in tale articolo.
Ai fini dei paragrafi 1 e 4 bis:
i riferimenti ai pescherecci fatti negli articoli 30, 32, 33, 38, 39, 41 e 42 si intendono come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;
i riferimenti all’ambiente marino fatti nell’articolo 38 si intendono come riferimenti all’ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.
Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere:
la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000 interessati da attività di pesca, nonché il recupero delle acque interne conformemente alla direttiva 60/2000/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ), comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, fatto salvo l’articolo 40, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, e, se del caso, con la partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne;
la costruzione, l’ammodernamento o l’installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora acquatiche, compresi preparazione, monitoraggio e valutazione scientifici.
CAPO II
Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura
Articolo 45
Obiettivi specifici
Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo le priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
Articolo 46
Condizioni generali
Articolo 47
Innovazione
Al fine di promuovere l’innovazione nel settore dell’acquacoltura, il FEAMP può sostenere interventi volti a:
sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in particolare, riducono l’impatto sull’ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dall’olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;
sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie acquicole con un buon potenziale di mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
esplorare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.
Articolo 48
Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura
Il FEAMP può sostenere:
investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura;
la diversificazione della produzione dell’acquacoltura e delle specie allevate;
l’ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura;
miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l’acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
investimenti per la riduzione dell’impatto negativo o l’accentuazione degli effetti positivi sull’ambiente, nonché l’uso più efficiente delle risorse;
investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell’acquacoltura;
il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l’accumulo di quest’ultimo;
la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari;
investimenti volti all’ottenimento di una considerevole riduzione nell’impatto delle imprese acquicole sull’utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d’acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;
la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l’allevamento dei prodotti acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l’utilizzo di acqua;
l’aumento dell’efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.
Articolo 49
Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole
Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e di ridurre l’impatto negativo ambientale dei loro interventi, il FEAMP può sostenere i seguenti obiettivi:
la creazione di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole;
l’acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica.
I servizi di consulenza di cui al paragrafo 1, lettera b), includono:
le esigenze di gestione volte a rendere l’acquacoltura conforme al diritto unionale e nazionale in materia di protezione ambientale, nonché le esigenze della pianificazione dello spazio marittimo;
la valutazione dell’impatto ambientale di cui alla direttiva 2011/92/EU del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ) e alla direttiva 92/43/CEE;
le esigenze di gestione volte a rendere l’acquacoltura conforme al diritto nazionale e unionale in materia di salute e benessere degli animali acquatici o di salute pubblica;
le norme in materia di salute e sicurezza basate sulla normativa unionale e nazionale;
le strategie aziendali e di mercato.
Articolo 50
Promozione del capitale umano e del collegamento in rete
Al fine di promuovere il capitale umano e il collegamento in rete nel settore dell’acquacoltura, il FEAMP può sostenere:
la formazione professionale, l’apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pratiche innovative, l’acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell’acquacoltura e la riduzione dell’impatto ambientale degli interventi di acquacoltura;
il miglioramento delle condizioni di lavoro e la promozione della sicurezza sul lavoro;
il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.
Articolo 51
Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura
Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura e di ridurre l’impatto ambientale degli interventi, il FEAMP può sostenere:
l’identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell’acquacoltura, tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio, e l’identificazione e la mappatura delle zone in cui dovrebbero essere escluse attività di acquacoltura intensiva affinché si conservi il ruolo di tali zone nel funzionamento dell’ecosistema;
il miglioramento e lo sviluppo delle strutture di sostegno e delle infrastrutture necessarie per accrescere il potenziale dei siti dell’acquacoltura e ridurre l’impatto ambientale negativo dell’acquacoltura, compresi gli investimenti destinati ad azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o gestione delle acque;
le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE o dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE al fine di prevenire gravi danni all’acquacoltura;
le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a seguito del rilevamento di aumenti della mortalità o di malattie ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio ( 16 ). Tali azioni possono contemplare l’adozione di piani d’azione per i molluschi volti alla protezione, al ripristino e alla gestione, compreso il sostegno ai produttori di molluschi per la conservazione dei banchi e dei bacini imbriferi naturali di molluschi.
Articolo 52
Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile
Il sostegno a norma del paragrafo 1 è concesso agli acquacoltori che fanno il loro ingresso nel settore, a condizione che:
possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate;
creino per la prima volta una microimpresa o una piccola impresa acquicola mettendosi a capo di tale impresa;
presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività acquicola.
Articolo 53
Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all’acquacoltura biologica
Al fine di promuovere lo sviluppo di un’acquacoltura biologica o efficiente sotto il profilo energetico, il FEAMP può sostenere:
la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell’Unione (EMAS) istituiti dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ).
Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di tre anni durante il periodo di conversione dell’impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all’EMAS. Gli Stati membri calcolano la compensazione sulla base dei dati seguenti:
la perdita di reddito o i costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo di transizione dalla produzione convenzionale a quella biologica per gli interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a); o
i costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione di domande e dalla preparazione alla partecipazione all’EMAS nel caso di interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b).
Articolo 54
Prestazione di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura
Al fine di promuovere lo sviluppo di un’acquacoltura che fornisca servizi ambientali, il FEAMP può sostenere:
metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
i costi direttamente associati alla partecipazione ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatici nell’ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione;
interventi di acquacoltura che consentano la conservazione e il miglioramento dell’ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all’acquacoltura.
Articolo 55
Misure sanitarie
Il FEAMP può sostenere i regimi di compensazione seguenti:
compensazione versata ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento quando tale sospensione si verifica esclusivamente per ragioni di ordine sanitario;
concessione di capitale circolante e compensazione versata agli acquacoltori.
La compensazione di cui alla lettera b) può essere concessa per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatasi tra il 1o febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di COVID-19.
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine e purché:
la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi; o
la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25 % del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l’anno in cui la raccolta è stata sospesa.
Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività.
Conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020.
Articolo 56
Misure relative alla salute e al benessere degli animali
Al fine di promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, tra l’altro in termini di prevenzione e biosicurezza, il FEAMP può sostenere:
i costi per il controllo e l’eradicazione delle malattie nel settore dell’acquacoltura conformemente al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 ), compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere gli obblighi inerenti a un piano di eradicazione;
lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura;
le iniziative volte a ridurre la dipendenza dell’acquacoltura dai farmaci veterinari;
studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell’acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari;
la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell’acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri;
la compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità supera il 20 % o se la perdita dovuta alla sospensione dell’attività supera il 35 % del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l’anno in cui le attività sono state sospese.
Articolo 57
Assicurazione degli stock acquicoli
Al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può contribuire a un’assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite dovute ad almeno uno dei seguenti eventi:
calamità naturali;
eventi climatici avversi;
improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l’operatore non è responsabile;
malattie nel settore acquicolo, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l’operatore non è responsabile;
crisi sanitarie pubbliche.
CAPO III
Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura
Articolo 58
Ambito di applicazione
Il FEAMP sostiene lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Articolo 59
Obiettivi specifici
Il sostegno finanziario di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 4.
Articolo 60
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
Per contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 59, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo devono:
potenziare al massimo la partecipazione dei settori della pesca e dell’acquacoltura allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura costiere e interne;
garantire che le comunità locali si avvalgano e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo, costiero e delle acque interne e, in particolare, aiutino i porti di pesca piccoli e in declino a ottimizzare il loro potenziale marino mediante lo sviluppo di un’infrastruttura diversificata.
Articolo 61
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
I FLAG:
rispecchiano ampiamente l’asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile;
garantiscono una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell’acquacoltura.
3
Articolo 62
Sostegno del FEAMP allo sviluppo locale di tipo partecipativo
I seguenti interventi sono ammissibili nell’ambito della presente sezione conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013:
sostegno preparatorio;
attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
attività di cooperazione;
spese di gestione e animazione.
Articolo 63
Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
Il sostegno all’attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo può essere concesso in relazione ai seguenti obiettivi:
valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
sostenere la diversificazione, all’interno o all’esterno della pesca commerciale, l’apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;
migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;
promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la pesca, l’acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;
rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.
Articolo 64
Attività di cooperazione
Il sostegno di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 può essere concesso per:
progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale;
supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i FLAG siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto.
Ai fini del presente articolo, per «cooperazione interterritoriale» si intende la cooperazione tra territori all’interno di uno stesso Stato membro e per «cooperazione transnazionale» si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri o la cooperazione tra almeno un territorio di uno Statto membro e uno o più territori di paesi terzi.
CAPO IV
Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione
Articolo 65
Obiettivi specifici
Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 5.
Articolo 66
Piani di produzione e di commercializzazione
Articolo 67
Aiuto al magazzinaggio
Ove sia necessario per rispondere all’epidemia di COVID-19 o per attenuare gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca o dell’acquacoltura di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013 o prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all’allegato I, lettera a), di tale regolamento, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento, conformemente alle condizioni seguenti:
l’importo dell’aiuto al magazzinaggio non superi l’importo dei costi tecnici e finanziari dell’azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;
i quantitativi ammissibili all’aiuto al magazzinaggio non superino il 25 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall’organizzazione di produttori;
il sostegno finanziario concesso per anno non superi il 20 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri dell’organizzazione di produttori nel periodo 2017-2019.
Ai fini del primo comma, lettera c), qualora il membro dell’organizzazione di produttori non abbia immesso alcuna produzione sul mercato nel periodo dal 2017 al 2019, è preso in considerazione il valore medio annuo della produzione immessa sul mercato nei primi tre anni di produzione dal membro in questione.
Conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma dello stesso, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del presente articolo è ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020 per far fronte all’epidemia di COVID-19 e dal 24 febbraio 2022 per attenuare gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.
Gli Stati membri fissano l’importo dei costi tecnici e finanziari applicabili nei propri territori secondo le seguenti modalità:
i costi tecnici sono calcolati ogni anno sulla base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;
i costi finanziari sono calcolati ogni anno sulla base del tasso di interesse fissato annualmente in ciascuno Stato membro;
Tali costi tecnici e finanziari sono resi accessibili al pubblico.
Articolo 68
Misure a favore della commercializzazione
Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura al fine di:
creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione II, del regolamento (UE) n. 1379/2013;
trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli, tra cui:
specie con un potenziale di mercato;
catture indesiderate di stock commerciali sbarcate conformemente alle misure tecniche, all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;
prodotti della pesca e dell’acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull’ambiente o prodotti dell’acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007;
promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando:
la domanda di registrazione di un determinato prodotto e l’adeguamento degli operatori interessati ai pertinenti requisiti di conformità e certificazione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 );
la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili, compresi i prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell’ambiente;
la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale o da parte dei pescatori dediti alla pesca a piedi;
la presentazione e l’imballaggio dei prodotti;
contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza dell’Unione dalle importazioni;
contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e, se del caso, allo sviluppo di un marchio dell’Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013;
redigere contratti-tipo per le PMI compatibili con il diritto dell’Unione;
realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili.
Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera g), non sono orientati verso denominazioni commerciali.
In conformità dell’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 24 febbraio 2022.
La compensazione di cui al primo comma del presente paragrafo è calcolata conformemente all’articolo 96.
Articolo 69
Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
Il FEAMP può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura:
che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
che migliorano la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
che sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;
che si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
che si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007;
che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.
CAPO V
Compensazione dei costi supplementari gravanti sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche
Articolo 70
Regime di compensazione
Il FEAMP può anche sostenere misure per compensare le perdite economiche che risultano dall’epidemia di COVID-19, in particolare quelle derivanti dal deterioramento del prezzo del pesce o dall’aumento dei costi di magazzinaggio.
Non possono beneficiare della compensazione i prodotti della pesca e dell’acquacoltura:
catturati da pescherecci di paesi terzi, a eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell’Unione;
catturati da pescherecci dell’Unione che non sono registrati in uno dei porti delle regioni di cui al paragrafo 1;
importati da paesi terzi.
I seguenti operatori sono ammissibili alla compensazione:
persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l’ottenimento di prodotti della pesca o dell’acquacoltura al fine della loro immissione sul mercato;
i proprietari o gli armatori di pescherecci registrati nei porti delle regioni di cui al paragrafo 1 e che vi esercitano la loro attività o le associazioni di tali proprietari o armatori;
gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione o le loro associazioni.
Articolo 71
Calcolo della compensazione
La compensazione è versata agli operatori di cui all’articolo 70, paragrafo 6, che svolgono attività nelle regioni di cui all’articolo 70, paragrafo 1, e tiene conto dei seguenti fattori:
per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e
qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull’entità dei costi supplementari.
Articolo 72
Piano di compensazione
Articolo 73
Aiuti di Stato per l’attuazione dei piani di compensazione
Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l’attuazione dei piani di compensazione di cui all’articolo 72. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione gli aiuti di Stato che la Commissione può approvare conformemente al presente regolamento nell’ambito di detti piani. Gli aiuti di Stato così notificati si considerano notificati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.
CAPO VI
Misure di accompagnamento della PCP in regime di gestione concorrente
Articolo 74
Ambito di applicazione geografico
In deroga all’articolo 2, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell’Unione.
Articolo 75
Obiettivi specifici
Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 3.
Articolo 76
Controllo ed esecuzione
In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
acquisto, installazione e sviluppo di tecnologie, compresi hardware e software di computer, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), sistemi di televisione a circuito chiuso (TVCC) e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l’analisi, la gestione dei rischi, la presentazione (tramite siti web connessi al controllo) e lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l’interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati;
sviluppo, acquisto e installazione dei componenti, compresi hardware e software, che sono necessari ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e dell’Unione, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e i sistemi di identificazione automatica (AIS) utilizzati a fini di controllo;
sviluppo, acquisto e installazione dei componenti, compresi hardware e software, che sono necessari per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
attuazione di programmi finalizzati allo scambio e all’analisi dei dati tra gli Stati membri;
ammodernamento e acquisto di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per attività di controllo della pesca per almeno il 60 % del loro tempo complessivo di utilizzo annuo;
acquisto di altri mezzi di controllo, compresi dispositivi di misurazione della potenza motrice e strumenti di pesatura;
sviluppo di sistemi di monitoraggio e controllo innovativi e attuazione di progetti pilota connessi al controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda l’analisi del DNA dei pesci e lo sviluppo di siti web dedicati al controllo;
programmi di formazione e di scambio, anche tra Stati membri, di personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca;
analisi costi/benefici, valutazione degli audit effettuati e delle spese sostenute dalle autorità competenti nell’ambito delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza;
iniziative, tra cui seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori e altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di applicare le norme della PCP;
costi operativi sostenuti per l’effettuazione di controlli più rigorosi per stock soggetti a programmi specifici di controllo e di ispezione istituiti conformemente all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e al coordinamento dei controlli conformemente all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio ( 22 );
programmi connessi all’attuazione di un piano d’azione definito conformemente all’articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, compresi gli eventuali costi operativi sostenuti.
Articolo 77
Raccolta di dati
In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
raccolta, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l’attuazione della PCP;
programmi di campionamento nazionali, transnazionali e sub-nazionali pluriennali purché si riferiscano agli stock contemplati dalla PCP;
monitoraggio in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa, compreso il monitoraggio delle catture accessorie di organismi marini quali mammiferi marini e uccelli;
campagne di ricerca in mare;
partecipazione di rappresentanti degli Stati membri e di autorità regionali a riunioni di coordinamento regionale, a riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l’Unione è parte contraente od osservatore o di organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici;
miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota intesi a migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati.
CAPO VII
Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri
Articolo 78
Assistenza tecnica su iniziativa di Stati membri
Il FEAMP può sostenere, su iniziativa di uno Stato membro e limitatamente a un massimale pari al 6 % dell’ammontare complessivo del programma operativo:
le misure di assistenza tecnica di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
l’istituzione di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra FLAG nel territorio dello Stato membro.
CAPO VIII
Misure riguardanti la PMI finanziata in regime di gestione concorrente
Articolo 79
Obiettivi specifici
Il sostegno previsto dal presente capo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi specifici secondo la priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, incluse:
la sorveglianza marittima integrata (SMI) e, in particolare, l’ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE) per la sorveglianza del settore marittimo dell’Unione;
la promozione della protezione dell’ambiente marino, in particolare della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, fatto salvo l’articolo 37 del presente regolamento, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere, e l’ulteriore definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull’ambiente marino, in particolare nell’ambito della direttiva 2008/56/CE.
▼M4 —————
Articolo 80
Interventi ammissibili
Il FEAMP può sostenere interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 79, quali gli interventi che:
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della SMI e, in particolare, del CISE;
proteggono l’ambiente marino, in particolare la sua biodiversità e zone marine protette quali i siti Natura 2000, conformemente agli obblighi stabiliti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
migliorano le conoscenze sullo stato dell’ambiente marino ai fini della messa a punto dei programmi di monitoraggio e dei programmi di misure previste dalla direttiva 2008/56/CE conformemente agli obblighi stabiliti da tale direttiva.
TITOLO VI
MISURE FINANZIATE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA
CAPO I
Politica marittima integrata
Articolo 81
Ambito di applicazione geografico
In deroga all’articolo 2, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell’Unione.
Articolo 82
Ambito di applicazione e obiettivi
Il sostegno previsto nel presente capo contribuisce a rafforzare lo sviluppo e l’attuazione della PMI dell’Unione. Il documento:
promuove lo sviluppo e l’attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri, in particolare:
promuovendo azioni volte a incoraggiare gli Stati membri e le loro regioni a sviluppare, introdurre e attuare una governance marittima integrata;
promuovendo il dialogo e la cooperazione con e tra le autorità competenti degli Stati membri e le parti interessate su questioni marine e marittime, anche attraverso lo sviluppo e l’attuazione di strategie integrate relative ai bacini marittimi, tenendo conto di un approccio equilibrato in tutti i bacini marittimi e delle specificità dei bacini e dei sottobacini marittimi, nonché di pertinenti strategie macroregionali, ove applicabile;
promuovendo piattaforme e reti di cooperazione intersettoriale con la partecipazione di rappresentanti delle autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, dell’industria, compreso il turismo, dei responsabili della ricerca, dei cittadini, di organizzazioni della società civile e delle parti sociali;
migliorando la cooperazione tra Stati membri attraverso lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra le loro autorità competenti;
promuovendo lo scambio delle migliori prassi e il dialogo a livello internazionale, compreso il dialogo bilaterale con paesi terzi, tenendo presenti UNCLOS e le pertinenti convenzioni internazionali basate su UNCLOS, fatti salvi eventuali altri accordi esistenti tra l’Unione e i paesi terzi considerati. Tale dialogo comprende, se del caso, una proficua discussione sulla ratifica e l’applicazione di UNCLOS;
dando maggiore visibilità e sensibilizzando le autorità pubbliche, il settore privato e il pubblico a un approccio integrato agli affari marittimi;
contribuisce allo sviluppo di iniziative intersettoriali a reciproco vantaggio di vari settori marittimi e/o politiche settoriali, tenendo conto e muovendo dagli strumenti e dalle iniziative esistenti, quali:
la SMI, al fine di rafforzare l’utilizzo sicuro e sostenibile dello spazio marittimo in particolare attraverso una maggiore efficienza ed efficacia, grazie allo scambio di informazioni tra settori e paesi, tenendo conto di sistemi e meccanismi di cooperazione attuali e futuri;
la pianificazione dello spazio marittimo e processi di gestione integrata delle zone costiere;
il graduale sviluppo di una base completa di conoscenze e dati marini, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati e conoscenze tra vari gruppi di utilizzatori, evitando in tal modo una duplicazione degli sforzi; a tal fine, sono utilizzati al meglio i programmi esistenti dell’Unione e degli Stati membri;
appoggia una crescita economica sostenibile, l’occupazione, l’innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell’Unione, in sinergia con le attività già esistenti a livello settoriale e nazionale;
promuove la protezione dell’ambiente marino, in particolare della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere, e definisce ulteriormente i limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull’ambiente marino, conformemente all’obiettivo di conseguire e mantenere un buono stato ecologico, come richiesto dalla direttiva 2008/56/CE.
Articolo 83
Interventi ammissibili
Il FEAMP può sostenere interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 82, quali:
studi;
progetti, compresi progetti pilota e progetti di cooperazione;
informazione del pubblico e condivisione di migliori prassi, campagne di sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione quali campagne pubblicitarie ed eventi, sviluppo e aggiornamento di siti web, piattaforme di parti interessate;
conferenze, seminari, forum e gruppi di lavoro;
attività di coordinamento tra cui reti per la condivisione delle informazioni e sostegno allo sviluppo delle strategie relative ai bacini marittimi;
sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l’analisi e lo scambio dei dati e lo sviluppo di metodi di campionamento dei dati, nonché l’interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati;
progetti di formazione per lo sviluppo delle conoscenze e delle qualifiche professionali e misure miranti a promuovere lo sviluppo professionale nel settore marittimo.
Ai fini del conseguimento dell’obiettivo specifico di realizzare interventi transfrontalieri e intersettoriali, di cui all’articolo 82, lettera b), il FEAMP può sostenere:
lo sviluppo e l’applicazione di strumenti tecnici per la SMI, in particolare per sostenere lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del CISE, al fine di promuovere gli scambi di informazioni in materia di sorveglianza intersettoriale e transfrontaliera che colleghi fra loro tutte le comunità di utilizzatori, tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle politiche settoriali di sorveglianza e contribuendo, ove del caso, alla loro necessaria evoluzione;
attività di coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri o tra le regioni volte a favorire la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, comprese le spese riguardanti sistemi e attività di condivisione dei dati e di monitoraggio, attività di valutazione, la creazione e la gestione di reti di esperti e la creazione di un programma volto a rafforzare la capacità degli Stati membri di attuare una pianificazione dello spazio marittimo;
iniziative volte al cofinanziamento, all’acquisto e alla manutenzione dei sistemi di osservazione marina e di strumenti tecnici per la progettazione, la creazione e la gestione di un sistema di rete europea per l’osservazione e la raccolta di dati sull’ambiente marino volta a facilitare la raccolta, l’acquisizione, l’assemblaggio, il trattamento, il controllo di qualità, il riutilizzo e la divulgazione delle conoscenze e dei dati marini grazie alla cooperazione tra le istituzioni degli Stati membri e/o internazionali in questione.
CAPO II
Misure di accompagnamento della PCP e della PMI in regime di gestione diretta
Articolo 84
Ambito di applicazione geografico
In deroga all’articolo 2, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell’Unione.
Articolo 85
Obiettivi specifici
Le misure previste nel presente capo agevolano l’attuazione della PCP e della PMI, in particolare per quanto riguarda:
la raccolta, la gestione e la diffusione delle consulenze scientifiche nell’ambito della PCP;
le misure specifiche di controllo ed esecuzione nell’ambito della PCP;
i contributi volontari a organizzazioni internazionali;
i consigli consultivi;
le informazioni sul mercato;
le attività di comunicazione nell’ambito della PCP e della PMI.
Articolo 86
Consulenza e conoscenze scientifiche
In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
studi e progetti pilota necessari per l’attuazione e lo sviluppo della PCP, in particolare su tipi alternativi di tecniche sostenibili di gestione della pesca e dell’acquacoltura, anche nell’ambito dei consigli consultivi;
elaborazione e prestazione di consulenze e pareri scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, da parte di esperti e istituti di ricerca indipendenti;
partecipazione di esperti alle riunioni di gruppi di lavoro su questioni tecniche e scientifiche connesse alla pesca, quali il CSTEP, nonché agli organi consultivi internazionali e alle riunioni in cui è chiesto il contributo di esperti di pesca e di acquacoltura;
campagne di ricerca a mare di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008, in zone in cui le navi dell’Unione operano nell’ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
spese sostenute dalla Commissione per servizi connessi alla raccolta, alla gestione e all’utilizzo dei dati, all’organizzazione e alla gestione di riunioni di esperti di pesca e alla gestione dei programmi di lavoro annuali con riguardo alle competenze tecnico-scientifiche in materia di pesca, al trattamento delle chiamate di dati e delle serie di dati, nonché ai lavori preparatori per l’elaborazione di consulenze e pareri scientifici;
attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della raccolta dei dati, con il coinvolgimento delle varie parti interessate a livello regionale e compresa la creazione e la gestione di banche dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l’utilizzo di dati destinati ad agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di raccolta e gestione dei dati, nonché la consulenza scientifica a supporto della gestione della pesca.
Articolo 87
Controllo ed esecuzione
In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
acquisto congiunto e/o noleggio, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per il controllo della pesca per almeno il 60 % del tempo di utilizzo annuale;
spese connesse alla valutazione e allo sviluppo di nuove tecnologie di controllo, nonché di processi per lo scambio di dati;
tutte le spese operative connesse al controllo e alla valutazione da parte della Commissione dell’attuazione della PCP, in particolare verifiche, missioni di audit e ispettive, attrezzature e formazione dei funzionari della Commissione, organizzazione di riunioni o partecipazione alle medesime, compreso lo scambio tra gli Stati membri di informazioni e di migliori pratiche, di studi, di servizi e prestatori di servizi informatici, nonché locazione o acquisto, da parte della Commissione, di mezzi di ispezione secondo quanto specificato nei titoli IX e X del regolamento (CE) n. 1224/2009.
In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
programmi internazionali di formazione del personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca;
iniziative, tra cui gruppi di lavoro e sussidi mediali, intese a uniformare l’interpretazione delle regolamentazioni e dei relativi controlli nell’Unione.
Articolo 88
Contributi finanziari volontari alle organizzazioni internazionali
Il FEAMP può sostenere i seguenti tipi di interventi nel settore delle relazioni internazionali:
contributi finanziari versati alle organizzazioni delle Nazioni Unite e contributi volontari versati alle organizzazioni internazionali che si occupano di diritto del mare;
contributi finanziari per lavori preparatori a nuove organizzazioni internazionali o a trattati internazionali che rivestono interesse per l’Unione;
contributi finanziari a programmi o lavori svolti da organizzazioni internazionali, che rivestono particolare interesse per l’Unione;
contributi finanziari ad attività (comprese riunioni di lavoro, informali o straordinarie delle parti contraenti) intese a sostenere gli interessi dell’Unione in seno alle organizzazioni internazionali e a rafforzare la cooperazione con i suoi partner in tali organizzazioni. In questo contesto, le spese per la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi a negoziati e riunioni presso organizzazioni e consessi internazionali possono essere a carico del FEAMP quando la presenza di tali persone è necessaria per gli interessi dell’Unione.
Articolo 89
Consigli consultivi
Articolo 90
Informazioni sul mercato
Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1379/2013.
Articolo 91
Attività di comunicazione nell’ambito della PCP e della PMI
Il FEAMP può sostenere:
i costi connessi ad attività di comunicazione e informazione nell’ambito della PCP e della PMI, compresi:
i costi per la produzione, traduzione e divulgazione di materiale confacente alle particolari esigenze dei vari gruppi interessati (materiale stampato, audiovisivo ed elettronico);
i costi per la preparazione e l’organizzazione di manifestazioni e riunioni destinate a informare i vari gruppi interessati dalla PCP e dalla PMI e a raccoglierne i pareri;
le spese di viaggio e alloggio di esperti e rappresentanti dei gruppi di interesse invitati dalla Commissione a partecipare alle riunioni;
i costi relativi alla comunicazione delle priorità politiche dell’Unione, a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.
CAPO III
Assistenza tecnica
Articolo 92
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
Il FEAMP può sostenere, su iniziativa della Commissione e limitatamente a un massimale pari all’1,1 % del FEAMP, le seguenti misure:
le misure di assistenza tecnica di cui all’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per l’attuazione del presente regolamento;
la preparazione, il monitoraggio e la valutazione di accordi di pesca sostenibile e la partecipazione dell’Unione a organizzazioni regionali di gestione della pesca. Le misure interessate constano di studi, riunioni, coinvolgimento di esperti, costi per l’assunzione di personale temporaneo, attività di informazione e altri costi amministrativi o derivanti dall’assistenza tecnica o scientifica della Commissione;
l’istituzione di una rete europea di FLAG volta a favorire la creazione di capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e migliori prassi e sostenere la cooperazione fra i FLAG. Tale rete collabora con gli organismi incaricati della messa in rete e dell’assistenza tecnica per lo sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEASR, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale.
TITOLO VII
ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 93
Ambito di applicazione
Il presente titolo si applica alle misure finanziate in regime di gestione concorrente ai sensi del titolo V.
CAPO II
Meccanismo di attuazione
Articolo 94
Determinazione dei tassi di cofinanziamento
Il programma operativo stabilisce il tasso di partecipazione del FEAMP alle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6. Il tasso massimo di partecipazione del FEAMP ammonta al 75 % della spesa pubblica ammissibile. Il tasso minimo di partecipazione del FEAMP è pari al 20 % della spesa pubblica ammissibile.
In deroga al paragrafo 2, la partecipazione del FEAMP è pari:
al 100 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno nell’ambito dell’aiuto al magazzinaggio di cui all’articolo 67;
al 100 % della spesa pubblica ammissibile per il regime di compensazione di cui all’articolo 70;
al 50 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’articolo 34 e all’articolo 41, paragrafo 2;
al 70 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all’articolo 76, paragrafo 2, lettera e);
al 90 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all’articolo 76, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a l);
all’80 % della spesa ammissibile per il sostegno di cui all’articolo 77.
Articolo 95
Intensità dell’aiuto pubblico
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100 % della spesa ammissibile dell’intervento quando:
il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora l’aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi;
l’intervento è connesso all’aiuto al magazzinaggio di cui all’articolo 67;
l’intervento è connesso al regime di compensazione di cui all’articolo 70;
l’intervento è connesso alla raccolta dati di cui all’articolo 77;
l’intervento è connesso al sostegno ai sensi dell’articolo 33 o 34 o alle compensazioni ai sensi dell’articolo 54, dell’articolo 55, dell’articolo 56, dell’articolo 68, paragrafo 3, o dell’articolo 69, paragrafo 3;
l’intervento è correlato alle misure nell’ambito della PMI di cui all’articolo 80.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50 % e il 100 % della spesa totale ammissibile quando:
l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa tutti i criteri seguenti:
interesse collettivo;
beneficiario collettivo;
elementi innovativi, se del caso, a livello locale;
quando l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei criteri di cui al presente paragrafo, lettera a), punti i), ii) o iii) e fornisce accesso pubblico ai suoi risultati.
Articolo 96
Calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno
Se l’aiuto è concesso sulla base dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile.
CAPO III
Sistemi di gestione e controllo
Articolo 97
Autorità di gestione
In aggiunta alle disposizioni generali di cui all’articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l’autorità di gestione provvede:
a comunicare annualmente entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione i dati cumulativi pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento sino alla fine del precedente anno civile, incluse le caratteristiche salienti del beneficiario e dell’intervento stesso;
a dare pubblicità al programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
a dare pubblicità al programma operativo informando i beneficiari dei contributi dell’Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall’Unione nell’attuazione del programma.
Articolo 98
Trasmissione di dati finanziari
CAPO IV
Controllo da parte degli Stati membri
Articolo 99
Rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri
CAPO V
Controllo da parte della Commissione
Articolo 100
Interruzione dei termini di pagamento
Articolo 101
Sospensione dei pagamenti
Articolo 102
Poteri della Commissione
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 126 che definiscano i casi di inadempienza di cui all’articolo 100 e i casi di inadempienza grave di cui all’articolo 101, paragrafo 1, derivanti dalle norme pertinenti della PCP, che sono essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine.
Articolo 103
Accesso alle informazioni
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per l’applicazione degli atti dell’Unione inerenti alla PCP, nella misura in cui questi atti abbiano un’incidenza finanziaria per il FEAMP.
Articolo 104
Riservatezza
Articolo 105
Rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione
Oltre ai casi di cui all’articolo 22, paragrafo 7, all’articolo 85 e all’articolo 144, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione adotta atti di esecuzione per procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del contributo dell’Unione a un programma operativo se, effettuate le necessarie verifiche, essa conclude che:
le spese figuranti in una richiesta di pagamento sono inficiate dai casi in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e lo Stato membro non le ha corrette prima dell’avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
le spese figuranti in una richiesta di pagamento sono inficiate da casi di inadempienza grave delle norme della PCP da parte dello Stato membro che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell’articolo 101 del presente regolamento e qualora lo Stato membro in questione non dimostri di aver adottato azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l’attuazione delle norme applicabili.
Articolo 106
Procedura
L’articolo 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applica mutatis mutandis se la Commissione propone una rettifica finanziaria di cui all’articolo 105 del presente regolamento.
CAPO VI
Monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione
Articolo 107
Sistema di monitoraggio e valutazione
La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire una serie di indicatori specifici per le suddette priorità dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 127, paragrafo 3.
Articolo 108
Obiettivi
Il sistema comune di monitoraggio e di valutazione persegue le seguenti finalità:
dimostrare i progressi e risultati conseguiti nell’ambito della PCP e della PMI, esaminare l’impatto generale e valutare l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza degli interventi del FEAMP;
contribuire a un sostegno più mirato della PCP e della PMI;
favorire un processo di apprendimento comune basato sull’attività di monitoraggio e di valutazione;
fornire valutazioni attendibili e adeguatamente documentate degli interventi del FEAMP, di cui tener conto nell’ambito del processo decisionale.
Articolo 109
Indicatori comuni
Articolo 110
Sistema di informazione elettronico
Articolo 111
Informazione
I beneficiari di aiuti nell’ambito del FEAMP, compresi i FLAG, si impegnano a comunicare all’autorità di gestione e/o a valutatori designati, o ad altri organismi delegati a espletare funzioni per conto dell’autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.
Articolo 112
Procedure di monitoraggio
Articolo 113
Funzioni del comitato di monitoraggio
Oltre alle funzioni previste all’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio verifica i risultati e l’effettiva attuazione del programma operativo. A tale scopo, il comitato di monitoraggio:
è consultato e approva, entro sei mesi dall’approvazione del programma, i criteri di selezione degli interventi finanziati. I criteri di selezione sono riesaminati in funzione delle esigenze di programmazione;
esamina le attività e i prodotti relativi al piano di valutazione del programma;
esamina le azioni del programma relative all’adempimento delle precondizioni specifiche;
esamina e approva le relazioni annuali di attuazione prima che siano trasmesse alla Commissione;
esamina le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l’accessibilità per i disabili.
Il comitato di monitoraggio non è consultato in merito ai piani di lavoro per la raccolta dei dati di cui all’articolo 21.
Articolo 114
Relazione annuale di attuazione
Oltre all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale di attuazione contiene:
informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura;
una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione;
informazioni sulle azioni adottate nei casi di infrazioni gravi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, e di inadempienza delle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché gli interventi correttivi;
informazioni sulle azioni adottate per conformarsi all’articolo 41, paragrafo 8, del presente regolamento;
informazioni sulle azioni adottate per assicurare la pubblicazione dei beneficiari a norma dell’allegato V del presente regolamento e per le persone fisiche conformemente al diritto nazionale, compresi i massimali applicabili.
Articolo 115
Disposizioni generali
Articolo 116
Valutazione ex ante
Gli Stati membri provvedono affinché il valutatore ex ante partecipi sin dalle prime fasi all’iter di elaborazione del programma operativo, che inizia con l’analisi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), la definizione della logica d’intervento e la fissazione degli obiettivi del programma.
Articolo 117
Valutazione ex post
A norma dell’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora una relazione di valutazione ex post.
Articolo 118
Sintesi delle valutazioni
Una sintesi delle relazioni di valutazione ex ante a livello dell’Unione è elaborata sotto la responsabilità della Commissione. La sintesi delle relazioni di valutazione è ultimata entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione delle pertinenti valutazioni.
Articolo 119
Informazione e pubblicità
L’autorità di gestione provvede, a norma dell’articolo 97, paragrafo 1, lettera b):
a garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni sui programmi operativi di ogni Stato membro e l’accesso agli stessi;
a informare i potenziali beneficiari in merito alle possibilità di finanziamento nell’ambito dei programmi operativi;
a pubblicizzare presso i cittadini dell’Unione il ruolo e le realizzazioni del FEAMP mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull’impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e degli interventi;
a garantire che sia resa pubblica una sintesi delle misure volte ad assicurare il rispetto delle norme della PCP comprensiva di casi di inadempienza da parte di Stati membri o beneficiari, nonché di interventi correttivi, quali le rettifiche finanziarie.
L’elenco degli interventi è aggiornato almeno ogni sei mesi.
Le informazioni minime che devono figurare nell’elenco degli interventi, comprese informazioni specifiche riguardanti gli interventi di cui agli articoli 26, 39, 47, 54 e 56, sono precisate nell’allegato V.
TITOLO VIII
ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 120
Ambito di applicazione
Il presente titolo si applica alle misure finanziate in regime di gestione diretta di cui al titolo VI.
CAPO II
Controllo
Articolo 121
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 24 ) e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.
Articolo 122
Revisioni contabili
Articolo 123
Sospensione dei pagamenti, riduzione e revoca del contributo finanziario
CAPO III
Valutazione e relazioni
Articolo 124
Valutazione
Articolo 125
Relazioni
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:
a norma dell’articolo 15, una relazione di valutazione intermedia sui ◄ risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione degli interventi finanziati a norma del presente regolamento;
entro il 31 agosto 2018, una comunicazione relativa al proseguimento degli interventi finanziati a norma del presente regolamento.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 126
Esercizio della delega
Articolo 127
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione da adottare a norma dell’articolo 95, paragrafo 5, del presente regolamento, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 128
Abrogazione
Articolo 129
Disposizioni transitorie
Articolo 130
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
INTENSITÀ SPECIFICA DELL’AIUTO
|
Tipo di interventi |
Punti percentuali |
|
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di |
30 |
|
Interventi nelle isole greche periferiche e nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo: possibile aumento di |
35 |
|
Interventi nelle regioni ultraperiferiche: possibile aumento di |
35 |
|
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III: possibile aumento di |
10 |
|
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di |
25 |
|
Interventi ai sensi dell’articolo 76 «Controllo ed esecuzione»: possibile aumento di |
30 |
|
Interventi ai sensi dell’articolo 76 «Controllo ed esecuzione» connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di |
40 |
|
Interventi a norma dell’articolo 41, paragrafo 2 concernenti la sostituzione o l’ammodernamento dei motori principali o accessori: riduzione di |
20 |
|
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di |
20 |
ALLEGATO II
RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI D’IMPEGNO PER IL PERIODO 2014-2020
|
Descrizione |
Periodo |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Totale |
|
Gestione concorrente del FEAMP |
(2014-2020) |
788 060 689 |
798 128 031 |
805 423 852 |
818 478 098 |
837 523 233 |
843 250 018 |
858 467 679 |
5 749 331 600 |
ALLEGATO III
RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI FINANZIAMENTI A NORMA DEL TITOLO VI, CAPI I E II, TRA GLI OBIETTIVI DI CUI AGLI ARTICOLI 82 E 85 ( 25 )
Obiettivi di cui all'articolo 82:
Sviluppo e attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri – 6 %
Sviluppo di iniziative intersettoriali – 24 %
Sostegno a una crescita economica sostenibile, all'occupazione, all'innovazione e alle nuove tecnologie – 17 %
Promozione della protezione dell'ambiente marino – 5 %
Obiettivi di cui all'articolo 85:
Raccolta, gestione e diffusione delle consulenze scientifiche nell'ambito della PCP – 11 %
Misure specifiche di controllo ed esecuzione nell'ambito della PCP – 11 %
Contributi volontari alle organizzazioni internazionali – 13 %
Consigli consultivi e attività di comunicazione nell'ambito della PCP e della PMI – 7 %
Informazioni sul mercato, inclusa l'istituzione di mercati elettronici – 6 %
ALLEGATO IV
PRECONDIZIONI SPECIFICHE
|
Obiettivi specifici secondo la priorità dell’Unione per l’obiettivo tematico (OT) del FEAMP |
Precondizione |
Criteri di adempimento |
|
Priorità del FEAMP: 1. promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze Obiettivi specifici: a) - f) OT 3: promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell’acquacoltura (per il FEAMP); OT 6: preservare e proteggere l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse; OT 8: promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità del lavoro |
La relazione sulla capacità di pesca è stata presentata conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 1380/2013. |
La relazione è elaborata conformemente agli orientamenti comuni elaborati dalla Commissione. La capacità di pesca non supera i limiti di capacità di pesca stabiliti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
|
Priorità del FEAMP 2. favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze Obiettivi specifici: a), b) e c) OT 3: promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell’acquacoltura (per il FEAMP); OT 6: preservare e proteggere l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse: OT 8: promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori. |
Elaborazione di un piano strategico nazionale pluriennale per l’acquacoltura quale previsto all’articolo 34 del regolamento(UE) n. 1380/2013 entro il 2014. |
Un piano strategico nazionale pluriennale per l’acquacoltura è trasmesso alla Commissione entro la data di trasmissione del programma operativo. Il programma operativo comprende informazioni sulle complementarità con il piano strategico nazionale pluriennale per l’acquacoltura. |
|
Priorità del FEAMP: 3. promuovere l’attuazione della PCP Obiettivo specifico a) OT 6: preservare e proteggere l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse |
Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008. |
Descrizione della capacità amministrativa di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. Descrizione della capacità amministrativa di preparare e attuare piani di lavoro per la raccolta di dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. Descrizione della capacità in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali con altri Stati membri in caso di condivisione dei compiti connessi all’attuazione degli obblighi in materia di raccolta dati. |
|
Priorità del FEAMP: 3. promuovere l’attuazione della PCP Obiettivo specifico b) OT 6: preservare e proteggere l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse |
Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009. |
Le azioni specifiche comprendono: Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare la sezione del programma operativo relativa al programma nazionale di finanziamento del controllo 2014-2020 di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera o). Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare il programma nazionale di controllo per i piani pluriennali di cui all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare un programma di controllo comune di concerto con altri Stati membri di cui all’articolo 94 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
|
|
|
Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare programmi specifici di controllo e ispezione di cui all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Descrizione della capacità amministrativa di applicare un sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo per le infrazioni gravi di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Descrizione della capacità amministrativa di applicare il sistema di punti per le infrazioni gravi di cui all’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
ALLEGATO V
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO DAL FEAMP
1. Elenco degli interventi
L’elenco degli interventi di cui all’articolo 119 contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:
2. Misure di informazione e pubblicità per il pubblico
1. Lo Stato membro provvede affinché le misure di informazione e pubblicità mirino alla massima copertura mediatica, utilizzando varie forme e metodi di comunicazione al livello adeguato.
2. Lo Stato membro è responsabile dell’organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e pubblicità:
organizzare un’attività informativa principale che pubblicizzi l’avvio del programma operativo;
organizzare, almeno due volte nel corso del periodo di programmazione, un’attività informativa principale che promuova le possibilità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo;
esporre la bandiera o l’emblema, secondo il caso, dell’Unione davanti alla sede di ogni autorità di gestione o in un luogo della stessa visibile al pubblico;
pubblicare l’elenco degli interventi di cui al punto 1 in formato elettronico;
fornire esempi di interventi, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico; gli esempi devono essere formulati in una lingua ufficiale dell’Unione di ampia diffusione, diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
garantire che una sezione specifica del sito web unico sia destinata a fornire una breve sintesi degli interventi in materia di innovazione ed ecoinnovazione;
fornire informazioni aggiornate in merito all’attuazione del programma operativo, comprese le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico;
garantire che sia resa pubblica una sintesi delle misure volte ad assicurare il rispetto delle norme della PCP comprensiva dei casi di inadempienza da parte di Stati membri o beneficiari nonché di interventi correttivi realizzati, quali le rettifiche finanziarie.
3. L’autorità di gestione, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, coinvolge i seguenti organismi nell’attuazione di misure di informazione e pubblicità:
i partner di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
centri di informazione sull’Europa, nonché gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri;
istituti di istruzione e di ricerca.
Tali organismi provvedono a un’ampia diffusione delle informazioni di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettere a) e b).
3. Misure di informazione per i potenziali beneficiari e per i beneficiari effettivi
3.1. Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari
1. L’autorità di gestione provvede affinché gli obiettivi del programma operativo e le possibilità di finanziamento offerte dal FEAMP siano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate.
2. L’autorità di gestione provvede affinché i potenziali beneficiari siano informati almeno sui seguenti punti:
le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell’ambito di un programma operativo;
una descrizione delle condizioni di ammissibilità delle domande, delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
i criteri di selezione degli interventi da finanziare;
i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;
le domande devono proporre attività di comunicazione commisurate all’entità dell’intervento, al fine di informare il pubblico in merito alle finalità dell’intervento stesso e al relativo sostegno dell’Unione.
3.2. Misure di informazione rivolte ai beneficiari
L’autorità di gestione informa i beneficiari che l’accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell’elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2.
( 1 ) Raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (GU L 148 del 6.6.2002, pag. 24).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
( 4 ) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
( 5 ) Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).
( 6 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
( 7 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
( 8 ) Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).
( 9 ) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).
( 10 ) Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).
( 11 ) Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).
( 12 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
( 13 ) Decisione 2005/629/CE della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18).
( 14 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
( 15 ) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
( 16 ) Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).
( 17 ) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
( 18 ) Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura biologica (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 15).
( 19 ) Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).
( 20 ) Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).
( 21 ) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
( 22 ) Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia europea di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
( 23 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
( 24 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
( 25 ) Le percentuali si applicano all'importo di cui all'articolo 14 esclusa la dotazione a norma dell'articolo 92.