02022R1925 — IT — 12.10.2022 — 000.002
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REGOLAMENTO (UE) 2022/1925 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2022/1925 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 settembre 2022
relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento non si applica ai mercati relativi a:
le reti di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972;
i servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972, diversi da quelli relativi ai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.
Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso lascia altresì impregiudicata l'applicazione:
delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante;
delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale nella misura in cui sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper o equivalgono all'imposizione di ulteriori obblighi ai gatekeeper; e
del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ) e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:
«gatekeeper»: un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, designata a norma dell'articolo 3;
«servizio di piattaforma di base»: uno qualsiasi dei seguenti servizi:
servizi di intermediazione online;
motori di ricerca online;
servizi di social network online;
servizi di piattaforma per la condivisione di video;
servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;
sistemi operativi;
browser web;
assistenti virtuali;
servizi di cloud computing;
servizi pubblicitari online, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un'impresa che fornisce uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a i);
«servizio della società dell'informazione»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;
«settore digitale»: il settore dei prodotti e dei servizi forniti mediante, o attraverso, servizi della società dell'informazione;
«servizi di intermediazione online»: servizi di intermediazione online, quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1150;
«motore di ricerca online»: un motore di ricerca online quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150;
«servizio di social network online»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto e comunicare gli uni con gli altri, condividere contenuti e scoprire altri utenti e contenuti su molteplici dispositivi e, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni;
«servizio di piattaforma per la condivisione di video»: un servizio di piattaforma per la condivisione di video quale definito all'articolo 1, punto 1), lettera a bis), della direttiva 2010/13/UE;
«servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero»: un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972;
«sistema operativo»: un software di sistema che controlla le funzioni di base dell'hardware o del software e consente l'esecuzione di applicazioni software;
«browser web»: un'applicazione software che consente agli utenti finali di accedere al contenuto web ospitato su server connessi a reti come internet e di interagire con esso, inclusi browser web autonomi, nonché browser web integrati o incorporati nel software o simili;
«assistente virtuale»: un software in grado di gestire richieste, compiti o domande, compresi quelli basati su input audio, visivi o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ad altri servizi o controlla dispositivi connessi fisici;
«servizi di cloud computing»: un servizio di cloud computing quale definito all'articolo 4, punto 19, della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
«negozi di applicazioni software»: un tipo di servizio di intermediazione online dedicato alle applicazioni software in qualità di prodotti o servizi oggetto di intermediazione;
«applicazione software»: qualsiasi prodotto o servizio digitale eseguito su un sistema operativo;
«servizio di pagamento»: un servizio di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;
«servizio tecnico che supporta servizi di pagamento»: un servizio ai sensi dell'articolo 3, lettera j) della direttiva (UE) 2015/2366;
«sistema di pagamento per gli acquisti in-app»: un'applicazione software, un servizio o un'interfaccia utente che facilita l'acquisto di contenuti digitali o servizi digitali all'interno di un'applicazione software (compresi contenuti, abbonamenti, componenti o funzionalità) e i pagamenti per tali acquisti;
«servizio di identificazione»: un tipo di servizio fornito contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base che consente qualsiasi tipo di verifica dell'identità degli utenti finali o degli utenti commerciali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;
«utente finale»: qualsiasi persone fisica o giuridica diversa da un utente commerciale che utilizza i servizi di piattaforma di base;
«utente commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, utilizza i servizi di piattaforma di base ai fini della fornitura di beni o servizi agli utenti finali o nello svolgimento di tale attività;
«posizionamento»: la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online, i servizi di social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video o gli assistenti virtuali, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come presentato, organizzato o comunicato dalle imprese che forniscono servizi di intermediazione online, servizi di social network online, servizi di piattaforma per la condivisione di video, assistenti virtuali o motori di ricerca online, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione e dal fatto che sia presentato o comunicato un solo risultato.
«risultati di ricerca»: informazione in qualsiasi formato, inclusi output testuali, grafici, vocali o di altro tipo, trasmessa in risposta, e in relazione, a una ricerca, a prescindere dal fatto che l'informazione trasmessa sia un risultato a pagamento o non a pagamento, una risposta diretta o un prodotto, un servizio o un'informazione offerti in relazione a risultati organici, o visualizzati assieme a risultati organici, o parzialmente o interamente incorporati in tali risultati;
«dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
«dati personali»: dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
«dati non personali»: dati diversi dai dati personali;
«impresa»: un'entità che svolge un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità con cui è finanziata, comprese tutte le imprese collegate che formano un gruppo mediante il controllo diretto o indiretto di un'impresa da parte di un'altra impresa;
«controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004;
«interoperabilità»: la capacità di scambiare informazioni e di fare un uso reciproco delle informazioni scambiate tramite interfacce o altre soluzioni, in modo che tutti gli elementi dell'hardware o del software funzionino con altri hardware e software e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare;
«fatturato»: l'importo ricavato da un'impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004;
«profilazione»: profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679;
«consenso»: consenso quale definito all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/679;
«organo giurisdizionale nazionale»: una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 TFUE.
CAPO II
GATEKEEPER
Articolo 3
Designazione dei gatekeeper
Un'impresa è designata come gatekeeper se:
ha un impatto significativo sul mercato interno;
fornisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; e
detiene una posizione consolidata e duratura, nell'ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro.
Si presume che un'impresa soddisfi i rispettivi requisiti di cui al paragrafo 1:
in relazione al paragrafo 1, lettera a), se raggiunge un fatturato annuo nell'Unione pari o superiore a 7,5 miliardi di EUR in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, o se la sua capitalizzazione di mercato media o il suo valore equo di mercato equivalente era quanto meno pari a 75 miliardi di EUR nell'ultimo esercizio finanziario, e se essa fornisce lo stesso servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri;
in relazione al paragrafo 1, lettera b), se fornisce un servizio di piattaforma di base che, nell'ultimo esercizio finanziario, annovera almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile, stabiliti o situati nell'Unione, e almeno 10 000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti nell'Unione, identificati e calcolati conformemente alla metodologia e agli indicatori di cui all'allegato;
in relazione al paragrafo 1, lettera c), se le soglie di cui alla lettera b) del presente paragrafo sono state raggiunte in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.
Se l'impresa che fornisce il servizio di piattaforma di base non dà notifica alla Commissione a norma del primo comma del presente paragrafo e non fornisce entro il termine fissato dalla Commissione nella richiesta di informazioni a norma dell'articolo 21 tutte le informazioni pertinenti necessarie affinché la Commissione designi l'impresa interessata come gatekeeper a norma del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione ha ancora facoltà di designare tale impresa come gatekeeper, sulla base delle informazioni a sua disposizione.
Se l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base soddisfa la richiesta di informazioni a norma del secondo comma del presente paragrafo o se le informazioni sono fornite allo scadere del termine di cui a tale comma, la Commissione applica la procedura di cui al paragrafo 4.
Se ritiene che le argomentazioni presentate a norma del primo comma dall'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non siano sufficientemente fondate, in quanto non mettono manifestamente in dubbio le presunzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può respingerle entro il termine di cui al paragrafo 4, senza avviare la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
Se l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base presenta tali argomentazioni sufficientemente fondate, mettendo manifestamente in dubbio le presunzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, nonostante il primo comma del presente paragrafo, entro il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo, avviare la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
Qualora giunga alla conclusione che l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non è stata in grado di dimostrare che i pertinenti servizi di piattaforma di base da essa forniti non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione designa tale impresa come gatekeeper secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
A tal fine la Commissione tiene conto di alcuni o di tutti i seguenti elementi, nella misura in cui sono pertinenti per l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base in esame:
le dimensioni, compresi fatturato e capitalizzazione di mercato, le attività e la posizione di tale impresa;
il numero di utenti commerciali che utilizzano il servizio di piattaforma di base per raggiungere gli utenti finali e il numero di utenti finali;
gli effetti di rete e i vantaggi basati sui dati, in particolare in relazione all'accesso a dati personali o non personali e alla raccolta di tali dati da parte dell'impresa o alle capacità di analisi di quest'ultima;
eventuali effetti di scala e in termini di portata di cui usufruisce l'impresa, anche per quanto riguarda i dati, e, ove pertinente, le sue attività al di fuori dell'Unione;
il lock-in degli utenti commerciali o degli utenti finali, compresi i costi del passaggio ad altri fornitori e i pregiudizi comportamentali che riducono la capacità degli utenti commerciali e degli utenti finali di cambiare fornitore o ricorrere al multihoming;
una struttura aziendale conglomerata o l'integrazione verticale di tale impresa, che consenta per esempio all'impresa di praticare sovvenzioni incrociate, combinare dati da diverse fonti o sfruttare la propria posizione dominante; o
altre caratteristiche strutturali aziendali o del servizio.
Nell'effettuare tale valutazione a norma del presente paragrafo, la Commissione tiene conto dei prevedibili sviluppi in relazione agli elementi elencati nel secondo comma, comprese eventuali concentrazioni previste con un'altra impresa che fornisce servizi di piattaforma di base o qualsiasi altro servizio nel settore digitale o che consente la raccolta di dati.
Se un'impresa che fornisce un servizio di piattaforma di base che non raggiunge le soglie quantitative di cui al paragrafo 2 non si conforma alle misure di indagine disposte dalla Commissione in maniera significativa, e se tale mancata conformità persiste dopo che l'impresa è stata invitata a conformarsi entro un termine ragionevole e a presentare osservazioni, la Commissione può designare tale impresa come gatekeeper sulla base dei fatti a disposizione della Commissione.
Articolo 4
Riesame dello status dei gatekeeper
La Commissione può riconsiderare, modificare o revocare in qualsiasi momento, su richiesta o di propria iniziativa, una decisione di designazione adottata a norma dell'articolo 3 per uno dei seguenti motivi:
si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione di designazione;
la decisione di designazione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.
La Commissione esamina inoltre perlomeno con cadenza annuale se nuove imprese che forniscono servizi di piattaforma di base soddisfano tali requisiti.
Se constata, sulla base delle verifiche di cui al primo comma, che i fatti su cui si basava la designazione come gatekeeper delle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base sono cambiati, la Commissione adotta una decisione che conferma, modifica o abroga la decisione di designazione.
La Commissione pubblica e aggiorna costantemente un elenco dei gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dal Capo III.
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
Articolo 5
Obblighi dei gatekeeper
Il gatekeeper:
non tratta, ai fini della fornitura di servizi pubblicitari online, i dati personali degli utenti finali che utilizzano servizi di terzi che si avvalgono di servizi di piattaforma di base del gatekeeper;
non combina dati personali provenienti dal pertinente servizio di piattaforma di base con dati personali provenienti da altri servizi di piattaforma di base o da eventuali ulteriori servizi forniti dal gatekeeper o con dati personali provenienti da servizi di terzi;
non utilizza in modo incrociato dati personali provenienti dal pertinente servizio di piattaforma di base in altri servizi forniti separatamente dal gatekeeper, compresi altri servizi di piattaforma di base, e viceversa; e
non fa accedere con registrazione gli utenti finali ad altri servizi del gatekeeper al fine di combinare dati personali,
a meno che sia stata presentata all'utente finale la scelta specifica e quest'ultimo abbia dato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 4, punto 11), e dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679.
Se l'utente finale ha negato o revocato il consenso prestato ai fini del primo comma, il gatekeeper non ripete la sua richiesta di consenso per la stessa finalità più di una volta nell'arco di un anno.
Il presente paragrafo lascia impregiudicata la possibilità per il gatekeeper di avvalersi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/679, se del caso.
Il gatekeeper fornisce a ogni inserzionista cui eroga servizi pubblicitari online, o a terzi autorizzati dagli inserzionisti, su richiesta dell'inserzionista, informazioni su base giornaliera e a titolo gratuito relative a ogni annuncio pubblicitario pubblicato dall'inserzionista, per quanto riguarda:
il prezzo e le commissioni pagati da tale inserzionista, incluse eventuali trattenute e sovrapprezzi, per ciascuno dei pertinenti servizi pubblicitari online forniti dal gatekeeper;
la remunerazione percepita dall'editore, incluse eventuali trattenute e sovrapprezzi, fatto salvo il consenso dell'editore; e
i parametri di calcolo di ogni prezzo, commissione e remunerazione.
Nel caso in cui un editore non presti il proprio consenso alla condivisione delle informazioni relative alla remunerazione percepita di cui al primo comma, lettera b), il gatekeeper fornisce gratuitamente a ciascun inserzionista informazioni sulla remunerazione media giornaliera percepita da tale editore, comprese eventuali detrazioni e sovrapprezzi, per gli annunci pubblicitari in questione.
Il gatekeeper fornisce a ogni editore cui eroga servizi pubblicitari online, o a terzi autorizzati dagli editori, su richiesta dell'editore, informazioni su base giornaliera e a titolo gratuito relative a ogni annuncio pubblicitario che appare nello spazio pubblicitario dell'editore, per quanto riguarda:
la remunerazione percepita e le commissioni pagate da tale editore, incluse eventuali trattenute e sovrapprezzi, per ciascuno dei pertinenti servizi pubblicitari online forniti dal gatekeeper;
il prezzo pagato dall'inserzionista, incluse eventuali trattenute e sovrapprezzi, fatto salvo il consenso dell'inserzionista; e
i parametri di calcolo di ogni prezzo e remunerazione.
Nel caso in cui un inserzionista non presti il proprio consenso alla condivisione delle informazioni, il gatekeeper fornisce gratuitamente a ciascun editore informazioni sul prezzo medio giornaliero pagato da tale inserzionista, comprese eventuali detrazioni e sovrapprezzi, per gli annunci pubblicitari in questione.
Articolo 6
Obblighi dei gatekeeper che potranno essere oggetto di ulteriori specifiche a norma dell'articolo 8
Ai fini del primo comma, i dati non accessibili al pubblico comprendono tutti i dati aggregati e non aggregati generati dagli utenti commerciali che possono essere ricavati o raccolti attraverso le attività commerciali degli utenti commerciali o dei loro clienti, compresi i dati relativi a click, ricerche e visualizzazioni e i dati vocali, relativi ai pertinenti servizi di piattaforma di base o ai servizi forniti contestualmente o in ausilio ai pertinenti servizi di piattaforma di base del gatekeeper.
Il gatekeeper consente, anche a livello tecnico, agli utenti finali di modificare facilmente le impostazioni predefinite del sistema operativo, assistente virtuale e browser web del gatekeeper che indirizzano od orientano gli utenti finali verso prodotti o servizi forniti dal gatekeeper. Ciò include la richiesta, rivolta agli utenti finali al momento del loro primo utilizzo di un motore di ricerca online, di un assistente virtuale o di un browser web del gatekeeper elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, di scegliere, da un elenco dei principali fornitori di servizi disponibili, il motore di ricerca online, l'assistente virtuale o il browser web verso cui il sistema operativo del gatekeeper indirizza od orienta in maniera predefinita gli utenti, e il motore di ricerca online al quale l'assistente virtuale e il browser web del gatekeeper indirizzano od orientano in maniera predefinita gli utenti.
Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure volte a garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non presentino rischi per l'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper, a condizione che tali misure non vadano oltre quanto strettamente necessario e proporzionato e siano debitamente giustificate dal gatekeeper.
Inoltre, il gatekeeper ha la facoltà di applicare misure e impostazioni diverse dalle impostazioni predefinite, che permettano agli utenti finali di proteggere efficacemente la sicurezza in relazione ad applicazioni software o negozi di applicazioni software di terzi, a condizione che tali misure e impostazioni diverse dalle impostazioni predefinite non vadano oltre quanto strettamente necessario e proporzionato e siano debitamente giustificate dal gatekeeper.
Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure strettamente necessarie e proporzionate volte a garantire che l'interoperabilità non comprometta l'integrità del sistema operativo, dell'assistente virtuale e delle componenti hardware o software fornite dal gatekeeper, a condizione che tali misure siano debitamente giustificate dal gatekeeper.
A tal fine, il gatekeeper pubblica le condizioni generali di accesso, compreso un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie.
La Commissione valuta se le condizioni generali di accesso pubblicate sono conformi al presente paragrafo.
Articolo 7
Obbligo dei gatekeeper per quanto riguarda l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero
Il gatekeeper rende interoperabili almeno le seguenti funzionalità di base di cui al paragrafo 1 qualora fornisca esso stesso tali funzionalità ai propri utenti finali:
a seguito dell'inserimento nell'elenco della decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9:
messaggistica di testo end-to-end tra due singoli utenti finali;
condivisione di immagini, messaggi vocali, video e altri file allegati nella comunicazione end-to-end tra due singoli utenti finali;
entro due anni dalla designazione:
messaggistica di testo end-to-end all'interno di gruppi di singoli utenti finali;
condivisione di immagini, messaggi vocali, video e altri file allegati nella comunicazione end-to-end tra una chat di gruppo e un singolo utente finale;
entro quattro anni dalla designazione:
chiamate vocali end-to-end tra due singoli utenti finali;
videochiamate end-to-end tra due singoli utenti finali;
chiamate vocali end-to-end tra una chat di gruppo e un singolo utente finale;
videochiamate end-to-end tra una chat di gruppo e un singolo utente finale.
Articolo 8
Osservanza degli obblighi imposti ai gatekeeper
La Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifica le misure che il gatekeeper interessato deve attuare per garantire un'osservanza effettiva degli obblighi di cui agli articoli 6 e 7. Tale atto di esecuzione è adottato entro sei mesi dall'apertura di un procedimento a norma dell'articolo 20 secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
Quando il procedimento è avviato di propria iniziativa per elusione ai sensi dell'articolo 13, tali misure possono riguardare gli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.
Nella sua richiesta, il gatekeeper presenta una richiesta motivata per spiegare le misure che intende attuare o che ha attuato. Il gatekeeper fornisce inoltre una versione non riservata della sua richiesta motivata che può essere condivisa con terzi a norma del paragrafo 6.
Per quanto riguarda i procedimenti ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, decidere di riaprirli se:
si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione; o
la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti; o
le misure specificate nella decisione non sono efficaci.
Articolo 9
Sospensione
Articolo 10
Esenzione per motivi di salute pubblica e sicurezza pubblica
Articolo 11
Relazioni
Il gatekeeper aggiorna la relazione e la sintesi non riservata con cadenza almeno annuale.
La Commissione rende disponibile sul proprio sito web un link con cui accedere a detta sintesi non riservata.
Articolo 12
Aggiornamento degli obblighi imposti ai gatekeeper
L'ambito di applicazione di un atto delegato adottato conformemente al paragrafo 1 è limitato a:
estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati servizi di piattaforma di base ad altri servizi di piattaforma di base elencati all'articolo 2, punto 2);
estendere un obbligo che va a beneficio di determinati utenti commerciali o utenti finali affinché altri utenti commerciali o utenti finali possano beneficiarne;
specificare la modalità di esecuzione, da parte dei gatekeeper, degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 al fine di garantire l'effettiva osservanza di tali obblighi;
estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati servizi forniti contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base ad altri servizi forniti contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base;
estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati tipi di dati affinché si applichi anche ad altri tipi di dati;
aggiungere ulteriori condizioni nel caso in cui un obbligo imponga determinate condizioni al comportamento di un gatekeeper; o
applicare un obbligo che disciplina la relazione tra diversi servizi di piattaforma di base del gatekeeper alla relazione tra un servizio di piattaforma di base e altri servizi del gatekeeper.
Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati tali obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi di cui all'articolo 7.
Si ritiene che una pratica ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 4 limiti la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o sia sleale nei seguenti casi:
detta pratica è stata adottata da un gatekeeper e può ostacolare l'innovazione e limitare la scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali in quanto:
incide o rischia di incidere sulla contendibilità di un servizio di piattaforma di base o di altri servizi nel settore digitale in maniera duratura a causa della creazione o del rafforzamento di barriere all'ingresso per altre imprese o espandersi come fornitori di un servizio di piattaforma di base o di altri servizi nel settore digitale; o
impedisce ad altri operatori di avere lo stesso accesso del gatekeeper a un input chiave; o
si è venuto a creare uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi degli utenti commerciali e il gatekeeper trae un vantaggio dagli utenti commerciali che non è proporzionato al servizio fornito da tale gatekeeper a tali utenti commerciali.
Articolo 13
Antielusione
Articolo 14
Obbligo di informazione in merito alle concentrazioni
Un gatekeeper informa la Commissione di una siffatta concentrazione prima della relativa attuazione e a seguito della conclusione dell'accordo, dell'annuncio dell'offerta pubblica o dell'acquisizione di una partecipazione di controllo.
Le informazioni fornite dal gatekeeper descrivono inoltre rispettivamente, per tutti i pertinenti servizi di piattaforma di base, i rispettivi fatturati annui nell'Unione, il numero di utenti commerciali attivi su base annua e il numero di utenti finali attivi su base mensile.
La Commissione tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.
Articolo 15
Obbligo di audit
Il gatekeeper mette a disposizione del pubblico una panoramica della descrizione sottoposta ad audit di cui al paragrafo 1. Nel fare ciò, il gatekeeper può tenere conto della necessità di rispettare i propri segreti aziendali. Il gatekeeper aggiorna tale descrizione e tale panoramica con cadenza almeno annuale.
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
Articolo 16
Avvio di un'indagine di mercato
La decisione di cui al paragrafo 1 indica:
la data di avvio dell'indagine di mercato;
la descrizione della questione oggetto dell'indagine di mercato;
le finalità dell'indagine di mercato.
La Commissione può riaprire un'indagine di mercato che ha chiuso nei seguenti casi:
si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava una decisione adottata ai sensi degli articoli 17, 18 o 19; o
la decisione adottata ai sensi degli articoli 17, 18 o 19 si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.
Articolo 17
Indagine di mercato per la designazione di gatekeeper
In tal caso la Commissione si adopera per comunicare all'impresa interessata le proprie constatazioni preliminari a norma del paragrafo 2 del presente articolo entro tre mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a).
Articolo 18
Indagine di mercato su un'inosservanza sistematica
Articolo 19
Indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche
Tale relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e, ove opportuno, è accompagnata:
da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento volta a inserire altri servizi del settore digitale nell'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o a introdurre nuovi obblighi al capo III; o
da un progetto di atto delegato che integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, o da un progetto di atto delegato che modifichi o integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dall'articolo 7, come previsto dall'articolo 12.
Se del caso, la proposta legislativa di modifica del presente regolamento di cui alla lettera a) del secondo comma può anche proporre di eliminare servizi esistenti dall'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o di eliminare obblighi esistenti dall'articolo 5, 6 o 7.
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
Articolo 20
Apertura di procedimenti
Articolo 21
Richiesta di informazioni
Articolo 22
Potere di procedere ad audizioni e raccogliere dichiarazioni
Articolo 23
Poteri di effettuare ispezioni
I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere alle ispezioni dispongono dei seguenti poteri:
accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese e associazioni di imprese;
esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività dell'azienda, su qualsiasi forma di supporto;
prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;
richiedere all'impresa o associazione di imprese di fornire l'accesso all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e alle pratiche commerciali dell'impresa o associazione di imprese nonché chiarimenti in merito, come anche di verbalizzare o documentare i chiarimenti forniti mediante qualsiasi mezzo tecnico;
apporre sigilli ai locali e ai libri o documenti aziendali per la durata delle ispezioni e nella misura necessaria al loro espletamento;
chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte mediante qualsiasi mezzo tecnico.
Articolo 24
Misure provvisorie
Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che dispone misure provvisorie nei confronti del gatekeeper, ove constati prima facie la sussistenza di un'infrazione dell'articolo 5, 6 o 7. Tale atto di esecuzione è adottato solo nel contesto di procedimenti aperti in vista dell'eventuale adozione di una decisione relativa all'inosservanza a norma dell'articolo 29, paragrafo 1. È applicabile solo per un determinato periodo di tempo e può, se necessario e opportuno, essere rinnovato. Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
Articolo 25
Impegni
La Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, riaprire mediante decisione i pertinenti procedimenti nei seguenti casi:
si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione;
il gatekeeper interessato contravviene agli impegni assunti;
la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dalle parti;
gli impegni non sono efficaci.
Articolo 26
Monitoraggio degli obblighi e delle misure
Articolo 27
Informazioni fornite da terzi
Articolo 28
Funzione di controllo della conformità
L'organo di gestione del gatekeeper garantisce altresì che detto capo della funzione di controllo della conformità sia un alto dirigente indipendente con responsabilità distinte per la funzione di controllo della conformità.
Il capo della funzione di controllo della conformità non è rimosso senza previa approvazione dell'organo di gestione del gatekeeper.
I responsabili del controllo della conformità nominati dal gatekeeper a norma del paragrafo 1 hanno i seguenti compiti:
organizzare, controllare e supervisionare le misure e le attività dei gatekeeper che mirano a garantire il rispetto del presente regolamento;
informare e consigliare i dirigenti e i dipendenti del gatekeeper in merito al rispetto del presente regolamento;
se del caso, controllare il rispetto degli impegni resi vincolanti a norma dell'articolo 25, fatta salva la possibilità per la Commissione di nominare esperti esterni indipendenti a norma dell'articolo 26, paragrafo 2;
collaborare con la Commissione ai fini del presente regolamento.
Articolo 29
Inosservanza
La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la sua constatazione di inosservanza («decisione relativa all'inosservanza») se constata che un gatekeeper non rispetta una o più dei seguenti elementi:
ciascuno degli obblighi sanciti dall'articolo 5, 6 o 7;
le misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;
i rimedi imposti a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;
le misure provvisorie disposte a norma dell'articolo 24; o
gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'articolo 25.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
Articolo 30
Ammende
Nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione può irrogare a un gatekeeper ammende il cui importo non supera il 10 % del fatturato totale di quest'ultimo realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se constata che il gatekeeper, intenzionalmente o per negligenza, non rispetta:
ciascuno degli obblighi stabiliti agli articoli 5, 6 e 7;
le misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;
i rimedi imposti a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;
le misure provvisorie disposte a norma dell'articolo 24; o
gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'articolo 25.
La Commissione può adottare una decisione che irroga alle imprese, compresi ove applicabile i gatekeeper, e alle associazioni di imprese ammende il cui importo non superi l'1 % del loro fatturato totale realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se esse, intenzionalmente o per negligenza:
non forniscono entro il termine previsto le informazioni richieste ai fini della valutazione della loro designazione come gatekeeper a norma dell'articolo 3, o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;
non rispettano l'obbligo di notifica alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;
non notificano informazioni richieste a norma dell'articolo 14 o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;
non trasmettono la descrizione richiesta a norma dell'articolo 15 o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;
non forniscono accesso ai dati, agli algoritmi o alle informazioni sulle prove in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 21, paragrafo 3;
non trasmettono le informazioni richieste entro il termine fissato a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, o forniscono chiarimenti inesatti, incompleti o fuorvianti o spiegazioni richiesti a norma dell'articolo 21 o forniti in un'audizione a norma dell'articolo 22;
non rettificano entro un termine stabilito dalla Commissione le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite da un rappresentante o da un membro del personale oppure non forniscono o rifiutano di fornire informazioni complete su fatti relativi all'oggetto e allo scopo di un'ispezione a norma dell'articolo 23;
rifiutano di sottoporsi a ispezioni a norma dell'articolo 23;
non rispettano gli obblighi imposti dalla Commissione a norma dell'articolo 26;
non introducono una funzione di controllo ai sensi dell'articolo 28; o
non rispettano le condizioni di accesso al fascicolo della Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 4.
Se tali contributi non sono stati versati all'associazione di imprese entro un termine stabilito dalla Commissione, quest'ultima può esigere il pagamento dell'ammenda direttamente da ciascuna delle imprese i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali interessati dell'associazione.
Una volta richiesto il pagamento conformemente al secondo comma, la Commissione può esigere, se necessario per garantire il pagamento totale dell'ammenda, il pagamento del saldo da parte di ciascuno dei membri dell'associazione di imprese.
Tuttavia la Commissione non esige il pagamento a norma del secondo e del terzo comma dalle imprese che dimostrino che non hanno attuato la decisione dell'associazione di imprese che ha violato il presente regolamento e che o non erano al corrente della sua esistenza o si sono attivamente dissociate da essa anteriormente all'avvio dei procedimenti da parte della Commissione a norma dell'articolo 20.
La responsabilità finanziaria di ciascuna impresa in relazione al pagamento dell'ammenda non supera il 20 % del suo fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio finanziario precedente.
Articolo 31
Penalità di mora
La Commissione può adottare una decisione che irroga alle imprese, compresi ove applicabile i gatekeeper, e alle associazioni di imprese penalità di mora il cui importo non superi il 5 % del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio finanziario precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:
a conformarsi alle misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;
a conformarsi alla decisione adottata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;
a trasmettere informazioni esatte e complete entro il termine imposto da una richiesta di informazioni formulata mediante decisione a norma dell'articolo 21;
a garantire l'accesso ai dati, agli algoritmi e alle informazioni sulle prove in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, e a fornire chiarimenti in merito secondo quanto richiesto da una decisione a norma dell'articolo 21;
a sottoporsi a ispezioni disposte da una decisione adottata a norma dell'articolo 23;
a conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 24;
a rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti mediante decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 1;
a conformarsi a una decisione adottata a norma dell'articolo 29, paragrafo 1.
Articolo 32
Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
Il termine di prescrizione per l'irrogazione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione ai fini di un'indagine di mercato o di procedimenti relativi all'infrazione. Il termine di prescrizione è interrotto a partire dal giorno in cui l'atto è notificato ad almeno un'impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all'infrazione. Gli atti interruttivi del termine di prescrizione comprendono in particolare:
richieste di informazioni formulate dalla Commissione;
autorizzazioni scritte a effettuare ispezioni rilasciate dalla Commissione ai suoi funzionari;
l'apertura di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 20.
Articolo 33
Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:
dalla notifica di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica; o
da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.
Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso:
per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento; o
per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia o di una decisione di un organo giurisdizionale nazionale.
Articolo 34
Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo
Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, degli articoli 17, 18, 24, 25, 29 e 30 e dell'articolo 31, paragrafo 2, la Commissione dà al gatekeeper o all'impresa o all'associazione di imprese in questione l'opportunità di essere ascoltati in merito:
alle constatazioni preliminari della Commissione, compresi gli addebiti sui quali quest'ultima si basa; e
alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).
Articolo 35
Relazione annuale
La relazione di cui al paragrafo 1 include:
una sintesi delle attività della Commissione, comprese le eventuali misure o decisioni adottate e le indagini di mercato in corso in relazione al presente regolamento;
i risultati del monitoraggio dell'attuazione, da parte dei gatekeeper, degli obblighi derivanti dal presente regolamento;
una valutazione della descrizione sottoposta a audit di cui all'articolo 15;
una panoramica della cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali in relazione al presente regolamento;
una panoramica delle attività e dei compiti svolti dal gruppo ad alto livello di regolatori in ambito digitale, comprese le modalità di attuazione delle sue raccomandazioni per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento.
Articolo 36
Segreto d'ufficio
Articolo 37
Cooperazione con le autorità nazionali
Articolo 38
Cooperazione e coordinamento con le autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza
L'apertura, da parte della Commissione, di un procedimento a norma dell'articolo 20 preclude alle autorità nazionali competenti degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, la possibilità di condurre tale indagine o determina la sua conclusione qualora essa sia già in corso. Tali autorità riferiscono alla Commissione in merito ai risultati dell'indagine al fine di sostenere la Commissione nel suo ruolo di unica autorità preposta all'applicazione del presente regolamento.
Articolo 39
Cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali
Articolo 40
Gruppo ad alto livello
Il gruppo ad alto livello è composto dalle reti e dagli organismi europei seguenti:
Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche,
Garante europeo della protezione dei dati e comitato europeo per la protezione dei dati,
Rete europea della concorrenza,
Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, e
Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi.
Il gruppo ad alto livello può fornire alla Commissione consulenza e competenze nei settori di competenza dei suoi membri, tra cui:
consulenza e raccomandazioni nell'ambito delle loro competenze pertinenti per qualsiasi questione generale relativa all'attuazione o all'applicazione del presente regolamento; o
consulenza e competenze che promuovano un approccio normativo coerente tra i diversi strumenti normativi.
Articolo 41
Richiesta di un'indagine di mercato
Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di procedere a un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che:
uno o più servizi del settore digitale debbano essere aggiunti all'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2); o
una o più pratiche non siano affrontate in maniera efficace dal presente regolamento e potrebbero limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o essere sleali.
Articolo 42
Azioni rappresentative
La direttiva (UE) 2020/1828 si applica alle azioni rappresentative intentate contro le violazioni, da parte dei gatekeeper, delle disposizioni del presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori.
Articolo 43
Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
La direttiva (UE) 2019/1937 si applica alla segnalazione di qualsiasi violazione del presente regolamento e alla protezione delle persone che segnalano tale violazione.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 44
Pubblicazione delle decisioni
Articolo 45
Controllo della Corte di giustizia
Conformemente all'articolo 261 TFUE, la Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un'ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.
Articolo 46
Disposizioni di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione di quanto segue:
la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma dell'articolo 3;
la forma, il contenuto e altri dettagli delle misure tecniche che i gatekeeper attuano per garantire la conformità all'articolo 5, 6 o 7;
le modalità operative e tecniche per attuare l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a norma dell'articolo 7;
la forma, il contenuto e altri dettagli della richiesta motivata a norma dell'articolo 8, paragrafo 3;
la forma, il contenuto e altri dettagli delle richieste motivate a norma degli articoli 9 e 10;
la forma, il contenuto e altri dettagli delle relazioni regolamentari trasmesse a norma dell'articolo 11;
la metodologia e la procedura per la descrizione sottoposta a audit delle tecniche di profilazione dei consumatori di cui all'articolo 15, paragrafo 1; nell'elaborare un progetto di atto di esecuzione a tal fine, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati e può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e altri esperti pertinenti;
la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 14 e 15;
le modalità pratiche dei procedimenti riguardanti le indagini di mercato a norma degli articoli 17, 18 e 19 e dei procedimenti a norma degli articoli 24, 25 e 29;
le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di essere ascoltato sancito dall'articolo 34;
le modalità pratiche per la procedura di divulgazione di cui all'articolo 34;
le modalità pratiche per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali di cui agli articoli 37 e 38; e
le modalità pratiche per il calcolo e la proroga dei termini.
L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera l), del presente articolo è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 3.
Articolo 47
Orientamenti
La Commissione può adottare orientamenti su qualsiasi aspetto del presente regolamento al fine di agevolarne l'effettiva attuazione e applicazione.
Articolo 48
Normazione
Qualora appropriato e necessario, la Commissione può incaricare le organizzazioni europee di normazione di facilitare l'attuazione degli obblighi di cui al presente regolamento sviluppando norme adeguate.
Articolo 49
Esercizio della delega
Articolo 50
Procedura di comitato
Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
Articolo 51
Modifica della direttiva (UE) 2019/1937
Nell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937, parte I, punto J, è aggiunto il punto seguente:
Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 21.9.2022, pag. 1 ).».
Articolo 52
Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:
Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 21.9.2022, pag. 1).».
Articolo 53
Riesame
Articolo 54
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 2 maggio 2023.
Tuttavia, l'articolo 3, paragrafi 6 e 7, e gli articoli 40, 46, 47, 48, 49 e 50 si applicano a decorrere dal 1 novembre 2022 e gli articoli 42 e 43 si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023.
Tuttavia, se la data del 25 giugno 2023 precede la data di applicazione di cui al secondo comma del presente articolo, l'applicazione degli articoli 42 e 43 è rimandata fino alla data di applicazione di cui al secondo comma.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
A. Aspetti generali
1. Il presente allegato ha lo scopo di precisare la metodologia volta a individuare e calcolare gli «utenti finali attivi» e gli «utenti commerciali attivi» per ciascun servizio di piattaforma di base elencato all'articolo 2, punto 2). Esso fornisce un riferimento che consente a un'impresa di valutare se i suoi servizi di piattaforma di base raggiungono le soglie quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e quindi soddisfano presumibilmente il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Tale riferimento sarà quindi altrettanto pertinente ai fini di un'eventuale valutazione più ampia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8. Spetta all'impresa ottenere la migliore approssimazione possibile, in linea con i principi comuni e la metodologia specifica di cui al presente allegato. Nulla nel presente allegato impedisce alla Commissione, entro i termini stabiliti nelle pertinenti disposizioni del presente regolamento, di richiedere all'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base di comunicare le informazioni necessarie per individuare e calcolare gli «utenti finali attivi» e gli «utenti commerciali attivi». Nessun elemento del presente allegato dovrebbe costituire una base giuridica per il tracciamento degli utenti. La metodologia di cui al presente allegato lascia inoltre impregiudicati gli obblighi sanciti dal presente regolamento, segnatamente dall'articolo 3, paragrafi 3 e 8, e dall'articolo 13, paragrafo 3. In particolare, l'obbligo di conformità all'articolo 13, paragrafo 3, comporta anche l'individuazione e il calcolo degli «utenti finali attivi» e degli «utenti commerciali attivi» sulla base di una misurazione precisa o della migliore approssimazione disponibile, in linea con le effettive capacità di individuazione e calcolo possedute dall'impresa che fornisce i servizi di piattaforma di base al momento pertinente. Tali misurazioni o la migliore approssimazione disponibile devono essere coerenti con quelle comunicate a norma dell'articolo 15 e includerle.
2. L'articolo 2, punti 20) e 21), stabilisce le definizioni di «utente finale» e «utente commerciale», che sono comuni a tutti i servizi di piattaforma di base.
3. Al fine di individuare e calcolare il numero di «utenti finali attivi» e «utenti commerciali attivi», il presente allegato fa riferimento al concetto di «utenti unici». Il concetto di «utenti unici» comprende gli «utenti finali attivi» e gli «utenti commerciali attivi» per un determinato servizio di piattaforma di base, contati una sola volta nel corso di un determinato periodo di tempo (vale a dire un mese nel caso degli «utenti finali attivi» e un anno nel caso degli «utenti commerciali attivi»), indipendentemente dal numero di volte in cui essi hanno interagito con il servizio di piattaforma di base in questione in quel periodo. Ciò non pregiudica il fatto che la stessa persona fisica o giuridica possa costituire contemporaneamente un «utente finale attivo» o un «utente commerciale attivo» per servizi di piattaforma di base differenti.
B. Utenti finali attivi
1. Il numero di «utenti unici» per quanto riguarda gli «utenti finali attivi» è individuato in base alla misurazione più accurata comunicata dall'impresa che fornisce uno dei servizi di piattaforma di base, in particolare:
Si ritiene che la raccolta di dati sull'uso dei servizi di piattaforma di base da ambienti in cui è stato effettuato l'accesso con registrazione o autenticazione presenterebbe prima facie il minor rischio di duplicazione, per esempio in relazione al comportamento degli utenti su piattaforme o dispositivi diversi. Pertanto, ove tali dati esistano, l'impresa presenta dati anonimizzati aggregati sul numero di utenti unici per ciascun servizio di piattaforma di base, ricavati dagli ambienti in cui è stato effettuato l'accesso con registrazione o autenticazione.
Nel caso di servizi di piattaforma di base a cui accedono anche utenti finali al di fuori degli ambienti in cui si effettua l'accesso con registrazione o autenticazione, l'impresa presenta inoltre dati anonimizzati aggregati sul numero di utenti unici del relativo servizio di piattaforma di base sulla base di una misurazione alternativa che registra anche gli utenti finali al di fuori degli ambienti in cui si effettua l'accesso con registrazione o autenticazione, quali indirizzi IP, marcatori temporanei (cookies) o identificativi di altro tipo come i tag di identificazione a radiofrequenza, a condizione che tali indirizzi o identificativi siano oggettivamente necessari per la fornitura dei servizi di piattaforma di base.
2. Il numero degli «utenti finali attivi su base mensile» è basato sul numero medio di utenti finali attivi su base mensile nel corso della maggior parte dell'esercizio finanziario. La nozione di «maggior parte dell'esercizio finanziario» intende permettere all'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base di non tenere in considerazione i valori anomali in un determinato anno. Per valori anomali si intendono sostanzialmente cifre che si discostano in misura significativa dai valori normali e prevedibili. Un picco o un calo imprevisto della partecipazione degli utenti verificatosi nel corso di un solo mese dell'esercizio finanziario è un esempio di ciò che potrebbe costituire tali valori anomali. I valori relativi a eventi che ricorrono ogni anno, come le vendite promozionali annuali, non costituiscono valori anomali.
C. Utenti commerciali attivi
Il numero di «utenti unici» per quanto riguarda gli «utenti commerciali attivi» è determinato, se del caso, a livello di account, ove ciascun account commerciale distinto associato all'uso di un servizio di piattaforma di base fornito dall'impresa costituisce un utente commerciale unico del relativo servizio di piattaforma di base. Se la nozione di «account commerciale» non si applica a un determinato servizio di piattaforma di base, la relativa impresa che fornisce servizi di piattaforma di base determina il numero di utenti commerciali unici facendo riferimento all'impresa in questione.
D. Comunicazione di informazioni
1. L'impresa che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, comunica alla Commissione informazioni relative al numero di utenti finali attivi e di utenti commerciali attivi per ciascun servizio di piattaforma di base ha la responsabilità di garantire la completezza e l'accuratezza di tali informazioni. A tal proposito:
È responsabilità dell'impresa comunicare per un proprio servizio di piattaforma di base dati che non sottostimino o sovrastimino il numero di utenti finali attivi e di utenti commerciali attivi (per esempio, qualora gli utenti accedano ai servizi di piattaforma di base su piattaforme o dispositivi diversi).
L'impresa ha la responsabilità di fornire spiegazioni esatte e concise sulla metodologia utilizzata per ottenere le informazioni ed è responsabile di eventuali rischi di sottostima o sovrastima del numero degli utenti finali attivi e degli utenti commerciali attivi per un suo servizio di piattaforma di base nonché delle soluzioni adottate per far fronte a tali rischi.
Quando la Commissione nutre preoccupazioni sull'accuratezza dei dati forniti dall'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, l'impresa fornisce dati basati su una misurazione alternativa.
2. Ai fini del calcolo del numero di «utenti finali attivi» e «utenti commerciali attivi»:
L'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non individua come distinti i servizi di piattaforma di base che appartengono alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2), basandosi principalmente sul fatto che essi sono forniti utilizzando nomi di dominio diversi, siano essi domini di primo livello geografici (ccTLD) o domini di primo livello generici (gTLD), o su eventuali attributi geografici.
L'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base considera servizi di piattaforma di base distinti i servizi di piattaforma di base che sono utilizzati per scopi diversi dai loro utenti finali o dai loro utenti commerciali o da entrambi, anche se i loro utenti finali o i loro utenti commerciali possono essere gli stessi e anche se appartengono alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2).
L'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base considera servizi di piattaforma di base distinti i servizi che l'impresa in questione offre in modo integrato, ma che:
non appartengono alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2), o
sono utilizzati per scopi diversi dai loro utenti finali o dai loro utenti commerciali o da entrambi, anche se i loro utenti finali e i loro utenti commerciali possono essere gli stessi e anche se appartengono alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2).
E. Definizioni specifiche
La tabella in appresso contiene definizioni specifiche di «utenti finali attivi» e «utenti commerciali attivi» per ciascun servizio di piattaforma di base.
|
Servizi di piattaforma di base |
Utenti finali attivi |
Utenti commerciali attivi |
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Servizi di intermediazione online |
Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di intermediazione online almeno una volta nel corso del mese, per esempio effettuando attivamente un accesso, una ricerca, cliccandovi o scorrendo un'interfaccia o che hanno concluso una transazione attraverso il servizio di intermediazione online almeno una volta nel corso del mese. |
Numero di utenti commerciali unici che hanno avuto almeno un elemento figurante sull'elenco nel servizio di intermediazione online durante tutto l'anno o hanno concluso una transazione resa possibile dal servizio di intermediazione online nel corso dell'anno. |
|
Motori di ricerca online |
Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il motore di ricerca online almeno una volta nel corso del mese, per esempio effettuando una ricerca. |
Numero di utenti commerciali unici con siti web aziendali (ossia siti web utilizzati a fini commerciali o professionali) indicizzati dal motore di ricerca online o parte dell'indice del motore di ricerca online nel corso dell'anno. |
|
Servizi di social effettuando una ricerca, network online |
Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di social network online almeno una volta nel corso del mese, per esempio effettuando attivamente un accesso, aprendo una pagina, scorrendola, cliccando, cliccando mi piace, postando o commentando. |
Numero di utenti commerciali unici che appaiono in un elenco commerciale o dispongono di un account commerciale nel servizio di social network online e che hanno in qualche modo interagito con il servizio almeno una volta nel corso dell'anno, per esempio effettuando attivamente un accesso, aprendo una pagina, scorrendola, cliccando, cliccando mi piace, effettuando una ricerca, postando, commentando o utilizzando i suoi strumenti per le imprese. |
|
Servizi di piattaforma per la condivisione di video |
Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di piattaforma per la condivisione di video almeno una volta nel corso del mese, per esempio avviando la riproduzione di un segmento di contenuti audiovisivi, effettuando una ricerca o caricando un contenuto audiovisivo, compresi in particolare i video generati dagli utenti. |
Numero di utenti commerciali unici che hanno fornito almeno un contenuto audiovisivo caricato o riprodotto sul servizio di piattaforma per la condivisione di video nel corso dell'anno. |
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Servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero |
Numero di utenti finali unici che hanno in qualsiasi modo avviato una comunicazione o vi hanno partecipato attraverso il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, almeno una volta nel corso del mese. |
Numero di utenti commerciali unici che, almeno una volta nel corso dell'anno, hanno utilizzato un account commerciale o hanno in qualsiasi modo avviato una comunicazione o vi hanno partecipato attraverso il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero al fine di comunicare direttamente con un utente finale. |
|
Sistemi operativi |
Numero di utenti finali unici che hanno utilizzato un dispositivo dotato del sistema operativo, che è stato attivato, aggiornato o utilizzato almeno una volta nel corso del mese. |
Numero di sviluppatori unici che, nel corso dell'anno, hanno pubblicato, aggiornato o offerto almeno un'applicazione o un programma software che utilizza il linguaggio di programmazione o qualsiasi strumento di sviluppo software del sistema operativo o funzionante in qualsiasi modo sul sistema operativo. |
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Assistente virtuale |
Numero di utenti finali unici che hanno in qualche modo interagito con l'assistente virtuale almeno una volta nel corso del mese, per esempio attivandolo, ponendo una domanda, accedendo a un servizio mediante un comando o controllando un dispositivo per la «casa intelligente». |
Numero di sviluppatori unici che, nel corso dell'anno, hanno offerto almeno un'applicazione software per assistenti virtuali o una funzionalità per rendere un'applicazione software esistente accessibile tramite l'assistente virtuale. |
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Browser web |
Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il browser web almeno una volta nel corso del mese, per esempio inserendo una ricerca o l'indirizzo di un sito web nella riga dell'URL del browser web. |
Numero di utenti commerciali unici i cui siti web aziendali (ossia siti web utilizzati a fini commerciali o professionali) sono stati consultati tramite il browser web almeno una volta nel corso dell'anno o che hanno offerto un plug-in, un'estensione o un add-on utilizzati nel browser web nel corso dell'anno. |
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Servizi di cloud computing |
Numero di utenti finali unici che hanno interagito con servizi di cloud computing del pertinente fornitore di servizi di cloud computing almeno una volta nel corso del mese, in cambio di qualsiasi tipo di remunerazione, indipendentemente dal fatto che tale remunerazione abbia luogo nello stesso mese. |
Numero di utenti commerciali unici che hanno fornito servizi di cloud computing ospitati nell'infrastruttura cloud del pertinente fornitore di servizi di cloud computing nel corso dell'anno. |
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Servizi pubblicitari online |
Per le vendite proprietarie di spazi pubblicitari: numero di utenti finali unici che sono stati esposti a un'impressione pubblicitaria almeno una volta nel mese. Per i servizi di intermediazione pubblicitaria (compresi reti pubblicitarie, scambi pubblicitari e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria): numero di utenti finali unici che sono stati esposti a un'impressione pubblicitaria che ha attivato il servizio di intermediazione pubblicitaria, almeno una volta nel corso del mese. |
Per le vendite proprietarie di spazi pubblicitari: numero di inserzionisti unici che hanno visualizzato almeno un'impressione pubblicitaria nel corso dell'anno. Per i servizi di intermediazione pubblicitaria (compresi reti pubblicitarie, scambi pubblicitari e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria): numero di utenti commerciali unici (compresi inserzionisti, editori o altri intermediari) che hanno interagito tramite il servizio di intermediazione pubblicitaria o hanno fatto ricorso ai relativi servizi nel corso dell'anno. |
( 1 ) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
( 2 ) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).