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as defined in Direttiva 87/54/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986 sulla tutela giuridica…, Article 1(1), point (c)
c) si intende per « sfruttamento commerciale » la vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l'offerta per tali scopi. Tuttavia ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4, l'espressione « sfruttamento commerciale » non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte da una misura presa conformemente all'articolo 223, paragrafo 1, lettera b), del trattato.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare il paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), per adattarli al progresso tecnico.
CAPITOLO 2
Tutela delle topografie dei prodotti a semiconduttori