Eureka 32002L0087 Sign in

conglomerato finanziario

as defined in Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre…, Article 2, point (14)

14. "conglomerato finanziario": un gruppo che, fatto salvo il disposto dell'articolo 3, soddisfi le seguenti condizioni:

a) a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1 o almeno una delle imprese figlie del gruppo sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1;

b) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, questa sia l'impresa madre di un'impresa del settore finanziario, un'impresa che detiene una partecipazione in un'impresa del settore finanziario o un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

c) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

d) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;

e) le attività consolidate e/o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate e/o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi finanziari siano entrambe significative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3.

È considerato conglomerato finanziario qualsiasi sottogruppo di un gruppo ai sensi del punto 12 che soddisfi i criteri di cui al presente punto;

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