conglomerato finanziario
as defined in Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre…, Article 2, point (14)
a) a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1 o almeno una delle imprese figlie del gruppo sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1;
b) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, questa sia l'impresa madre di un'impresa del settore finanziario, un'impresa che detiene una partecipazione in un'impresa del settore finanziario o un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
c) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;
d) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
e) le attività consolidate e/o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate e/o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi finanziari siano entrambe significative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3.
È considerato conglomerato finanziario qualsiasi sottogruppo di un gruppo ai sensi del punto 12 che soddisfi i criteri di cui al presente punto;