Eureka 32004L0109 Accedi

stato membro d'origine

as defined in Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre…, Article 2(1), point (i) (Definizioni)

i) per gli emittenti di titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 1 000 EUR o per gli emittenti di azioni: — quando l'emittente ha sede nella Comunità, lo Stato membro nel quale ha la sede legale; — quando l'emittente ha sede in un paese terzo, lo Stato membro nel quale è tenuto a depositare le informazioni annuali presso l'autorità competente conformemente all'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE. La definizione di «Stato membro d'origine» si applica ai titoli di debito in valute diverse dall'euro, purché il relativo valore nominale unitario, alla data dell'emissione, sia inferiore a 1 000 EUR, a meno che tale valore sia molto vicino a 1 000 EUR; ii) per gli emittenti diversi da quelli di cui al punto i), lo Stato membro scelto dall'emittente tra lo Stato membro in cui l'emittente ha la sede legale e gli Stati membri che hanno ammesso i suoi valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato sul loro territorio. L'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni a meno che i valori mobiliari dell'emittente non siano più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunità

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