materiali e oggetti attivi
as defined in Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del…, Article 2(2), point (a) (Definizioni)
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a) |
per «materiali e oggetti attivi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari» (qui di seguito denominati «materiali e oggetti attivi») s’intendono materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati. Essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilascino sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbano dagli stessi; |