sanzione pecuniaria
as defined in Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa…, Article 1, point (b) (Definizioni)
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b)
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per «sanzione pecuniaria» si intende l’obbligo di pagare:
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i)
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una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione;
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ii)
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il risarcimento delle vittime imposto nella stessa decisione, qualora la vittima non sia parte civile nel processo e l’autorità giudiziaria agisca nell’esercizio della sua competenza penale;
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iii)
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una somma di denaro in ordine alle spese dei procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;
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iv)
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una somma di denaro da versare a favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime, imposta nella stessa decisione.
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La sanzione pecuniaria non include:
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gli ordini di confisca degli strumenti o dei proventi di reato,
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le decisioni di natura civilistica scaturite da un’azione di risarcimento di danni e di restituzione, esecutive ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
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