Eureka 32005F0214 Accedi

sanzione pecuniaria

as defined in Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa…, Article 1, point (b) (Definizioni)

b)

per «sanzione pecuniaria» si intende l’obbligo di pagare:

i)

una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione;

ii)

il risarcimento delle vittime imposto nella stessa decisione, qualora la vittima non sia parte civile nel processo e l’autorità giudiziaria agisca nell’esercizio della sua competenza penale;

iii)

una somma di denaro in ordine alle spese dei procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;

iv)

una somma di denaro da versare a favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime, imposta nella stessa decisione.

La sanzione pecuniaria non include:

—

gli ordini di confisca degli strumenti o dei proventi di reato,

—

le decisioni di natura civilistica scaturite da un’azione di risarcimento di danni e di restituzione, esecutive ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

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