fusione
as defined in Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009…, Article 2(1), point (p)
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p)
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«fusione»: un’operazione con la quale:
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i)
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uno o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti «OICVM oggetto di fusione», nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati trasferiscono tutte le loro attività e passività a un altro OICVM esistente o a un relativo comparto, in seguito denominato «OICVM ricevente», in cambio dell’assegnazione di quote dell’OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se applicabile, un pagamento in contante non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto di tali quote;
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ii)
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due o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti «OICVM oggetto di fusione», nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati trasferiscono tutte le loro attività e passività a un OICVM da essi costituito o a un relativo comparto, detto «OICVM ricevente», in cambio dell’assegnazione di quote dell’OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se del caso, un pagamento in contante non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto di tali quote;
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iii)
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uno o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti «OICVM oggetto di fusione», che continuano a esistere finché siano state regolate tutte le passività, trasferiscono i loro patrimoni netti a un altro comparto di investimento dello stesso OICVM, a un OICVM che essi costituiscono o a un altro OICVM esistente o a un relativo comparto d'investimento, detto «OICVM ricevente»;
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