Eureka 32009L0138 Sign in

gruppo

as defined in Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre…, Article 212(1), point (c) (Definizioni)

c)

«gruppo», un gruppo di imprese:

i)

costituito da un’impresa partecipante, le sue imprese figlie o altri soggetti in cui l’impresa partecipante o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE; o

ii)

basato sull’instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese e che può includere mutue o società a forma mutua, a condizione che:

—

una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un’influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e

—

la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del presente titolo siano soggetti all’approvazione preventiva dell’autorità di vigilanza del gruppo;

laddove l’impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l’impresa madre e le altre imprese sono considerate le imprese figlie;

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