Eureka 32009R0767 Accedi

materie prime per mangimi

as defined in Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13…, Article 3(2), point (g) (Definizioni)

g)

«materie prime per mangimi»: prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele;

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