sito
as defined in Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, Article 2, point (22) (Definizioni)
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22) |
«sito», un’ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un’organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione; |
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Also defined in
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione del 14 giugno 2022 recante norme per verificare i criteri di… 32022R0996, Article 2, point (22)
22) «sito»: ubicazione geografica, strutture logistiche, infrastrutture di trasmissione o di distribuzione con confini precisi entro cui i prodotti possono essere miscelati; - Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente… 32006R1907R(01), Article 3, point (16)
16) sito: un luogo unico in cui, qualora vi siano più fabbricanti di una o più sostanze, talune infrastrutture e attrezzature sono comuni; - Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006 , relativo all'istituzione di… 32006R0166, Article 2, point (5)
5) «sito», la sede geografica del complesso; - Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle… 32001R0761, Article 2, point (t)
t) "sito": tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali; - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e… 31992L0043, Article 1, point (j)
j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata. - Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la… 02006R1907-20241010, Article 3, point (16)
16) sito: un luogo unico in cui, qualora vi siano più fabbricanti di una o più sostanze, talune infrastrutture e attrezzature sono comuni;