persona assicurata
as defined in Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 …, Article 3, point (b) (Definizioni)
b) «persona assicurata»:
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i) |
le persone, ivi compresi i loro familiari e i loro superstiti, che sono contemplate dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 e che sono persone assicurate ai sensi dell’articolo 1, lettera c), di tale regolamento, e |
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ii) |
i cittadini di paesi terzi cui si applica il regolamento (CE) n. 859/2003, o il regolamento (UE) n. 1231/2010 o che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione per quanto concerne il diritto alle prestazioni; |