enti di investimento
as defined in Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013…, Article 2, point (14) (Definizioni)
14) “enti di investimento”:
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a) |
le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività; |
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b) |
le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2012/30/UE; |