persone indigenti
as defined in Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'…, Article 2, point (2) (Definizioni)
2) "persone indigenti": persone fisiche, singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le parti interessate, evitando conflitti di interessi, o definiti dalle organizzazioni partner e approvati da dette autorità nazionali, che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;