Eureka 32014R0316 Sign in

imprese collegate

as defined in Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014 , relativo…, Article 1(2) (Definizioni)

Con «imprese collegate» si intendono:

a)

le imprese nelle quali una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia detiene, direttamente o indirettamente:

i)

il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o

ii)

il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; o

iii)

il diritto di gestire gli affari dell’impresa;

b)

le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

c)

le imprese nelle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

d)

le imprese nelle quali una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), o due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

e)

le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:

i)

dalle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o

ii)

da una o più parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia, o da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.

Open in the act with Eureka

Install the extension for EUR-Lex

Also defined in