licenziante
as defined in Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014 , relativo…, Article 1(2), point (2) (Definizioni)
Con «imprese collegate» si intendono:
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a) |
le imprese nelle quali una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia detiene, direttamente o indirettamente:
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b) |
le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia i diritti o i poteri di cui alla lettera a); |
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c) |
le imprese nelle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a); |
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d) |
le imprese nelle quali una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), o due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a); |
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e) |
le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:
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