reinsediamento
as defined in Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, Article 2, point (a) (Definizioni)
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a)
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«reinsediamento»: il processo mediante il quale, su richiesta dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR») motivata da bisogno di protezione internazionale, cittadini di paesi terzi sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:
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i)
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«status di rifugiato» ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE;
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ii)
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«status di protezione sussidiaria» ai sensi dell’articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95/UE; oppure
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iii)
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qualsiasi altro status che offre, ai sensi del diritto nazionale e dell’Unione, diritti e vantaggi analoghi a quelli offerti dagli status di cui ai punti i) e ii);
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