Eureka 32014R0600 Sign in

mercato liquido

as defined in Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, Article 2(1), point (17) (Definizioni)

17)

«mercato liquido»:

a)

ai fini degli articoli 9, 11 e 18, il mercato di uno strumento finanziario o di una categoria di strumenti finanziari in cui vi siano venditori e compratori pronti e disponibili su base continua, e laddove il mercato sia valutato conformemente ai criteri sottoelencati, tenendo conto delle strutture specifiche di mercato del particolare strumento finanziario o della particolare categoria di strumenti finanziari:

i)

la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di strumenti finanziari;

ii)

il numero e il tipo di partecipanti al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti finanziari negoziati in relazione a un determinato prodotto;

iii)

le dimensioni medie dei differenziali, ove disponibili;

b)

ai fini degli articoli 4, 5 e 14, un mercato di uno strumento finanziario negoziato quotidianamente, quando è valutato conformemente ai criteri seguenti:

i)

il flottante;

ii)

il numero medio giornaliero di operazioni relative a tali strumenti finanziari;

iii)

il controvalore medio giornaliero degli scambi di tali strumenti finanziari;

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