mercato liquido
as defined in Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, Article 2(1), point (17) (Definizioni)
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17)
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«mercato liquido»:
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a)
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ai fini degli articoli 9, 11 e 18, il mercato di uno strumento finanziario o di una categoria di strumenti finanziari in cui vi siano venditori e compratori pronti e disponibili su base continua, e laddove il mercato sia valutato conformemente ai criteri sottoelencati, tenendo conto delle strutture specifiche di mercato del particolare strumento finanziario o della particolare categoria di strumenti finanziari:
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i)
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la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di strumenti finanziari;
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ii)
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il numero e il tipo di partecipanti al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti finanziari negoziati in relazione a un determinato prodotto;
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iii)
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le dimensioni medie dei differenziali, ove disponibili;
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b)
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ai fini degli articoli 4, 5 e 14, un mercato di uno strumento finanziario negoziato quotidianamente, quando è valutato conformemente ai criteri seguenti:
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ii)
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il numero medio giornaliero di operazioni relative a tali strumenti finanziari;
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iii)
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il controvalore medio giornaliero degli scambi di tali strumenti finanziari;
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