istituto finanziario
as defined in Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio…, Article 3, point (2)
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2)
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«istituto finanziario»:
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a)
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un'impresa diversa da un ente creditizio, che svolge una o più attività elencate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change»);
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b)
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un'impresa di assicurazione, quale definita all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se svolge attività di assicurazione vita contemplate da tale direttiva;
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c)
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un'impresa di investimento, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
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d)
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un organismo di investimento collettivo che commercializza le proprie quote o azioni;
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e)
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un intermediario assicurativo, quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, quando si occupa di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti, fatta eccezione per l'intermediario assicurativo collegato così come definito al punto 7) di detto articolo;
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f)
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le succursali, situate nell'Unione, degli istituti finanziari di cui alle lettere da a) a e), la cui sede centrale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo;
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