persona
as defined in Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo…, Article 2, point (2) (Definizioni)
2) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;
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Also defined in
- Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a… 32023R1115, Article 2, point (20)
20) «persona»: una persona fisica, una persona giuridica o qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, la capacità di agire; - Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di… 32023R0956, Article 3, point (18)
18) «persona»: una persona fisica, una persona giuridica o qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire; - Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , relativo agli abusi di… 32014R0596, Article 3(1), point (13)
13) «persona»: una persona fisica o giuridica; - Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , che istituisce il codice… 32013R0952, Article 5, point (4)
una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire; - Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 , relativa alla cooperazione amministrativa nel settore… 32011L0016, Article 3, point (11)
11. «persona»: a) una persona fisica; b) una persona giuridica; o c) dove la normativa vigente lo preveda, un’associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica; d) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura… - Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010 , relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta… 32010R0904, Article 2(1), point (n)
n) «persona»: i) una persona fisica; ii) una persona giuridica; iii) dove la normativa vigente lo preveda, un’associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica; oppure iv) qualsiasi altra costruzione giuridica di… - Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo… 32003L0087, Article 3, point (g)
g) «persona», qualsiasi persona fisica o giuridica; - Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni… 32003L0006, Article 1, point (6)
6) "persona": qualsiasi persona fisica o giuridica;