persona giuridica
as defined in Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre…, Article 2, point (3) (Definizioni)
3) «persona giuridica»: soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
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Also defined in
- Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la… 52023PC0234, Article 2, point (7)
7."persona giuridica": qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche; - Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale… 32024L1203, Article 2(2), point (a)
a) «persona giuridica»: soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche; - Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi… 32019L0713, Article 2, point (g)
g) «persona giuridica» qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. - Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e… 32017L0541, Article 2, point (2)
2) «persona giuridica»: soggetto avente personalità giuridica ai sensi del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche; - Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013 , relativa agli attacchi contro i… 32013L0040, Article 2, point (c)
c) «persona giuridica»: un’entità che ha lo status di persona giuridica in forza del diritto applicabile; la definizione non include gli Stati o gli organismi pubblici che agiscono nell’esercizio dell’autorità statale o le organizzazioni pubbliche internazionali; - Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , relativa alla lotta contro l’abuso… 32011L0093, Article 2, point (f)
f) «persona giuridica»: un’entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. - Decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di… 32005F0222, Article 1, point (c)
c) per «persona giuridica» s’intende qualsiasi entità che abbia tale qualifica ai sensi della legislazione applicabile, eccetto gli Stati o altri organismi pubblici nell’esercizio dell’autorità statale e le organizzazioni internazionali; - Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale… 32004F0068, Article 1, point (d)
d) "persona giuridica": s'intende qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. - 2001/413/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le… 32001F0413, Article 1, point (b)
b) "persona giuridica", qualsiasi ente che sia tale in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.