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6)
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«ente finanziario»:
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a)
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impresa diversa da un ente creditizio o un'impresa di investimento, che svolge una o più attività elencate nell'allegato I, punti da 2 a 12 e punti 14 e 15, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change») ma escluse le attività di cui all'allegato I, punto 8, della direttiva (UE) 2015/2366, o impresa la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni, comprese società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista finanziaria;
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b)
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impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella misura in cui svolge attività di assicurazione vita o altre attività di assicurazione connesse ad investimenti disciplinate da tale direttiva, compresa la società di partecipazione assicurativa e la società di partecipazione assicurativa mista quali definite rispettivamente all'articolo 212, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2009/138/CE;
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c)
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intermediario assicurativo quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva (UE) 2016/97, se opera in relazione all'assicurazione vita e ad altri servizi assicurativi connessi ad investimenti, ad eccezione dell'intermediario assicurativo che non raccoglie premi o somme destinate al cliente e che agisce sotto la responsabilità di una o più imprese di assicurazione o di uno o più intermediari assicurativi per i prodotti che li riguardano rispettivamente;
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d)
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impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
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e)
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organismo di investimento collettivo, in particolare:
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i)
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un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE e la sua società di gestione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, o una società di investimento autorizzata a norma di tale direttiva e che non abbia designato una società di gestione, che rende disponibili per l'acquisto nell'Unione quote di OICVM;
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ii)
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un fondo di investimento alternativo quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE e il suo gestore di fondi di investimento alternativi quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 di tale direttiva;
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f)
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depositario centrale di titoli quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
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g)
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creditore quale definito all'articolo 4, punto 2), della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
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h)
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intermediario del credito quale definito all'articolo 4, punto 5), della direttiva 2014/17/UE e all'articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48/CE, quando detiene i fondi quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 in connessione con il contratto di credito, ad eccezione dell'intermediario del credito che svolge attività sotto la responsabilità di uno o più creditori o intermediari del credito;
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i)
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prestatore di servizi per le cripto-attività;
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j)
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una succursale di un ente finanziario di cui alle lettere da a) a i), quando ubicate nell'Unione, indipendentemente dal fatto che la sua sede centrale sia situata in uno Stato membro o in un paese terzo;
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