Eureka 32024L1760 Sign in

società

as defined in Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno…, Article 3(1), point (a) (Definizioni)

a)

«società»: uno dei soggetti seguenti:

i)

una persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate negli allegati I e II della direttiva 2013/34/UE;

ii)

una persona giuridica costituita a norma del diritto di un paese terzo in una forma comparabile a quelle elencate negli allegati I e II della direttiva 2013/34/UE;

iii)

un’impresa finanziaria regolamentata, a prescindere dalla forma giuridica, che è:

—

un ente creditizio, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

—

un’impresa di investimento, quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

—

un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA), quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, compresi il gestore di fondi europei per il venture capital (EuVECA), a norma del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il gestore di fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), a norma del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e il gestore di fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), a norma del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio;

—

una società di gestione, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE;

—

un’impresa di assicurazione, quale definita all’articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

—

un’impresa di riassicurazione, quale definita all’articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;

—

un ente pensionistico aziendale o professionale che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 conformemente all’articolo 2 della stessa, a meno che lo Stato membro abbia deciso di non applicare, in tutto o in parte, tale direttiva a tali enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali e professionali, a norma dell’articolo 5 della medesima direttiva;

—

una controparte centrale, quale definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

—

un depositario centrale di titoli, quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

—

una società veicolo di assicurazione o di riassicurazione autorizzata a norma dell’articolo 211 della direttiva 2009/138/CE;

—

una società veicolo per la cartolarizzazione quale definita all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio;

—

una società di partecipazione finanziaria, quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013, una società di partecipazione assicurativa, quale definita all’articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE, o una società di partecipazione finanziaria mista, quale definita all’articolo 212, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2009/138/CE, che fa parte di un gruppo assicurativo soggetto a vigilanza a livello di gruppo a norma dell’articolo 213 di tale direttiva e che non è esentata dalla vigilanza di gruppo a norma dell’articolo 214, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;

—

un istituto di pagamento, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio;

—

un istituto di moneta elettronica, quale definito all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

—

un fornitore di servizi di crowdfunding, quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio;

—

un prestatore di servizi per le cripto-attività, quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 15, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, che presta uno o più servizi per le cripto-attività, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16, del medesimo regolamento;

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