Eureka 02009R0223-20241226 Sign in

02009R0223 — IT — 26.12.2024 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2009

relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee

(Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera)

(GU L 087 del 31.3.2009, pag. 164)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2015/759 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 29 aprile 2015

  L 123

90

19.5.2015

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2024/3018 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 27 novembre 2024

  L 3018

1

6.12.2024




▼B

REGOLAMENTO (CE) n. 223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2009

relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee

(Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera)



CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto dell’indipendenza, dell’integrità e della responsabilità delle autorità nazionali e dell’autorità comunitaria, le statistiche europee sono le pertinenti statistiche necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Le statistiche europee sono definite nel programma statistico europeo. Esse sono sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato e ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee in conformità dell’articolo 11. Esse sono attuate in conformità del presente regolamento.

Articolo 2

Principi statistici

1.  

I seguenti principi statistici disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee:

▼M1

a) 

«indipendenza professionale»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione; l'assolvimento di tali compiti è al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse o da autorità dell'Unione o nazionali;

▼B

b) 

«imparzialità»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo neutro, assicurando lo stesso trattamento a tutti gli utenti;

c) 

«obiettività»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti; ciò richiede il rispetto di norme etiche e professionali e presuppone che le politiche e le pratiche seguite siano trasparenti per gli utenti e per i rispondenti nelle indagini;

d) 

«affidabilità»: le statistiche devono misurare, il più fedelmente, accuratamente e coerentemente possibile, la realtà che si propongono di rappresentare; ciò implica l’utilizzo di criteri scientifici nella scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure;

e) 

«segreto statistico»: protezione dei dati riservati, concernenti singole unità statistiche, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo; ciò implica il divieto dell’utilizzo a fini non statistici dei dati ottenuti e della loro divulgazione illecita;

f) 

«favorevole rapporto costi-benefici»: i costi necessari per la produzione delle statistiche comunitarie devono essere proporzionati all’importanza dei risultati e dei benefici ricercati, le risorse devono essere usate in modo ottimale e l’onere di risposta deve essere ridotto al minimo. Se possibile, le informazioni richieste sono prontamente estraibili da dati o da fonti disponibili.

I principi statistici di cui al presente paragrafo sono ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche in conformità dell’articolo 11.

2.  
Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee tengono conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) 

«statistiche»: le informazioni quantitative e qualitative, aggregate e rappresentative che caratterizzano un fenomeno collettivo in una determinata popolazione;

2) 

«sviluppo»: le attività dirette a determinare, rafforzare e migliorare le procedure, gli standard e i metodi statistici utilizzati ai fini della produzione e della diffusione delle statistiche, nonché a concepire nuove statistiche e nuovi indicatori;

3) 

«produzione»: tutte le attività connesse alla raccolta, all’archiviazione, al trattamento e all’analisi necessarie per la compilazione delle statistiche;

4) 

«diffusione»: le attività necessarie per rendere accessibili agli utenti le statistiche e l’analisi statistica;

▼M2

4 bis) 

«dati»: qualsiasi rappresentazione digitale o non digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni sulle unità osservate;

4 ter) 

«metadati»: qualsiasi informazione che definisce e descrive dati e processi;

4 quater) 

«titolare dei dati»: una persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entità che ha il diritto, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale applicabile, e la capacità di gestire e mettere a disposizione i dati ottenuti nell’ambito della propria attività;

▼B

5) 

«rilevazione dei dati»: le indagini e tutti gli altri metodi di raccolta di informazioni da diverse fonti, incluse le fonti amministrative;

▼M2

5 bis) 

«fonte di dati»: una fonte che fornisce dati pertinenti e necessari, di per sé o in combinazione con dati provenienti da altre fonti, per lo sviluppo e la produzione di statistiche, tra cui indagini, censimenti, dati amministrativi o dati messi a disposizione dai titolari dei dati su richiesta;

5 ter) 

«accesso ai dati»: il trattamento, da parte di un istituto nazionale di statistica, di altre autorità nazionali o della Commissione (Eurostat), di dati forniti o messi a disposizione da un titolare dei dati, conformemente a specifici requisiti tecnici, giuridici od organizzativi;

▼B

6) 

«unità statistica»: l’unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia, un operatore economico e altre imprese cui fanno riferimento i dati;

7) 

«dati riservati»: i dati che consentono di identificare, direttamente o indirettamente, le unità statistiche, divulgando così informazioni individuali. Per determinare se un’unità statistica sia identificabile si deve tener conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare l’unità statistica;

▼M2

8) 

«uso a fini statistici»: l’uso esclusivo per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di analisi e risultati statistici da parte delle autorità statistiche, anche per la ricerca e le attività scientifiche o per la costituzione di basi di campionamento;

▼B

9) 

«identificazione diretta»: l’identificazione di un’unità statistica a partire dal suo nome o indirizzo, o da un numero di identificazione pubblicamente accessibile;

10) 

«identificazione indiretta»: l’identificazione di un’unità statistica in qualsiasi altro modo che non sia l’identificazione diretta;

11) 

«funzionari della Commissione (Eurostat)»: i funzionari delle Comunità, ai sensi dell’articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che lavorano presso l’autorità statistica comunitaria;

12) 

«altro personale della Commissione (Eurostat)»: gli agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, che lavorano presso l’autorità statistica comunitaria.

CAPITOLO II

GOVERNANCE STATISTICA

Articolo 4

Sistema statistico europeo

Il sistema statistico europeo («SSE») è il partenariato tra l’autorità statistica comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica («gli INS») e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

Articolo 5

Istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali

▼M1

1.  
L'autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell'articolo 1, (l'«INS») funge a questo riguardo da interlocutore unico della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche.

La responsabilità di coordinamento dell'INS copre tutte le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell'articolo 1. L'INS, in particolare, è responsabile a livello nazionale del coordinamento della programmazione e della segnalazione statistiche, del monitoraggio della qualità, della metodologia, della trasmissione dei dati e della comunicazione sulle azioni statistiche dell'SSE. Ove alcune di tali statistiche europee possano essere compilate dalle banche centrali nazionali (BCN) in qualità di membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), gli INS e le BCN cooperano strettamente, nel rispetto degli accordi nazionali, onde garantire la produzione di statistiche europee complete e coerenti, garantendo al contempo la necessaria cooperazione fra l'SSE e il SEBC di cui all'articolo 9.

▼B

2.  
La Commissione (Eurostat) tiene un elenco di INS e altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee designati dagli Stati membri e lo pubblica sul suo sito Internet.
3.  
Gli INS e le altre autorità nazionali inclusi nell’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte, in conformità dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

▼M1

Articolo 5 bis

Organo di vertice degli INS e responsabili statistici delle altre autorità nazionali

1.  
All'interno del rispettivo sistema statistico nazionale, gli Stati membri garantiscono l'indipendenza professionale dei funzionari responsabili dei compiti previsti dal presente regolamento.
2.  

A tale fine, l'organo di vertice degli INS:

a) 

è il solo responsabile delle decisioni relative ai processi, ai metodi, agli standard e alle procedure statistici e al contenuto e al calendario dei comunicati statistici e delle pubblicazioni per le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse dal rispettivo INS;

b) 

è abilitato a decidere su tutte le questioni concernenti la gestione interna dell'INS;

c) 

agisce in modo indipendente nell'assolvimento dei rispettivi compiti in ambito statistico e non chiede né accetta istruzioni da alcun governo o da altre istituzioni, altri organismi, uffici o enti;

d) 

è responsabile delle attività statistiche e dell'esecuzione del bilancio del rispettivo INS;

e) 

pubblica una relazione annuale e può formulare osservazioni sulle questioni di bilancio relative alle attività statistiche dell'INS;

f) 

coordina le attività statistiche di tutte le autorità nazionali che sono responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

g) 

elabora orientamenti nazionali, ove necessario per garantire la qualità dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tutte le statistiche europee nell'ambito del rispettivo sistema statistico nazionale e ne monitora e riesamina l'attuazione, rimanendo tuttavia responsabile del rispetto di tali orientamenti esclusivamente all'interno dell'INS; e

h) 

rappresenta il rispettivo sistema statistico nazionale nell'SSE.

3.  
Ogni Stato membro garantisce che le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee svolgano tali compiti in conformità degli orientamenti nazionali elaborati dall'organo di vertice dell'INS.
4.  
Gli Stati membri garantiscono che le procedure di selezione e nomina dell'organo di vertice degli INS e, se del caso, dei responsabili statistici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee siano trasparenti e basate solo su criteri professionali. Tali procedure garantiscono il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere. I motivi per la revoca della nomina dell'organo di vertice degli INS o il suo trasferimento a un'altra posizione non devono mettere a rischio l'indipendenza professionale.
5.  
Ogni Stato membro può istituire un organismo nazionale preposto a garantire l'indipendenza professionale dei produttori di statistiche europee. L'organo di vertice degli INS e, se del caso, i responsabili statistici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee possono consultare tali organismi. Le procedure di selezione, trasferimento e revoca della nomina dei membri di tali organismi sono trasparenti e basate solo su criteri professionali. Tali procedure garantiscono il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.

▼B

Articolo 6

Commissione (Eurostat)

1.  
Nel presente regolamento l’autorità statistica comunitaria, quale designata dalla Commissione come responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee, è denominata «la Commissione (Eurostat)».

▼M1

2.  
A livello dell'Unione, la Commissione (Eurostat) agisce in piena indipendenza nell'assicurare la produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti.
3.  
Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistiche delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, in particolare allo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurre al minimo l'onere di segnalazione. A tal fine la Commissione (Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo dell'Unione a consultarla o a collaborare con essa nello sviluppo di metodi e sistemi a fini statistici nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Ogni istituzione o organismo che intenda produrre statistiche si consulta con la Commissione (Eurostat) e tiene conto di qualsiasi raccomandazione che questa possa esprimere al riguardo.

▼M1

Articolo 6 bis

Direttore generale della Commissione (Eurostat)

1.  
Eurostat è l'autorità statistica dell'Unione e una direzione generale della Commissione. È posta sotto la direzione di un direttore generale.
2.  
La Commissione garantisce che la procedura di selezione del direttore generale di Eurostat sia trasparente e basata su criteri professionali. La procedura garantisce il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.
3.  
Il direttore generale è il solo responsabile delle decisioni relative ai processi, ai metodi, alle procedure e agli standard statistici, nonché al contenuto e al calendario dei comunicati statistici e delle pubblicazioni per tutte le statistiche prodotte da Eurostat. Nell'assolvimento di tali compiti in ambito statistico, il direttore generale agisce in modo indipendente e non chiede né accetta istruzioni dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, da alcun governo o altri istituzioni, organismi, uffici o agenzie.
4.  
Il direttore generale di Eurostat è responsabile delle attività statistiche di Eurostat. Il direttore generale di Eurostat compare immediatamente dopo la nomina da parte della Commissione, e in seguito ogni anno, nel quadro del dialogo statistico dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo per discutere questioni concernenti la governance statistica, la metodologia e l'innovazione statistica. Il direttore generale di Eurostat pubblica una relazione annuale.

▼B

Articolo 7

Comitato del sistema statistico europeo

1.  
È istituito il comitato del sistema statistico europeo («comitato dell’SSE»). Esso fornisce un orientamento professionale all’SSE ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
2.  
Il comitato dell’SSE è composto dei rappresentanti degli INS che sono esperti nazionali in materia di statistica. Esso è presieduto dalla Commissione (Eurostat).
3.  
Il comitato dell’SSE adotta il proprio regolamento interno, che rispecchia i suoi compiti.
4.  

La Commissione consulta il comitato dell’SSE riguardo a:

a) 

le misure che la Commissione intende adottare in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee, la loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, gli strumenti e i calendari della loro attuazione, l’onere di risposta per i rispondenti;

b) 

gli sviluppi e le priorità proposti per il programma statistico europeo;

c) 

le iniziative per attuare la ridefinizione delle priorità e la riduzione dell’onere di risposta;

d) 

questioni riguardanti il segreto statistico;

e) 

l’ulteriore sviluppo del codice delle statistiche; e

f) 

qualsiasi altra questione, in particolare in materia di metodologia, conseguente all’adozione o all’attuazione di programmi statistici e sollevata dal presidente del comitato, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 8

Cooperazione con altri organismi

Il comitato consultivo statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica sono consultati in conformità delle rispettive competenze.

Articolo 9

Cooperazione con il SEBC

Al fine di ridurre al minimo l’onere di segnalazione e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, l’SSE e il SEBC collaborano strettamente nel rispetto dei principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 10

Cooperazione internazionale

Fatta salva la posizione e il ruolo dei singoli Stati membri, la posizione dell’SSE per quanto riguarda questioni di particolare rilievo per le statistiche europee a livello internazionale, così come gli specifici accordi per la rappresentanza negli organismi statistici internazionali, è preparata dal comitato dell’SSE e coordinata dalla Commissione (Eurostat).

Articolo 11

Codice delle statistiche europee

1.  
Lo scopo del codice delle statistiche è quello di promuovere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee, precisando le modalità di sviluppo, produzione e diffusione di tali statistiche conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e alla migliore prassi statistica internazionale.
2.  
Il codice delle statistiche è rivisto e aggiornato dal comitato dell’SSE in funzione delle necessità. La Commissione pubblica le modifiche a esso apportate.

▼M1

3.  
Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per mantenere la fiducia nelle statistiche europee. A questo scopo, gli «impegni sulla fiducia nelle statistiche» («impegni») degli Stati membri e della Commissione mirano inoltre a garantire la fiducia del pubblico nelle statistiche europee e a compiere progressi nell'attuazione dei principi statistici contenuti nel codice delle statistiche. Gli impegni comprendono impegni politici specifici a migliorare o mantenere, secondo le necessità, le condizioni per l'attuazione del codice delle statistiche e sono pubblicati con una sintesi per i cittadini.
4.  
Gli impegni degli Stati membri sono monitorati regolarmente dalla Commissione sulla base di relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri e sono aggiornati ove necessario.

In caso di mancata pubblicazione di un impegno entro il 9 giugno 2017, uno Stato membro trasmette alla Commissione e pubblica una relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del codice delle statistiche e, se del caso, sugli sforzi compiuti per l'assunzione di un impegno. Tali relazioni sullo stato di avanzamento sono aggiornate regolarmente, e almeno ogni due anni dopo la loro pubblicazione iniziale.

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sugli impegni pubblicati e, ove opportuno, sulle relazioni sullo stato di avanzamento entro il 9 giugno 2018 e in seguito ogni due anni.

5.  
L'impegno assunto dalla Commissione è monitorato regolarmente dal Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (ESGAB). La valutazione dell'ESGAB in merito all'attuazione dell'impegno è inserita nella relazione annuale trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità della decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). L'ESGAB riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'impegno entro il 9 giugno 2018.

▼B

Articolo 12

Qualità statistica

1.  

Per garantire la qualità dei risultati, le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sulla base di norme uniformi e di metodi armonizzati. A tale riguardo si applicano i seguenti criteri di qualità:

a) 

«pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;

b) 

«accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;

c) 

«tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o il fenomeno da essi descritto;

d) 

«puntualità»: l’intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data in cui avrebbero dovuto essere forniti);

e) 

«accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

f) 

«comparabilità»: la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;

g) 

«coerenza»: la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.

▼M1

2.  
Specifiche prescrizioni in materia di qualità, quali i valori obiettivo e gli standard minimi per la produzione di statistiche, possono essere stabilite anche nella legislazione settoriale.

Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità previste dalla legislazione settoriale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

3.  
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le relazioni sulla qualità dei dati forniti, incluse le eventuali preoccupazioni sulla loro accuratezza. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, in base ad un'analisi adeguata, e prepara e pubblica relazioni e comunicazioni sulla qualità delle statistiche europee.

▼M1

4.  
A fini della trasparenza, la Commissione (Eurostat) rende pubblica, ove opportuno, la sua valutazione sulla qualità dei contributi nazionali alle statistiche europee.
5.  
Se la legislazione settoriale prevede ammende per gli Stati membri che riportano dati statistici inesatti, la Commissione può, in conformità dei trattati e di tale legislazione settoriale, avviare e svolgere le necessarie indagini, incluse, se del caso, ispezioni in loco, per accertare se tali inesattezze siano gravi e intenzionali o dovute a negligenza grave.

▼B

CAPITOLO III

PRODUZIONE DI STATISTICHE EUROPEE

Articolo 13

Programma statistico europeo

▼M1

1.  
Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo corrispondente a quello del quadro finanziario pluriennale. Esso è adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti.

▼B

2.  
Il programma statistico europeo stabilisce le priorità riguardo alle esigenze di informazioni ai fini dello svolgimento delle attività della Comunità. Tali esigenze sono valutate in rapporto alle risorse occorrenti, a livello sia comunitario sia nazionale, per produrre le statistiche necessarie, nonché all’onere di risposta e ai relativi costi per i rispondenti.
3.  
Per l’intero programma statistico europeo, o per parte di esso, la Commissione adotta iniziative per fissare le priorità e per ridurre l’onere di risposta.
4.  
La Commissione sottopone il progetto del programma statistico europeo all’esame preventivo del comitato dell’SSE.
5.  
Per ciascun programma statistico europeo la Commissione, previa consultazione del comitato dell’SSE, presenta una relazione intermedia relativa ai progressi effettuati e una relazione di valutazione finale e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 14

Attuazione del programma statistico europeo

1.  

Il programma statistico europeo è attuato mediante singole azioni statistiche decise:

a) 

dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

b) 

dalla Commissione in casi specifici e debitamente motivati, segnatamente per soddisfare esigenze impreviste, in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 2; o

c) 

tramite un accordo tra gli INS o altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat), nell’ambito delle rispettive sfere di competenza. Tali accordi sono in forma scritta.

▼M1

2.  

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere un'azione statistica diretta temporanea, a condizione che:

a) 

l'azione non preveda una rilevazione dei dati che copra più di tre anni di riferimento;

b) 

i dati siano già disponibili o accessibili presso gli INS o altre autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l'osservazione della popolazione statistica a livello dell'Unione con un adeguato coordinamento con gli INS o altre autorità nazionali; e

c) 

l'Unione fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per coprire i costi marginali da essi sostenuti, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

▼B

3.  

Nell’attuare un’azione che deve essere decisa ai sensi del paragrafo 1, lettere a) o b), la Commissione fornisce informazioni relative a:

a) 

le ragioni alla base dell’azione, segnatamente alla luce degli obiettivi della politica comunitaria interessata;

b) 

gli obiettivi dell’azione e i risultati attesi;

c) 

un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione; e

d) 

le modalità di esecuzione dell’azione, compresi la durata della stessa e il ruolo della Commissione e degli Stati membri.

Articolo 15

Reti di collaborazione

Nell’ambito delle singole azioni statistiche, ove possibile sono sviluppate sinergie all’interno dell’SSE attraverso reti di collaborazione, condividendo le conoscenze e i risultati o promuovendo la specializzazione riguardo a compiti specifici. A questo fine è sviluppata una struttura finanziaria adeguata.

I risultati di tali azioni, quali le strutture, gli strumenti, i processi e i metodi comuni, sono resi disponibili in tutto l’SSE. Le iniziative mirate a creare reti di collaborazione e i loro risultati sono esaminati dal comitato dell’SSE.

Articolo 16

Approccio europeo alle statistiche

1.  

In casi specifici e debitamente motivati e nel quadro del programma statistico europeo, l’approccio europeo alle statistiche mira a:

a) 

massimizzare la disponibilità degli aggregati statistici a livello europeo e migliorare la tempestività delle statistiche europee;

b) 

ridurre l’onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali sulla base di un’analisi del rapporto costi-benefici.

2.  

I casi in cui l’approccio europeo alle statistiche è rilevante includono:

a) 

la produzione di statistiche europee utilizzando:

i) 

contributi nazionali non pubblicati o contributi nazionali di un gruppo di Stati membri;

ii) 

progetti d’indagine appositamente concepiti;

iii) 

informazioni parziali ottenute mediante tecniche di modellizzazione;

b) 

la diffusione di aggregati statistici a livello europeo attraverso l’applicazione di tecniche specifiche di controllo del rilascio dei dati, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diffusione.

3.  
Le misure per attuare l’approccio europeo alle statistiche sono intraprese con il pieno coinvolgimento degli Stati membri. Le misure per attuare l’approccio europeo alle statistiche sono stabilite nelle singole azioni statistiche di cui all’articolo 14, paragrafo 1.
4.  
Se del caso viene istituita, di concerto con gli Stati membri, una politica coordinata per il rilascio e la revisione.

▼M2

Articolo 16 bis

Risposta statistica alle esigenze politiche urgenti in situazioni di crisi

1.  

La Commissione (Eurostat) esamina le situazioni di crisi e può realizzare azioni statistiche urgenti, se del caso, secondo le procedure di cui al presente articolo, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) 

è strettamente necessario rispondere alle esigenze politiche urgenti derivanti dalla situazione di crisi in questione a seguito dell’attivazione di meccanismi di emergenza stabiliti conformemente agli atti giuridici dell’Unione, quali la decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio ( 3 ) o altri atti giuridici di emergenza dell’Unione;

b) 

tali esigenze politiche urgenti non possono essere soddisfatte nell’ambito del programma statistico europeo.

2.  

Le azioni statistiche urgenti di cui al paragrafo 1 sono svolte dalla Commissione (Eurostat) a livello dell’Unione in stretta collaborazione con gli INS e altre autorità nazionali e possono comprendere:

a) 

la produzione di statistiche europee sulla base di nuove fonti di dati o rilevazioni dei dati, tenendo conto degli oneri per i rispondenti e dell’efficacia in termini di costi per gli Stati membri;

b) 

la messa a disposizione di nuovi indicatori e nuove informazioni statistici sulla base dei dati esistenti;

c) 

lo sviluppo di orientamenti metodologici al fine di garantire che le statistiche degli Stati membri interessati dalla situazione di crisi siano comparabili e coerenti;

d) 

un’altra azione coordinata a livello dell’Unione volta a fornire una risposta statistica tempestiva e pertinente alla situazione specifica.

3.  
Nel valutare la necessità delle azioni statistiche urgenti di cui al paragrafo 1, la Commissione (Eurostat) informa e consulta tempestivamente il comitato dell’SSE e tiene debitamente conto del suo orientamento professionale. Le azioni statistiche urgenti da realizzare sono soggette a un esame preliminare da parte del comitato dell’SSE. A tal fine, la Commissione (Eurostat) fornisce al comitato dell’SSE informazioni approfondite riguardanti le azioni da realizzare, la loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, gli strumenti e i calendari della loro attuazione, la valutazione dell’onere di risposta per i rispondenti all’indagine e il contributo finanziario dell’Unione atto a coprire i costi incrementali sostenuti dagli INS e da altre autorità nazionali.
4.  
Gli Stati membri possono decidere, separatamente e a titolo volontario, di partecipare alle azioni statistiche urgenti di cui al paragrafo 1. Tali azioni statistiche urgenti sono pertinenti e coprono le esigenze politiche urgenti derivanti dalla situazione di crisi nell’Unione. Nel partecipare ad azioni statistiche urgenti, gli Stati membri rispettano le prescrizioni comuni concordate in materia di calendario, frequenza e qualità dei dati nazionali da fornire alla Commissione (Eurostat).
5.  
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare le azioni statistiche urgenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la procedura per realizzarle, comprese le pertinenti prescrizioni in materia di calendario, frequenza e qualità che devono essere applicate dagli Stati membri che partecipano volontariamente all’azione statistica urgente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Fatte salve le prerogative dell’autorità di bilancio, viene messo a disposizione degli INS e delle altre autorità nazionali di cui all’elenco stabilito a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento un contributo finanziario a titolo del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) al fine di coprire i costi incrementali sostenuti per l’attuazione di tali azioni statistiche urgenti. Inoltre tali INS e altre autorità nazionali possono chiedere il sostegno di altri programmi finanziari dell’Unione applicabili conformemente alle norme di tali programmi. Gli Stati membri possono altresì chiedere il sostegno dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ). L’importo del contributo finanziario di cui al presente comma è stabilito conformemente alle norme del pertinente programma di finanziamento, fatta salva la disponibilità di finanziamenti, in particolare conformemente alle norme del programma statistico europeo.

6.  
Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo rimangono in vigore per un periodo non superiore alla durata della situazione di crisi in questione e, in ogni caso, per non più di 12 mesi. In casi debitamente giustificati, tale periodo può essere prorogato mediante un atto di esecuzione di ulteriori 12 mesi. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

▼M1

Articolo 17

Programma di lavoro annuale

La Commissione trasmette entro il 30 aprile il suo programma annuale di lavoro per l'anno successivo al comitato dell'SSE.

Nell'elaborazione di ogni programma annuale di lavoro, la Commissione garantisce la determinazione di priorità in maniera efficace, compresi il riesame e l'indicazione delle priorità statistiche, nonché lo stanziamento delle risorse finanziarie. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato dell'SSE. Ogni programma annuale di lavoro si basa sul programma statistico europeo e precisa, in particolare:

a) 

le azioni che la Commissione ritiene prioritarie, tenuto conto delle esigenze delle politiche dell'Unione, dei vincoli finanziari nazionali e dell'Unione e dell'onere di risposta;

b) 

le iniziative relative al riesame delle priorità, comprese le priorità negative, e alla riduzione dell'onere sia per i fornitori di dati che per i produttori di statistiche; e

c) 

le procedure e qualsiasi strumento giuridico previsto dalla Commissione per l'attuazione del programma annuale di lavoro.

▼M2

Articolo 17 bis

Accesso ai dati amministrativi, loro utilizzo e integrazione, per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee

1.  
Gli organismi pubblici e semipubblici nazionali a norma del diritto nazionale responsabili delle fonti di dati, delle banche dati o dei sistemi di interoperabilità amministrativi o di dati pertinenti e necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee consentono agli INS e alle altre autorità nazionali di consultare, utilizzare e integrare gratuitamente tali dati e i metadati pertinenti, in modo tempestivo e con una frequenza e granularità sufficienti ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.
2.  
Gli INS e la Commissione (Eurostat) sono consultati e partecipano alla progettazione iniziale, allo sviluppo successivo e alla cessazione dell’uso delle fonti di dati, delle banche dati o dei sistemi di interoperabilità amministrativi istituiti e gestiti da altri organismi, facilitando così l’ulteriore uso di tali fonti di dati, banche dati o sistemi di interoperabilità ai fini della produzione di statistiche europee. Essi sono altresì coinvolti nelle attività di standardizzazione per quanto riguarda le fonti di dati, le banche dati o i sistemi di interoperabilità amministrativi rilevanti per la produzione di statistiche europee.
2 bis.  
Ai fini del presente regolamento, alla Commissione (Eurostat) è consentito, su richiesta, consultare, utilizzare e integrare tempestivamente i dati e i metadati pertinenti provenienti dalle banche dati e dai sistemi di interoperabilità gestiti dagli organismi e dalle agenzie dell’Unione, fatti salvi gli atti dell’Unione che istituiscono tali banche dati e sistemi di interoperabilità, incluso l’archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ). A tal fine la Commissione (Eurostat) coopera con gli organismi e le agenzie competenti dell’Unione per specificare i dati e i metadati personalizzati richiesti, le modalità operative per l’utilizzo dei dati e le necessarie garanzie fisiche e logiche. Se i dati e i metadati necessari per le statistiche europee sono disponibili solo nelle banche dati e nei sistemi di interoperabilità gestiti dagli organismi e dalle agenzie dell’Unione, la Commissione (Eurostat) può, su richiesta, condividere tali dati con gli INS competenti o altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, fatti salvi gli atti dell’Unione che istituiscono tali banche dati e sistemi di interoperabilità.
3.  
L’accesso e la partecipazione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) previsti ai paragrafi 1, 2 e 2 bis sono limitati alle fonti di dati, alle banche dati o ai sistemi di interoperabilità amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.
4.  
Le fonti di dati, le banche dati o i sistemi di interoperabilità amministrativi messi a disposizione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) dai rispettivi proprietari ai fini di un loro utilizzo per produrre statistiche europee sono accompagnati dai relativi metadati.
5.  
Gli INS, le altre autorità nazionali e gli organismi di cui al paragrafo 1 istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione in conformità delle specificità nazionali. Tali meccanismi prevedono inoltre la possibilità per gli INS di effettuare controlli sulla qualità dei dati e di produrre quadri statistici basati sui pertinenti dati amministrativi consultati.

▼M2

Articolo 17 ter

Obbligo per i soggetti privati titolari dei dati di mettere a disposizione i dati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee

1.  
Fatti salvi gli obblighi di segnalazione, le rilevazioni dei dati o qualsiasi accesso ai dati stabiliti nella legislazione statistica settoriale dell’Unione o l’obbligo per i titolari dei dati di mettere a disposizione dati in caso di necessità eccezionali conformemente al regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ), un INS o la Commissione (Eurostat) può chiedere a un soggetto privato titolare dei dati di rendere disponibili gratuitamente i dati e i metadati pertinenti se i dati richiesti sono strettamente necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee e non possono essere ottenuti con altri mezzi o il loro riutilizzo comporterà una notevole riduzione dell’onere di risposta a carico dei titolari dei dati e di altre imprese. Tali rilevazioni dei dati o tale accesso ai dati possono essere inclusi dalla Commissione nel programma di lavoro annuale.
2.  
In qualità di coordinatore del sistema statistico nazionale, un INS può presentare una richiesta di dati a un soggetto privato titolare dei dati per conto di qualsiasi altra autorità nazionale, se i dati richiesti sono necessari per le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse da detta altra autorità nazionale. L’INS e le altre autorità nazionali di uno Stato membro cooperano al fine di evitare oneri eccessivi per i soggetti privati titolari dei dati.
3.  
Gli INS e la Commissione (Eurostat) cooperano e si assistono reciprocamente al fine di evitare oneri eccessivi per i soggetti privati titolari dei dati e di determinare chi deve presentare le richieste di dati. In particolare la richiesta di dati è presentata a un soggetto privato titolare dei dati dall’INS, a meno che la Commissione (Eurostat) e gli INS interessati non convengano che la richiesta della Commissione (Eurostat) è più efficiente, ad esempio nel caso di soggetti privati titolari dei dati che operano su scala dell’Unione.
4.  
La Commissione (Eurostat) può, di concerto con gli INS, istituire un’infrastruttura sicura, da utilizzare su base volontaria, per agevolare l’ulteriore condivisione con gli INS e le altre autorità nazionali dei dati cui è stato accordato l’accesso conformemente al paragrafo 3.

L’infrastruttura sicura di cui al primo comma si basa su tecnologie specificamente progettate per conformarsi ai regolamenti (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ).

5.  
Qualora i dati richiesti da un INS a norma del paragrafo 1 richiedano un servizio di trattamento specifico, gli Stati membri possono fornire una compensazione al soggetto privato titolare dei dati per tale servizio di trattamento specifico, salvo nei casi in cui il diritto nazionale impedisca all’INS o alle altre autorità nazionali responsabili della produzione delle statistiche di compensare i titolari dei dati. Qualora i dati siano richiesti dalla Commissione (Eurostat) per motivi di efficienza a norma del paragrafo 3 e sia necessario un servizio di trattamento specifico, la Commissione (Eurostat) propone una compensazione ragionevole al soggetto privato titolare dei dati per tale servizio di trattamento specifico.
6.  
Il presente articolo non si applica alle microimprese o alle piccole imprese quali definite all’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 11 ), tranne in casi debitamente giustificati in cui i dati detenuti da tali microimprese o piccole imprese sono di interesse specifico per le statistiche ufficiali a causa della natura e del volume di tali dati a livello nazionale.

Articolo 17 quater

Richieste di dati e modalità di messa a disposizione dei dati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee

1.  

Nel richiedere i dati conformemente all’articolo 17 ter, gli INS o la Commissione (Eurostat):

a) 

specificano quali sono i dati e i metadati richiesti;

b) 

specificano l’esigenza statistica per la quale sono richiesti i dati conformemente all’articolo 17 ter, paragrafo 1;

c) 

specificano la frequenza e i termini entro i quali i dati devono essere messi a disposizione;

d) 

specificano le modalità operative per la messa a disposizione dei dati.

2.  
Le richieste di dati di cui al paragrafo 1 rispettano il principio della minimizzazione dei dati e sono proporzionate alle esigenze statistiche in termini di livello di dettaglio e volume dei dati e di frequenza con cui i dati devono essere messi a disposizione. Tali richieste riguardano, in linea di principio, dati non personali e, solo in circostanze specifiche, dati personali provenienti da categorie di dati personali specificati nella legislazione settoriale.
3.  
A seguito di una richiesta di dati di cui al paragrafo 1, tra l’INS, l’altra autorità nazionale o la Commissione (Eurostat) e il titolare dei dati privati interessato si apre un dialogo per discutere e concordare le misure necessarie per mettere a disposizione i dati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, al fine di concludere un accordo.
4.  

Se un accordo di cui al paragrafo 3 non è concluso entro tre mesi dalla notifica della richiesta di dati di cui al paragrafo 1 o se l’accordo non è rispettato dal soggetto privato titolare dei dati:

a) 

quando la richiesta di dati proviene dall’INS, questo può rivolgere una seconda richiesta al titolare dei dati privati affinché metta a disposizione i dati entro un termine specifico e il soggetto privato titolare dei dati mette quindi a disposizione i dati pertinenti entro tale termine;

b) 

quando la richiesta di dati proviene dalla Commissione (Eurostat), essa può adottare una decisione per imporre al soggetto privato titolare dei dati di mettere a disposizione i dati entro un periodo non inferiore a 15 giorni di calendario e il soggetto privato titolare dei dati mette quindi i dati pertinenti a disposizione della Commissione (Eurostat) entro il termine specificato nella decisione.

Il paragrafo 1 si applica a una decisione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo. Tale decisione tiene conto delle questioni sulle quali le parti possono aver concordato durante il dialogo con il titolare dei dati privati. Indica inoltre il termine entro il quale il soggetto privato titolare dei dati deve presentare la sua risposta, il termine entro il quale il soggetto privato titolare dei dati deve mettere a disposizione i dati, le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 6 che possono essere applicate se i dati non sono forniti in tempo utile e i mezzi di ricorso contro la decisione.

5.  
Gli Stati membri prendono le misure appropriate per garantire la corretta applicazione delle richieste di cui al paragrafo 4, lettera a).
6.  
La Commissione prende le misure appropriate per garantire la corretta applicazione delle decisioni adottate a norma del paragrafo 4, lettera b). Tali misure possono includere l’imposizione di ammende qualora il titolare dei dati privati, intenzionalmente o per negligenza, non fornisca i dati richiesti mediante una decisione di cui al paragrafo 4, lettera b), entro il termine stabilito o fornisca dati inesatti, incompleti o fuorvianti. Nel fissare l’importo delle ammende, la Commissione tiene conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione.
7.  
La Commissione può adottare decisioni che impongono ammende entro un anno dal termine per la presentazione dei dati stabilito nella decisione a norma del paragrafo 4, lettera b), se il soggetto privato titolare dei dati non presenta i dati o entro un anno dalla presentazione di dati inesatti, incompleti o fuorvianti. Le ammende possono arrivare fino a 25 000 EUR e, in caso di reiterazione entro tre anni, fino a 50 000 EUR. Il potere della Commissione di applicare le decisioni che irrogano un’ammenda è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data in cui la decisione diventa definitiva. Prima di adottare una decisione ai sensi del paragrafo 6, la Commissione dà al soggetto privato titolare dei dati la possibilità di essere ascoltato in merito alle constatazioni preliminari della Commissione e alle misure che quest’ultima potrebbe adottare sulla base di tali constatazioni.

Articolo 17 quinquies

Esame da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea delle decisioni che irrogano ammende

A norma dell’articolo 261 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per esaminare le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda. Essa può annullare, ridurre o aumentare l’ammenda irrogata.

Articolo 17 sexies

Obblighi degli INS, di altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) nell’utilizzo dei dati messi a disposizione dai titolari di dati privati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee

1.  

Gli INS e la Commissione (Eurostat) utilizzano i dati messi a disposizione conformemente all’articolo 17 ter per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee:

a) 

esclusivamente a fini statistici;

b) 

nel rispetto dei principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1; e

c) 

conformemente all’obbligo di non condividerli al di fuori dell’SSE, salvo previo consenso del soggetto privato titolare dei dati alla condivisione di tali dati.

2.  
Gli INS e la Commissione (Eurostat) predispongono garanzie adeguate in relazione al trattamento dei dati personali a fini statistici conformemente all’articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 e all’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare onde garantire il rispetto del principio della pseudonimizzazione dei dati.
3.  

Gli INS e la Commissione (Eurostat):

a) 

adottano misure adeguate per tutelare il segreto statistico e i segreti commerciali;

b) 

attuano, nella misura in cui il trattamento dei dati personali è necessario, misure tecniche e organizzative che tutelino i diritti e le libertà degli interessati.

4.  
I paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano a qualsiasi altra autorità nazionale che abbia ricevuto dati a seguito di una richiesta presentata per suo conto da un INS a norma dell’articolo 17 ter, paragrafo 2.

Articolo 17 septies

Condivisione dei dati non riservati nell’SSE e tra l’SSE e il SEBC

1.  
I dati non riservati sono condivisi, se necessario e se disponibili in forma aggregata, su richiesta tra gli INS, di propria iniziativa o per conto di qualsiasi altra autorità nazionale, e tra gli INS e la Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici e per migliorare la qualità delle statistiche europee.
2.  
La condivisione dei dati non riservati, compresi i dati messi a disposizione dai soggetti privati titolari dei dati, avviene su richiesta tra l’SSE e un membro del SEBC, se necessario e se i dati sono disponibili in forma aggregata, nei settori di responsabilità condivisa o di interesse comune quando i dati sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e per migliorare la qualità delle statistiche europee sviluppate e prodotte da tale membro del SEBC.
3.  
La Commissione (Eurostat) istituisce un’infrastruttura sicura per facilitare la condivisione dei dati ai sensi del presente articolo e gli INS e, se del caso, le altre autorità nazionali o i membri del SEBC possono utilizzare tale infrastruttura sicura per la condivisione dei dati su base volontaria.
4.  
La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, gli aspetti tecnici della condivisione dei dati tra le autorità statistiche di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

CAPITOLO III bis

SVILUPPO DI STATISTICHE EUROPEE

Articolo 17 octies

Statistiche in fase di sviluppo

1.  
Gli INS, le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) si adoperano per innovare e sviluppare costantemente nuovi risultati e nuove informazioni statistici sulla base di tutte le fonti di dati disponibili e per utilizzare tecnologie all’avanguardia, al fine di integrarli nella produzione regolare di statistiche europee. A tal fine la Commissione (Eurostat) può avviare, in stretta collaborazione con il comitato dell’SSE, lo sviluppo di nuovi risultati e nuove informazioni statistici in tutto l’SSE. Tali risultati e informazioni statistici possono essere inclusi nel programma di lavoro annuale e applicati mediante le singole azioni statistiche di cui all’articolo 14, paragrafo 1.
2.  
Le statistiche in fase di sviluppo non devono necessariamente soddisfare tutti i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1.
3.  
La Commissione (Eurostat) può diffondere le statistiche europee in fase di sviluppo di concerto con gli INS o altre autorità nazionali e precisa esplicitamente che sono in fase di sviluppo. Gli INS e le altre autorità nazionali possono inoltre diffondere statistiche europee in fase di sviluppo da essi prodotte.

▼B

CAPITOLO IV

DIFFUSIONE DI STATISTICHE EUROPEE

Articolo 18

Misure di diffusione

1.  
La diffusione di statistiche europee è intrapresa nel pieno rispetto dei principi statistici, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in particolare con riguardo alla tutela del segreto statistico e alla garanzia della parità di accesso come richiesto in base al principio di imparzialità.
2.  
Alla diffusione di statistiche europee provvedono la Commissione (Eurostat), gli INS e le altre autorità nazionali, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.
3.  
Gli Stati membri e la Commissione forniscono, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, il necessario supporto onde garantire a tutti gli utenti parità di accesso alle statistiche europee.

▼M2

4.  
La Commissione (Eurostat) può diffondere le statistiche europee già pubblicate dagli Stati membri a livello nazionale prima dei termini stabiliti nella pertinente legislazione settoriale, a condizione che siano conformi alle definizioni e alla classificazione pertinenti.

▼B

Articolo 19

Documento elettronico di uso pubblico

I dati relativi a singole unità statistiche possono essere diffusi sotto forma di documento elettronico di uso pubblico costituito da registrazioni rese anonime e predisposte in modo tale che le unità statistiche non possano essere identificate, direttamente o indirettamente, tenuto conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo.

Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito dell’INS o di un’altra autorità nazionale che abbia fornito i dati.

CAPITOLO V

SEGRETO STATISTICO

Articolo 20

Tutela dei dati riservati

1.  
Al fine di assicurare che i dati riservati siano usati esclusivamente a fini statistici e di prevenirne la divulgazione illecita, si applicano le seguenti norme e misure.
2.  
I dati riservati ottenuti esclusivamente per la produzione di statistiche europee sono utilizzati dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici, salvo che l’unità statistica non ne abbia inequivocabilmente autorizzato l’impiego per altri scopi.
3.  

I risultati statistici suscettibili di rendere possibile l’identificazione di un’unità statistica possono essere diffusi dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) nei seguenti casi eccezionali:

a) 

qualora condizioni e modalità specifiche siano fissate da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato a norma dell’articolo 251 del trattato e i risultati della statistica siano modificati in modo tale che la loro diffusione non ne comprometta la riservatezza ogni qualvolta l’unità statistica lo richieda; o

b) 

qualora l’unità statistica abbia inequivocabilmente autorizzato la divulgazione dei dati.

4.  

Nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica di dati riservati (controllo della divulgazione statistica).

▼M1

Gli INS, le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure necessarie per garantire l'allineamento dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda la protezione fisica e logica dei dati riservati. La Commissione garantisce tale allineamento mediante atti di esecuzione, senza integrare il presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

▼B

5.  
I funzionari e gli altri membri del personale degli INS e delle altre autorità nazionali che hanno accesso ai dati riservati sono tenuti a osservare l’obbligo al segreto anche dopo aver cessato le loro funzioni.

Articolo 21

Trasmissione di dati riservati

▼M2

1.  
La trasmissione di dati riservati da un’autorità dell’SSE, di cui all’articolo 4, che ha rilevato i dati a un’altra autorità dell’SSE è consentita a condizione che sia necessaria ai fini dell’efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare degli INS o dell’altra autorità nazionale che ha fornito i dati.
2.  
La trasmissione di dati riservati da un’autorità dell’SSE che ha rilevato i dati a un membro del SEBC è consentita a condizione che sia necessaria ai fini dell’efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza dell’SSE e del SEBC e che tale necessità sia stata giustificata. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare degli INS o dell’altra autorità nazionale che ha fornito i dati.

▼B

3.  
Qualsiasi trasmissione ulteriore alla prima necessita dell’esplicita autorizzazione dell’autorità nazionale che ha rilevato i dati.
4.  
Allorché la trasmissione di dati riservati è contemplata da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, non possono essere fatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico per impedire la trasmissione di tali dati in conformità dei paragrafi 1 e 2.
5.  
I dati riservati trasmessi in conformità del presente articolo sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e sono accessibili al solo personale per cui le attività statistiche costituiscono l’ambito di lavoro specifico.
6.  
Le disposizioni sul segreto statistico contemplate nel presente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessi nell’ambito dell’SSE e tra l’SSE e il SEBC.

Articolo 22

Protezione dei dati riservati presso la Commissione (Eurostat)

1.  
Ai dati riservati possono avere accesso, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 2, unicamente i funzionari della Commissione (Eurostat) nel loro ambito di lavoro specifico.
2.  
In casi eccezionali la Commissione (Eurostat) può permettere l’accesso a dati riservati ad altri membri del suo personale e ad altre persone fisiche che lavorino per la Commissione (Eurostat) in virtù di un contratto nel loro ambito di lavoro specifico.
3.  
Le persone che hanno accesso ai dati riservati utilizzano tali dati esclusivamente a fini statistici. Esse continuano a essere assoggettate a tale restrizione anche dopo aver cessato le loro funzioni.

▼M2

Articolo 23

Accesso a dati riservati per fini di ricerca

La Commissione (Eurostat) o gli INS o le altre autorità nazionali, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, possono autorizzare l’accesso ai dati riservati, compresi i dati messi a disposizione dai titolari dei dati privati, che consentono solamente l’identificazione indiretta delle unità statistiche ai ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare degli INS o dell’altra autorità nazionale che ha fornito i dati.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Ai fini del presente regolamento, nelle finalità di ricerca rientrano attività di ricerca quali lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie, la ricerca fondamentale e la ricerca applicata.

▼M1 —————

▼M2

Articolo 25

Dati accessibili al pubblico

I dati lecitamente accessibili al pubblico che permangono accessibili al pubblico secondo il diritto dell’Unione o nazionale non sono considerati riservati se utilizzati a fini statistici o per la diffusione di statistiche ricavate da tali dati. Tali dati comprendono in particolare i dati sugli attributi chiave di singole imprese elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione ( 12 ).

▼M1

Articolo 26

Violazione del segreto statistico

Gli Stati membri e la Commissione adottano misure appropriate per impedire e sanzionare qualsiasi violazione del segreto statistico. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

▼B

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

▼M2

Articolo 26 bis

Contributo ai quadri nazionali di governance dei dati

1.  
Nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli INS possono assumere a livello nazionale funzioni stabilite nei quadri nazionali di governance dei dati con l’obiettivo di promuovere l’integrazione e l’interoperabilità dei dati, la descrizione dei metadati, la garanzia della qualità e la definizione di norme, la condivisione e il riutilizzo dei dati, nonché altri compiti e funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ).
2.  
L’esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo da parte degli INS è compatibile con l’esercizio delle funzioni statistiche svolte conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

▼M1

Articolo 27

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita dal comitato dell'SSE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ).
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼M2

Articolo 27 bis

Valutazione e riesame

Entro il 27 dicembre 2029, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenterà una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione riguarda in particolare gli elementi seguenti:

a) 

la risposta statistica a una situazione di crisi a norma dell’articolo 16 bis;

b) 

l’obbligo per i titolari dei dati privati di consentire l’utilizzo dei loro dati per le statistiche europee conformemente agli articoli 17 ter, 17 quater, 17 quinquies e 17 sexies;

c) 

la condivisione dei dati nell’SSE a norma dell’articolo 17 septies;

d) 

lo sviluppo di statistiche europee di cui al capitolo III bis.

▼B

Articolo 28

Abrogazione

1.  

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.

I riferimenti al comitato per il segreto statistico istituito con il regolamento abrogato s’intendono fatti al comitato dell’SSE istituito dall’articolo 7 del presente regolamento.

2.  

Il regolamento (CE) n. 322/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.

3.  

La decisione 89/382/CEE, Euratom è abrogata.

I riferimenti al comitato del programma statistico s’intendono fatti al comitato dell’SSE istituito dall’articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17).

( 2 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell’UE per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28).

( 4 ) Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

( 5 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

( 6 ) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

( 7 ) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

( 8 ) Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati) (GU L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).

( 9 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

( 10 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

( 11 ) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

( 12 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 43).

( 13 ) Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).

( 14 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).