02009R0223 — IT — 26.12.2024 — 002.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera) (GU L 087 del 31.3.2009, pag. 164) |
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REGOLAMENTO (UE) 2015/759 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2015 |
L 123 |
90 |
19.5.2015 |
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REGOLAMENTO (UE) 2024/3018 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2024 |
L 3018 |
1 |
6.12.2024 |
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REGOLAMENTO (CE) n. 223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2009
relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee
(Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera)
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.
Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto dell’indipendenza, dell’integrità e della responsabilità delle autorità nazionali e dell’autorità comunitaria, le statistiche europee sono le pertinenti statistiche necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Le statistiche europee sono definite nel programma statistico europeo. Esse sono sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato e ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee in conformità dell’articolo 11. Esse sono attuate in conformità del presente regolamento.
Articolo 2
Principi statistici
I seguenti principi statistici disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee:
«indipendenza professionale»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione; l'assolvimento di tali compiti è al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse o da autorità dell'Unione o nazionali;
«imparzialità»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo neutro, assicurando lo stesso trattamento a tutti gli utenti;
«obiettività»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti; ciò richiede il rispetto di norme etiche e professionali e presuppone che le politiche e le pratiche seguite siano trasparenti per gli utenti e per i rispondenti nelle indagini;
«affidabilità»: le statistiche devono misurare, il più fedelmente, accuratamente e coerentemente possibile, la realtà che si propongono di rappresentare; ciò implica l’utilizzo di criteri scientifici nella scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure;
«segreto statistico»: protezione dei dati riservati, concernenti singole unità statistiche, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo; ciò implica il divieto dell’utilizzo a fini non statistici dei dati ottenuti e della loro divulgazione illecita;
«favorevole rapporto costi-benefici»: i costi necessari per la produzione delle statistiche comunitarie devono essere proporzionati all’importanza dei risultati e dei benefici ricercati, le risorse devono essere usate in modo ottimale e l’onere di risposta deve essere ridotto al minimo. Se possibile, le informazioni richieste sono prontamente estraibili da dati o da fonti disponibili.
I principi statistici di cui al presente paragrafo sono ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche in conformità dell’articolo 11.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«statistiche»: le informazioni quantitative e qualitative, aggregate e rappresentative che caratterizzano un fenomeno collettivo in una determinata popolazione;
«sviluppo»: le attività dirette a determinare, rafforzare e migliorare le procedure, gli standard e i metodi statistici utilizzati ai fini della produzione e della diffusione delle statistiche, nonché a concepire nuove statistiche e nuovi indicatori;
«produzione»: tutte le attività connesse alla raccolta, all’archiviazione, al trattamento e all’analisi necessarie per la compilazione delle statistiche;
«diffusione»: le attività necessarie per rendere accessibili agli utenti le statistiche e l’analisi statistica;
«dati»: qualsiasi rappresentazione digitale o non digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni sulle unità osservate;
«metadati»: qualsiasi informazione che definisce e descrive dati e processi;
«titolare dei dati»: una persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entità che ha il diritto, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale applicabile, e la capacità di gestire e mettere a disposizione i dati ottenuti nell’ambito della propria attività;
«rilevazione dei dati»: le indagini e tutti gli altri metodi di raccolta di informazioni da diverse fonti, incluse le fonti amministrative;
«fonte di dati»: una fonte che fornisce dati pertinenti e necessari, di per sé o in combinazione con dati provenienti da altre fonti, per lo sviluppo e la produzione di statistiche, tra cui indagini, censimenti, dati amministrativi o dati messi a disposizione dai titolari dei dati su richiesta;
«accesso ai dati»: il trattamento, da parte di un istituto nazionale di statistica, di altre autorità nazionali o della Commissione (Eurostat), di dati forniti o messi a disposizione da un titolare dei dati, conformemente a specifici requisiti tecnici, giuridici od organizzativi;
«unità statistica»: l’unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia, un operatore economico e altre imprese cui fanno riferimento i dati;
«dati riservati»: i dati che consentono di identificare, direttamente o indirettamente, le unità statistiche, divulgando così informazioni individuali. Per determinare se un’unità statistica sia identificabile si deve tener conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare l’unità statistica;
«uso a fini statistici»: l’uso esclusivo per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di analisi e risultati statistici da parte delle autorità statistiche, anche per la ricerca e le attività scientifiche o per la costituzione di basi di campionamento;
«identificazione diretta»: l’identificazione di un’unità statistica a partire dal suo nome o indirizzo, o da un numero di identificazione pubblicamente accessibile;
«identificazione indiretta»: l’identificazione di un’unità statistica in qualsiasi altro modo che non sia l’identificazione diretta;
«funzionari della Commissione (Eurostat)»: i funzionari delle Comunità, ai sensi dell’articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che lavorano presso l’autorità statistica comunitaria;
«altro personale della Commissione (Eurostat)»: gli agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, che lavorano presso l’autorità statistica comunitaria.
CAPITOLO II
GOVERNANCE STATISTICA
Articolo 4
Sistema statistico europeo
Il sistema statistico europeo («SSE») è il partenariato tra l’autorità statistica comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica («gli INS») e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.
Articolo 5
Istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali
La responsabilità di coordinamento dell'INS copre tutte le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell'articolo 1. L'INS, in particolare, è responsabile a livello nazionale del coordinamento della programmazione e della segnalazione statistiche, del monitoraggio della qualità, della metodologia, della trasmissione dei dati e della comunicazione sulle azioni statistiche dell'SSE. Ove alcune di tali statistiche europee possano essere compilate dalle banche centrali nazionali (BCN) in qualità di membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), gli INS e le BCN cooperano strettamente, nel rispetto degli accordi nazionali, onde garantire la produzione di statistiche europee complete e coerenti, garantendo al contempo la necessaria cooperazione fra l'SSE e il SEBC di cui all'articolo 9.
Articolo 5 bis
Organo di vertice degli INS e responsabili statistici delle altre autorità nazionali
A tale fine, l'organo di vertice degli INS:
è il solo responsabile delle decisioni relative ai processi, ai metodi, agli standard e alle procedure statistici e al contenuto e al calendario dei comunicati statistici e delle pubblicazioni per le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse dal rispettivo INS;
è abilitato a decidere su tutte le questioni concernenti la gestione interna dell'INS;
agisce in modo indipendente nell'assolvimento dei rispettivi compiti in ambito statistico e non chiede né accetta istruzioni da alcun governo o da altre istituzioni, altri organismi, uffici o enti;
è responsabile delle attività statistiche e dell'esecuzione del bilancio del rispettivo INS;
pubblica una relazione annuale e può formulare osservazioni sulle questioni di bilancio relative alle attività statistiche dell'INS;
coordina le attività statistiche di tutte le autorità nazionali che sono responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
elabora orientamenti nazionali, ove necessario per garantire la qualità dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tutte le statistiche europee nell'ambito del rispettivo sistema statistico nazionale e ne monitora e riesamina l'attuazione, rimanendo tuttavia responsabile del rispetto di tali orientamenti esclusivamente all'interno dell'INS; e
rappresenta il rispettivo sistema statistico nazionale nell'SSE.
Articolo 6
Commissione (Eurostat)
Articolo 6 bis
Direttore generale della Commissione (Eurostat)
Articolo 7
Comitato del sistema statistico europeo
La Commissione consulta il comitato dell’SSE riguardo a:
le misure che la Commissione intende adottare in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee, la loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, gli strumenti e i calendari della loro attuazione, l’onere di risposta per i rispondenti;
gli sviluppi e le priorità proposti per il programma statistico europeo;
le iniziative per attuare la ridefinizione delle priorità e la riduzione dell’onere di risposta;
questioni riguardanti il segreto statistico;
l’ulteriore sviluppo del codice delle statistiche; e
qualsiasi altra questione, in particolare in materia di metodologia, conseguente all’adozione o all’attuazione di programmi statistici e sollevata dal presidente del comitato, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.
Articolo 8
Cooperazione con altri organismi
Il comitato consultivo statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica sono consultati in conformità delle rispettive competenze.
Articolo 9
Cooperazione con il SEBC
Al fine di ridurre al minimo l’onere di segnalazione e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, l’SSE e il SEBC collaborano strettamente nel rispetto dei principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 10
Cooperazione internazionale
Fatta salva la posizione e il ruolo dei singoli Stati membri, la posizione dell’SSE per quanto riguarda questioni di particolare rilievo per le statistiche europee a livello internazionale, così come gli specifici accordi per la rappresentanza negli organismi statistici internazionali, è preparata dal comitato dell’SSE e coordinata dalla Commissione (Eurostat).
Articolo 11
Codice delle statistiche europee
In caso di mancata pubblicazione di un impegno entro il 9 giugno 2017, uno Stato membro trasmette alla Commissione e pubblica una relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del codice delle statistiche e, se del caso, sugli sforzi compiuti per l'assunzione di un impegno. Tali relazioni sullo stato di avanzamento sono aggiornate regolarmente, e almeno ogni due anni dopo la loro pubblicazione iniziale.
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sugli impegni pubblicati e, ove opportuno, sulle relazioni sullo stato di avanzamento entro il 9 giugno 2018 e in seguito ogni due anni.
Articolo 12
Qualità statistica
Per garantire la qualità dei risultati, le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sulla base di norme uniformi e di metodi armonizzati. A tale riguardo si applicano i seguenti criteri di qualità:
«pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;
«accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;
«tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o il fenomeno da essi descritto;
«puntualità»: l’intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data in cui avrebbero dovuto essere forniti);
«accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
«comparabilità»: la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;
«coerenza»: la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.
Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità previste dalla legislazione settoriale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
CAPITOLO III
PRODUZIONE DI STATISTICHE EUROPEE
Articolo 13
Programma statistico europeo
Articolo 14
Attuazione del programma statistico europeo
Il programma statistico europeo è attuato mediante singole azioni statistiche decise:
dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
dalla Commissione in casi specifici e debitamente motivati, segnatamente per soddisfare esigenze impreviste, in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 2; o
tramite un accordo tra gli INS o altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat), nell’ambito delle rispettive sfere di competenza. Tali accordi sono in forma scritta.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere un'azione statistica diretta temporanea, a condizione che:
l'azione non preveda una rilevazione dei dati che copra più di tre anni di riferimento;
i dati siano già disponibili o accessibili presso gli INS o altre autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l'osservazione della popolazione statistica a livello dell'Unione con un adeguato coordinamento con gli INS o altre autorità nazionali; e
l'Unione fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per coprire i costi marginali da essi sostenuti, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
Nell’attuare un’azione che deve essere decisa ai sensi del paragrafo 1, lettere a) o b), la Commissione fornisce informazioni relative a:
le ragioni alla base dell’azione, segnatamente alla luce degli obiettivi della politica comunitaria interessata;
gli obiettivi dell’azione e i risultati attesi;
un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione; e
le modalità di esecuzione dell’azione, compresi la durata della stessa e il ruolo della Commissione e degli Stati membri.
Articolo 15
Reti di collaborazione
Nell’ambito delle singole azioni statistiche, ove possibile sono sviluppate sinergie all’interno dell’SSE attraverso reti di collaborazione, condividendo le conoscenze e i risultati o promuovendo la specializzazione riguardo a compiti specifici. A questo fine è sviluppata una struttura finanziaria adeguata.
I risultati di tali azioni, quali le strutture, gli strumenti, i processi e i metodi comuni, sono resi disponibili in tutto l’SSE. Le iniziative mirate a creare reti di collaborazione e i loro risultati sono esaminati dal comitato dell’SSE.
Articolo 16
Approccio europeo alle statistiche
In casi specifici e debitamente motivati e nel quadro del programma statistico europeo, l’approccio europeo alle statistiche mira a:
massimizzare la disponibilità degli aggregati statistici a livello europeo e migliorare la tempestività delle statistiche europee;
ridurre l’onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali sulla base di un’analisi del rapporto costi-benefici.
I casi in cui l’approccio europeo alle statistiche è rilevante includono:
la produzione di statistiche europee utilizzando:
contributi nazionali non pubblicati o contributi nazionali di un gruppo di Stati membri;
progetti d’indagine appositamente concepiti;
informazioni parziali ottenute mediante tecniche di modellizzazione;
la diffusione di aggregati statistici a livello europeo attraverso l’applicazione di tecniche specifiche di controllo del rilascio dei dati, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diffusione.
Articolo 16 bis
Risposta statistica alle esigenze politiche urgenti in situazioni di crisi
La Commissione (Eurostat) esamina le situazioni di crisi e può realizzare azioni statistiche urgenti, se del caso, secondo le procedure di cui al presente articolo, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
è strettamente necessario rispondere alle esigenze politiche urgenti derivanti dalla situazione di crisi in questione a seguito dell’attivazione di meccanismi di emergenza stabiliti conformemente agli atti giuridici dell’Unione, quali la decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio ( 3 ) o altri atti giuridici di emergenza dell’Unione;
tali esigenze politiche urgenti non possono essere soddisfatte nell’ambito del programma statistico europeo.
Le azioni statistiche urgenti di cui al paragrafo 1 sono svolte dalla Commissione (Eurostat) a livello dell’Unione in stretta collaborazione con gli INS e altre autorità nazionali e possono comprendere:
la produzione di statistiche europee sulla base di nuove fonti di dati o rilevazioni dei dati, tenendo conto degli oneri per i rispondenti e dell’efficacia in termini di costi per gli Stati membri;
la messa a disposizione di nuovi indicatori e nuove informazioni statistici sulla base dei dati esistenti;
lo sviluppo di orientamenti metodologici al fine di garantire che le statistiche degli Stati membri interessati dalla situazione di crisi siano comparabili e coerenti;
un’altra azione coordinata a livello dell’Unione volta a fornire una risposta statistica tempestiva e pertinente alla situazione specifica.
Fatte salve le prerogative dell’autorità di bilancio, viene messo a disposizione degli INS e delle altre autorità nazionali di cui all’elenco stabilito a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento un contributo finanziario a titolo del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) al fine di coprire i costi incrementali sostenuti per l’attuazione di tali azioni statistiche urgenti. Inoltre tali INS e altre autorità nazionali possono chiedere il sostegno di altri programmi finanziari dell’Unione applicabili conformemente alle norme di tali programmi. Gli Stati membri possono altresì chiedere il sostegno dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ). L’importo del contributo finanziario di cui al presente comma è stabilito conformemente alle norme del pertinente programma di finanziamento, fatta salva la disponibilità di finanziamenti, in particolare conformemente alle norme del programma statistico europeo.
Articolo 17
Programma di lavoro annuale
La Commissione trasmette entro il 30 aprile il suo programma annuale di lavoro per l'anno successivo al comitato dell'SSE.
Nell'elaborazione di ogni programma annuale di lavoro, la Commissione garantisce la determinazione di priorità in maniera efficace, compresi il riesame e l'indicazione delle priorità statistiche, nonché lo stanziamento delle risorse finanziarie. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato dell'SSE. Ogni programma annuale di lavoro si basa sul programma statistico europeo e precisa, in particolare:
le azioni che la Commissione ritiene prioritarie, tenuto conto delle esigenze delle politiche dell'Unione, dei vincoli finanziari nazionali e dell'Unione e dell'onere di risposta;
le iniziative relative al riesame delle priorità, comprese le priorità negative, e alla riduzione dell'onere sia per i fornitori di dati che per i produttori di statistiche; e
le procedure e qualsiasi strumento giuridico previsto dalla Commissione per l'attuazione del programma annuale di lavoro.
Articolo 17 bis
Accesso ai dati amministrativi, loro utilizzo e integrazione, per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee
Articolo 17 ter
Obbligo per i soggetti privati titolari dei dati di mettere a disposizione i dati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee
L’infrastruttura sicura di cui al primo comma si basa su tecnologie specificamente progettate per conformarsi ai regolamenti (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ).
Articolo 17 quater
Richieste di dati e modalità di messa a disposizione dei dati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee
Nel richiedere i dati conformemente all’articolo 17 ter, gli INS o la Commissione (Eurostat):
specificano quali sono i dati e i metadati richiesti;
specificano l’esigenza statistica per la quale sono richiesti i dati conformemente all’articolo 17 ter, paragrafo 1;
specificano la frequenza e i termini entro i quali i dati devono essere messi a disposizione;
specificano le modalità operative per la messa a disposizione dei dati.
Se un accordo di cui al paragrafo 3 non è concluso entro tre mesi dalla notifica della richiesta di dati di cui al paragrafo 1 o se l’accordo non è rispettato dal soggetto privato titolare dei dati:
quando la richiesta di dati proviene dall’INS, questo può rivolgere una seconda richiesta al titolare dei dati privati affinché metta a disposizione i dati entro un termine specifico e il soggetto privato titolare dei dati mette quindi a disposizione i dati pertinenti entro tale termine;
quando la richiesta di dati proviene dalla Commissione (Eurostat), essa può adottare una decisione per imporre al soggetto privato titolare dei dati di mettere a disposizione i dati entro un periodo non inferiore a 15 giorni di calendario e il soggetto privato titolare dei dati mette quindi i dati pertinenti a disposizione della Commissione (Eurostat) entro il termine specificato nella decisione.
Il paragrafo 1 si applica a una decisione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo. Tale decisione tiene conto delle questioni sulle quali le parti possono aver concordato durante il dialogo con il titolare dei dati privati. Indica inoltre il termine entro il quale il soggetto privato titolare dei dati deve presentare la sua risposta, il termine entro il quale il soggetto privato titolare dei dati deve mettere a disposizione i dati, le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 6 che possono essere applicate se i dati non sono forniti in tempo utile e i mezzi di ricorso contro la decisione.
Articolo 17 quinquies
Esame da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea delle decisioni che irrogano ammende
A norma dell’articolo 261 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per esaminare le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda. Essa può annullare, ridurre o aumentare l’ammenda irrogata.
Articolo 17 sexies
Obblighi degli INS, di altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) nell’utilizzo dei dati messi a disposizione dai titolari di dati privati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee
Gli INS e la Commissione (Eurostat) utilizzano i dati messi a disposizione conformemente all’articolo 17 ter per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee:
esclusivamente a fini statistici;
nel rispetto dei principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1; e
conformemente all’obbligo di non condividerli al di fuori dell’SSE, salvo previo consenso del soggetto privato titolare dei dati alla condivisione di tali dati.
Gli INS e la Commissione (Eurostat):
adottano misure adeguate per tutelare il segreto statistico e i segreti commerciali;
attuano, nella misura in cui il trattamento dei dati personali è necessario, misure tecniche e organizzative che tutelino i diritti e le libertà degli interessati.
Articolo 17 septies
Condivisione dei dati non riservati nell’SSE e tra l’SSE e il SEBC
CAPITOLO III bis
SVILUPPO DI STATISTICHE EUROPEE
Articolo 17 octies
Statistiche in fase di sviluppo
CAPITOLO IV
DIFFUSIONE DI STATISTICHE EUROPEE
Articolo 18
Misure di diffusione
Articolo 19
Documento elettronico di uso pubblico
I dati relativi a singole unità statistiche possono essere diffusi sotto forma di documento elettronico di uso pubblico costituito da registrazioni rese anonime e predisposte in modo tale che le unità statistiche non possano essere identificate, direttamente o indirettamente, tenuto conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo.
Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito dell’INS o di un’altra autorità nazionale che abbia fornito i dati.
CAPITOLO V
SEGRETO STATISTICO
Articolo 20
Tutela dei dati riservati
I risultati statistici suscettibili di rendere possibile l’identificazione di un’unità statistica possono essere diffusi dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) nei seguenti casi eccezionali:
qualora condizioni e modalità specifiche siano fissate da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato a norma dell’articolo 251 del trattato e i risultati della statistica siano modificati in modo tale che la loro diffusione non ne comprometta la riservatezza ogni qualvolta l’unità statistica lo richieda; o
qualora l’unità statistica abbia inequivocabilmente autorizzato la divulgazione dei dati.
Nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica di dati riservati (controllo della divulgazione statistica).
Gli INS, le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure necessarie per garantire l'allineamento dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda la protezione fisica e logica dei dati riservati. La Commissione garantisce tale allineamento mediante atti di esecuzione, senza integrare il presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
Articolo 21
Trasmissione di dati riservati
Articolo 22
Protezione dei dati riservati presso la Commissione (Eurostat)
Articolo 23
Accesso a dati riservati per fini di ricerca
La Commissione (Eurostat) o gli INS o le altre autorità nazionali, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, possono autorizzare l’accesso ai dati riservati, compresi i dati messi a disposizione dai titolari dei dati privati, che consentono solamente l’identificazione indiretta delle unità statistiche ai ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare degli INS o dell’altra autorità nazionale che ha fornito i dati.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
Ai fini del presente regolamento, nelle finalità di ricerca rientrano attività di ricerca quali lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie, la ricerca fondamentale e la ricerca applicata.
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Articolo 25
Dati accessibili al pubblico
I dati lecitamente accessibili al pubblico che permangono accessibili al pubblico secondo il diritto dell’Unione o nazionale non sono considerati riservati se utilizzati a fini statistici o per la diffusione di statistiche ricavate da tali dati. Tali dati comprendono in particolare i dati sugli attributi chiave di singole imprese elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione ( 12 ).
Articolo 26
Violazione del segreto statistico
Gli Stati membri e la Commissione adottano misure appropriate per impedire e sanzionare qualsiasi violazione del segreto statistico. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 26 bis
Contributo ai quadri nazionali di governance dei dati
Articolo 27
Procedura di comitato
Articolo 27 bis
Valutazione e riesame
Entro il 27 dicembre 2029, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenterà una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione riguarda in particolare gli elementi seguenti:
la risposta statistica a una situazione di crisi a norma dell’articolo 16 bis;
l’obbligo per i titolari dei dati privati di consentire l’utilizzo dei loro dati per le statistiche europee conformemente agli articoli 17 ter, 17 quater, 17 quinquies e 17 sexies;
la condivisione dei dati nell’SSE a norma dell’articolo 17 septies;
lo sviluppo di statistiche europee di cui al capitolo III bis.
Articolo 28
Abrogazione
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.
I riferimenti al comitato per il segreto statistico istituito con il regolamento abrogato s’intendono fatti al comitato dell’SSE istituito dall’articolo 7 del presente regolamento.
Il regolamento (CE) n. 322/97 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.
La decisione 89/382/CEE, Euratom è abrogata.
I riferimenti al comitato del programma statistico s’intendono fatti al comitato dell’SSE istituito dall’articolo 7 del presente regolamento.
Articolo 29
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17).
( 2 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell’UE per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28).
( 4 ) Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
( 6 ) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
( 8 ) Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati) (GU L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).
( 9 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
( 10 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
( 11 ) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
( 12 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 43).
( 13 ) Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).
( 14 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).