Eureka 02017R0352-20200528 Sign in

02017R0352 — IT — 28.05.2020 — 001.002


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REGOLAMENTO (UE) 2017/352 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2017

che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 057 del 3.3.2017, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2020/697 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2020

  L 165

7

27.5.2020


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 221, 10.7.2020, pag.  164 (2020/697)




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REGOLAMENTO (UE) 2017/352 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2017

che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento istituisce:

a) 

un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali;

b) 

norme comuni in materia di trasparenza finanziaria e diritti per i servizi portuali e l’uso dell’infrastruttura portuale.

2.  Il presente regolamento si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali («servizi portuali»), sia all’interno dell’area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto:

a) 

rifornimento di carburante;

b) 

movimentazione merci;

c) 

ormeggio;

d) 

servizi passeggeri;

e) 

raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

f) 

pilotaggio; e

g) 

servizi di rimorchio.

3.  L’articolo 11, paragrafo 2, si applica anche al dragaggio.

4.  Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013.

5.  Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento ai porti marittimi della rete globale situati nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Qualora gli Stati membri decidano di non applicare il presente regolamento a tali porti marittimi, essi comunicano tale decisione alla Commissione.

6.  Gli Stati membri possono inoltre applicare il presente regolamento ad altri porti marittimi. Qualora gli Stati membri decidano di applicare il presente regolamento ad altri porti marittimi, essi comunicano la loro decisione alla Commissione.

7.  Il presente regolamento lascia impregiudicate le direttive 2014/23/UE ( 1 ) e 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e la direttiva 2014/25/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«rifornimento di carburante», la fornitura di carburanti solidi, liquidi o gassosi o di qualsiasi altra fonte di energia utilizzata per la propulsione delle navi come pure per la fornitura generale e specifica di energia alle navi quando sono all’ormeggio;

2) 

«movimentazione merci», l’organizzazione e la movimentazione del carico tra la nave che effettua il trasporto e le aree portuali, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il rizzaggio, il derizzaggio, lo stivaggio, il trasporto e il deposito temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale e operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci, ma esclusi, salvo che non sia diversamente stabilito dallo Stato membro, il deposito, il disimballaggio, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio che conferisca valore aggiunto al carico;

3) 

«autorità competente», qualsiasi soggetto pubblico o privato che, a livello locale, regionale o nazionale, è competente a svolgere, ai sensi di disposizioni legislative o amministrative nazionali, attività connesse all’organizzazione e amministrazione delle attività portuali, congiuntamente o alternativamente all’ente di gestione del porto;

4) 

«dragaggio», la rimozione di sabbia, sedimenti o altre sostanze dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto o all’interno dell’area portuale che rientra nella competenza dell’ente di gestione del porto, compreso lo smaltimento dei materiali rimossi, per consentire alle navi di entrare nel porto; esso comprende sia la rimozione iniziale sia il dragaggio di manutenzione effettuato al fine di mantenere navigabili tali vie di accesso, pur non costituendo un servizio portuale offerto agli utenti;

5) 

«ente di gestione del porto», qualsiasi soggetto pubblico o privato il cui obiettivo è, o al quale è conferito il potere, ai sensi del diritto nazionale o di strumenti nazionali, di provvedere a livello locale, anche insieme allo svolgimento di altre attività, all’amministrazione e alla gestione di infrastrutture portuali e di una o più delle seguenti mansioni in un dato porto, vale a dire il coordinamento del traffico portuale, la gestione del traffico portuale, il coordinamento delle attività degli operatori presenti nel porto in questione e il controllo delle attività degli operatori presenti nel porto;

6) 

«ormeggio», i servizi di ormeggio o disormeggio, compreso lo spostamento lungo banchina, che sono necessari all’operatività in sicurezza di una nave in un porto o in una via navigabile di accesso al porto;

7) 

«servizi passeggeri», l’organizzazione e la gestione dei passeggeri, del loro bagaglio e dei loro veicoli tra la nave che effettua il trasporto e le aree portuali, compreso il trattamento dei dati personali e il trasporto dei passeggeri all’interno del terminal dedicato;

8) 

«pilotaggio», il servizio di assistenza alla nave da parte di un pilota o di una stazione di pilotaggio per consentirne l’entrata e l’uscita in sicurezza nelle vie navigabili di accesso al porto e la navigazione in sicurezza all’interno del porto;

9) 

«diritti d’uso dell’infrastruttura portuale», un diritto riscosso a beneficio diretto o indiretto dell’ente di gestione del porto, o dell’autorità competente, per l’uso di infrastrutture, strutture e servizi, incluso l’accesso per via navigabile al porto interessato, comprese la gestione passeggeri e delle merci, ma esclusi i canoni di locazione dei terreni e i diritti aventi effetti equivalenti;

10) 

«raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico», il ricevimento dei rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico da parte di qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile in grado di ricevere tali rifiuti o residui, ai sensi della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );

11) 

«diritti per i servizi portuali», le tariffe corrisposte dagli utenti di un servizio portuale al prestatore del servizio stesso;

12) 

«contratto di servizio portuale», un accordo formale e giuridicamente vincolante o un atto con effetti giuridici equivalenti tra un prestatore di servizi portuali e un ente di gestione del porto, o un’autorità competente, che abbia come oggetto la prestazione di uno o più servizi portuali, a prescindere dal metodo di designazione dei prestatori di servizi portuali;

13) 

«prestatore di servizi portuali», qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca o desideri fornire, dietro remunerazione, una o più categorie dei servizi portuali;

14) 

«obbligo di servizio pubblico», un onere definito o individuato al fine di garantire la prestazione dei servizi o attività portuali di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni;

15) 

«trasporto marittimo a corto raggio», il movimento di merci e passeggeri via mare tra porti situati nell’Europa geografica o tra questi porti e porti situati in paesi non europei con una linea costiera sui mari chiusi alle frontiere dell’Europa;

16) 

«porto marittimo», una zona di terra e di mare dotata di infrastrutture e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco di passeggeri, membri di equipaggio e altre persone e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all’interno dell’area portuale;

17) 

«servizi di rimorchio», l’assistenza prestata alle navi a mezzo di rimorchiatori per garantire l’ingresso e l’uscita sicuri dal porto o la sicurezza della navigazione all’interno del porto, durante le manovre necessarie a tal fine;

18) 

«via navigabile di accesso», una via navigabile che collega il porto al mare aperto, e comprendente accessi ai porti, tratti navigabili, fiumi, canali marittimi e fiordi, purché tale via navigabile rientri nella competenza dell’ente di gestione del porto.



CAPO II

FORNITURA DI SERVIZI PORTUALI

Articolo 3

Organizzazione dei servizi portuali

1.  L’accesso al mercato per la fornitura di servizi portuali nei porti marittimi può essere soggetto, conformemente al presente regolamento, alle seguenti condizioni:

a) 

requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali;

b) 

limitazioni al numero di prestatori;

c) 

obblighi di servizio pubblico;

d) 

restrizioni applicabili agli operatori interni.

2.  Gli Stati membri possono decidere nell’ambito del diritto nazionale di non assoggettare alle condizioni di cui al paragrafo 1 una o più categorie di servizi portuali.

3.  Le condizioni di accesso agli impianti, alle installazioni e alle attrezzature del porto sono eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Articolo 4

Requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali

1.  L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può esigere che i prestatori di servizi portuali, compresi i subappaltatori, rispettino requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.

2.  I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi esclusivamente ai seguenti aspetti:

a) 

le qualifiche professionali del prestatore di servizi portuali, del suo personale o delle persone fisiche che gestiscono di fatto e in via continuativa le attività del prestatore di servizi portuali;

b) 

la capacità finanziaria del prestatore di servizi portuali;

c) 

le attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale in condizioni normali e di sicurezza e la capacità di mantenere tale attrezzatura nelle condizioni richieste;

d) 

la disponibilità dei pertinenti servizi portuali per tutti gli utenti, a tutti i punti di attracco e senza interruzioni, giorno e notte, per tutto l’anno;

e) 

conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell’accesso allo stesso, dei suoi impianti, attrezzature, lavoratori e altre persone;

f) 

conformità ai requisiti ambientali locali, nazionali, dell’Unione e internazionali;

g) 

rispetto degli obblighi in materia di legislazione sociale e del lavoro che si applicano nello Stato membro di un dato porto, fra cui le clausole previste dai contratti collettivi applicabili, i requisiti relativi all’equipaggio e gli obblighi in materia di orario di lavoro e di riposo per i marittimi, e delle norme vigenti in materia di ispezioni del lavoro;

h) 

la buona reputazione del prestatore di servizi portuali, determinata conformemente alla normativa nazionale applicabile in materia di onorabilità, tenuto conto di ogni valido motivo che faccia dubitare dell’affidabilità del prestatore di servizi portuali.

3.  Fatto salvo il paragrafo 4, lo Stato membro che reputi necessario, per garantire il pieno rispetto del paragrafo 2, lettera g), imporre un requisito di bandiera alle navi prevalentemente utilizzate per operazioni di rimorchio od ormeggio in porti situati nel suo territorio informa la Commissione della sua decisione prima della pubblicazione del bando di gara, o, in mancanza di bando di gara, prima di imporre un requisito di bandiera.

4.  I requisiti minimi:

a) 

devono essere trasparenti, obiettivi, non discriminatori, proporzionati e pertinenti alla categoria e natura del servizio portuale interessato;

b) 

devono sussistere fino a che il diritto di prestare un servizio portuale giunge a scadenza.

5.  Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche delle condizioni locali, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, si assicura che sia garantito un accesso adeguato alle informazioni in condizioni trasparenti e non discriminatorie.

6.  Nei casi di cui al paragrafo 1, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, pubblica i requisiti minimi di cui al paragrafo 2 e la procedura per concedere il diritto di fornire servizi portuali, conformemente a tali requisiti entro il 24 marzo 2019 o, nel caso di requisiti minimi che si devono applicare dopo tale data, almeno tre mesi prima della data a decorrere dalla quale tali requisiti devono applicarsi. L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, informa in anticipo i prestatori di servizi portuali di ogni modifica dei criteri o della procedura.

7.  Il presente articolo si applica fatto salvo l’articolo 7.

Articolo 5

Procedura per garantire la conformità ai requisiti minimi

1.  L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, assicura il trattamento trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato dei prestatori di servizi portuali.

2.  L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, concede o rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti a norma dell’articolo 4 entro un lasso di tempo ragionevole, che in ogni caso non deve superare quattro mesi, dal ricevimento di una richiesta per la concessione di tale diritto e della documentazione necessaria.

3.  Qualsiasi rifiuto, emesso dall’ente di gestione del porto, o dall’autorità competente, deve essere adeguatamente motivato sulla base dei requisiti minimi di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

4.  Qualsiasi limitazione o estinzione da parte dell’ente di gestione del porto, o dell’autorità competente, del diritto di fornire un servizio portuale deve essere adeguatamente motivata e conforme al paragrafo 1.

Articolo 6

Limitazioni al numero di prestatori di servizi portuali

1.  L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può limitare il numero di prestatori di servizi portuali in relazione a un dato servizio portuale per una o più delle seguenti ragioni:

a) 

la carenza o la destinazione ad altro scopo di aree o spazi portuali, a condizione che tale limitazione sia conforme alle decisioni o ai piani definiti dall’ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente al diritto nazionale;

b) 

l’assenza di tale limitazione ostacola l’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico di cui all’articolo 7, anche quando tale assenza determina per l’ente di gestione del porto, l’autorità competente o gli utenti del porto costi eccessivamente elevati in relazione all’esecuzione di tali obblighi;

c) 

l’assenza di detta limitazione collide con l’esigenza di garantire la sicurezza o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;

d) 

le caratteristiche dell’infrastruttura portuale o la natura del traffico portuale sono tali da non permettere che più prestatori di servizi portuali operino nel porto;

e) 

è stato stabilito, a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, che un settore o sottosettore portuale, insieme ai suoi servizi portuali, in uno Stato membro svolge un’attività che è direttamente esposta alla concorrenza conformemente all’articolo 34 della suddetta direttiva. In tali casi non si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.  Al fine di concedere alle parti interessate l’opportunità di presentare osservazioni entro un lasso di tempo ragionevole, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, pubblica eventuali proposte di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali a norma del paragrafo 1 unitamente alle relative motivazioni almeno tre mesi prima dell’adozione della decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali.

3.  L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, pubblica la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali adottata.

4.  Qualora l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, decida di limitare il numero di prestatori di servizi portuali, adotta una procedura di selezione che è aperta a tutte le parti interessate, non discriminatoria e trasparente. L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, pubblica le informazioni relative al servizio portuale da affidare e alla procedura di selezione e garantisce che tutte le informazioni essenziali necessarie per la preparazione delle domande siano effettivamente accessibili a tutte le parti interessate. Alle parti interessate è concesso un termine sufficientemente lungo per consentire loro di eseguire una valutazione efficace e di preparare le loro domande. In circostanze normali, tale lasso di tempo minimo è di 30 giorni.

5.  Il paragrafo 4 non si applica nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 7 del presente articolo e all’articolo 8.

6.  Se l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, fornisce servizi portuali in proprio o mediante un organismo da esso giuridicamente distinto e controllato direttamente o indirettamente, gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie per evitare conflitti di interesse. In assenza di dette misure, il numero di prestatori non può essere inferiore a due, a meno che una o più ragioni elencate al paragrafo 1 giustifichi una limitazione del numero di prestatori di servizi portuali a un unico prestatore.

7.  Gli Stati membri possono decidere che i loro porti della rete globale che non soddisfano i criteri di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1315/2013 possano limitare il numero di prestatori di servizi per un dato servizio portuale. Gli Stati membri informano la Commissione di tale decisione.

Articolo 7

Obblighi di servizio pubblico

1.  Gli Stati membri possono decidere di imporre ai prestatori di servizi portuali obblighi di servizio pubblico in relazione ai servizi portuali e possono concedere il diritto di imporre tali obblighi all’ente di gestione del porto, o all’autorità competente, al fine di garantire almeno uno dei seguenti elementi:

a) 

la disponibilità dei servizi portuali per tutti gli utenti del porto, a tutti i punti di attracco, senza interruzioni, giorno e notte, per tutto l’anno;

b) 

la disponibilità del servizio per tutti gli utenti in maniera non discriminatoria;

c) 

l’accessibilità economica del servizio per determinate categorie di utenti;

d) 

la sicurezza, la protezione o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;

e) 

la fornitura al pubblico di servizi di trasporto adeguati; e

f) 

la coesione territoriale.

2.  Gli obblighi di servizio pubblico di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono parità di accesso a tutti i prestatori di servizi portuali stabiliti nell’Unione.

3.  Qualora uno Stato membro decida di imporre obblighi di servizio pubblico per lo stesso servizio in tutti i porti marittimi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, notifica tali obblighi alla Commissione.

4.  In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può adottare misure di emergenza. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un’aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di due anni, durante il quale l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, avvia una nuova procedura per la selezione di un prestatore di servizi portuali o applica l’articolo 8. L’azione collettiva sindacale che viene svolta conformemente al diritto nazionale non è considerata un’interruzione di servizi portuali che giustifichi l’adozione di misure di emergenza.

Articolo 8

Operatore interno

1.  Fermo restando l’articolo 6, paragrafo 6, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può decidere di prestare un servizio portuale in proprio o di farlo attraverso un organismo giuridicamente distinto sul quale esercita un livello di controllo analogo a quello che ha sulla propria struttura interna, purché l’articolo 4 si applichi in egual modo a tutti gli operatori che prestano il servizio portuale in questione. In tal caso il prestatore di servizi portuali è considerato un operatore interno ai fini del presente regolamento.

2.  Si considera che l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, esercita su un organismo giuridicamente distinto un livello di controllo analogo a quello che ha effettuato sulla propria struttura interna soltanto se ha un’influenza decisiva sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative dell’organismo interessato.

3.  Nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a d), l’operatore interno si limita a fornire il servizio portuale che gli è stato assegnato esclusivamente nel porto o nei porti per i quali gli è stata assegnata la fornitura del servizio portuale.

Articolo 9

Mantenimento dei diritti dei lavoratori

1.  Il presente regolamento lascia impregiudicata l’applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri.

2.  Fatte salve le legislazioni dell’Unione e nazionali, compresi gli accordi collettivi applicabili tra le parti sociali, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, esige che il prestatore di servizi portuali designato conceda al personale condizioni di lavoro conformi agli obblighi applicabili in materia di legislazione sociale e del lavoro e rispetti gli standard sociali stabiliti dalle legislazioni dell’Unione e nazionali o dagli accordi collettivi.

3.  Qualora l’aggiudicazione di un contratto di concessione o di un appalto pubblico determini un cambiamento di prestatore di servizi portuali, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può esigere che i diritti e gli obblighi del prestatore di servizi portuali uscente derivanti da un contratto di lavoro, o da un rapporto di lavoro definito dalla legislazione nazionale, ed esistenti alla data del cambiamento siano trasferiti verso il nuovo prestatore di servizi portuali. In tal caso, al personale impiegato dal prestatore di servizi portuali uscente sono concessi gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare nel caso di un trasferimento di imprese a norma della direttiva 2001/23/CE.

4.  Qualora, nell’ambito della fornitura dei servizi portuali, abbia luogo un trasferimento di personale, i documenti di gara e i contratti di servizio portuale elencano il personale interessato e forniscono informazioni trasparenti sui diritti e le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono considerati legati ai servizi portuali.

Articolo 10

Esenzioni

1.  Il presente capo e l’articolo 21 non si applicano alla movimentazione merci, ai servizi passeggeri o al pilotaggio.

2.  Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente capo e l’articolo 21 al pilotaggio. Gli Stati membri informano la Commissione di una siffatta decisione.



CAPO III

TRASPARENZA FINANZIARIA E AUTONOMIA

Articolo 11

Trasparenza delle relazioni finanziarie

1.  Le relazioni finanziarie tra autorità pubbliche ed enti di gestione dei porti, o altri enti che forniscono servizi portuali per conto degli stessi, beneficiari di finanziamenti pubblici sono indicate in modo trasparente nel sistema di contabilità al fine di evidenziare in modo chiaro i seguenti elementi:

a) 

le assegnazioni di fondi pubblici operate dalle autorità pubbliche direttamente agli enti di gestione dei porti interessati;

b) 

le assegnazioni di fondi pubblici da parte di autorità pubbliche per il tramite di imprese pubbliche o istituzioni finanziarie pubbliche; e

c) 

l’utilizzo per il quale tali fondi pubblici sono stati assegnati.

2.  Se l’ente di gestione del porto beneficiario di finanziamenti pubblici fornisce in proprio servizi portuali o di dragaggio, o se un altro ente fornisce, per conto dello stesso, detti servizi, mantiene la contabilità per tali servizi portuali o di dragaggio finanziati con fondi pubblici separata da quella per le sue altre attività in modo che:

a) 

tutti i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati; e

b) 

i principi di contabilità dei costi secondo i quali vengono tenuti conti separati siano chiaramente definiti.

3.  I fondi pubblici di cui al paragrafo 1 includono il capitale azionario e di fondi assimilabili al capitale sociale, le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni, i prestiti, compresi scoperti e anticipi su apporti di capitale, le garanzie fornite all’ente di gestione del porto da autorità pubbliche e qualsiasi altra forma di sostegno finanziario pubblico.

4.  L’ente di gestione del porto, o altro ente che fornisce servizi portuali per conto dello stesso, conserva le informazioni relative alle relazioni finanziarie di cui ai paragrafi 1 e 2 per cinque anni a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni.

5.  In caso di reclamo formale e su richiesta, l’ente di gestione del porto, o altro ente che fornisce servizi portuali per conto dello stesso, mette a disposizione dell’autorità pertinente nello Stato membro interessato le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché eventuali informazioni supplementari che essa ritenga necessarie al fine di completare una valutazione organica dei dati trasmessi e di verificare la conformità al presente regolamento, conformemente alle norme in materia di concorrenza. Su richiesta, l’autorità pertinente mette a disposizione della Commissione tali informazioni. Le informazioni in parola sono comunicate entro tre mesi dalla data della richiesta.

6.  Qualora gli enti di gestione dei porti, o altri enti che forniscono servizi portuali per conto degli stessi, non abbiano ricevuto finanziamenti pubblici in precedenti esercizi finanziari, ma inizino a beneficiare di tali fondi, applicano i paragrafi 1 e 2 a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento di fondi pubblici.

7.  I fondi pubblici erogati come corrispettivo per gli obblighi di servizio pubblico sono indicati a parte nella contabilità pertinente e non possono essere trasferiti a nessun altro servizio o attività economica.

8.  Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 del presente articolo a quelli dei loro porti della rete globale che non soddisfano i criteri di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1315/2013 qualora ciò determini oneri amministrativi sproporzionati, a condizione che eventuali fondi pubblici ricevuti, e il loro uso per fornire servizi portuali, restino interamente trasparenti nel sistema di contabilità. Gli Stati membri informano preventivamente la Commissione di una siffatta decisione.

Articolo 12

Diritti per i servizi portuali

1.  I diritti per i servizi forniti da un operatore interno in regime di obbligo di servizio pubblico, i diritti per servizi di pilotaggio non esposti a un’effettiva concorrenza e i diritti riscossi dai prestatori di servizi portuali, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono fissati in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio, e sono proporzionali al costo del servizio fornito.

2.  Il pagamento dei diritti per i servizi portuali può essere integrato in altri pagamenti, quale il pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale. In tal caso il prestatore di servizi portuali e, se del caso, l’ente di gestione del porto provvedono affinché l’importo relativo ai diritti per i servizi portuali sia chiaramente identificabile dall’utente di tali servizi.

3.  In caso di reclamo formale e su richiesta, il prestatore di servizi portuali mette a disposizione dell’autorità pertinente nello Stato membro interessato tutte le informazioni del caso sugli elementi che utilizza come base per determinare la struttura e il livello dei diritti per i servizi portuali che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1.

Articolo 13

Diritti d’uso dell’infrastruttura portuale

1.  Gli Stati membri provvedono affinché siano riscossi i diritti per l’uso dell’infrastruttura portuale. Ciò non impedisce ai prestatori di servizi portuali, che utilizzano l’infrastruttura portuale, di riscuotere diritti per i servizi portuali.

2.  Il pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale può essere integrato in altri pagamenti, quale il pagamento dei diritti per i servizi portuali. In tal caso l’ente di gestione del porto provvede affinché l’importo relativo ai diritti d’uso dell’infrastruttura portuale sia chiaramente identificabile dall’utente dell’infrastruttura portuale.

3.  Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell’uso dell’infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale sono stabiliti in base alla strategia commerciale e ai piani di investimento del porto e rispettano le norme in materia di concorrenza. Ove pertinente, tali diritti rispettano anche i requisiti generali stabiliti nell’ambito della politica portuale generale dello Stato membro interessato.

4.  Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d’uso dell’infrastruttura portuale possono essere differenziati in conformità della strategia economica e della politica di pianificazione territoriale del porto, relative, tra l’altro, a talune categorie di utenti, o al fine di promuovere un uso più efficiente dell’infrastruttura portuale, il trasporto marittimo a corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica o di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri per operare tale differenziazione devono essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori, e devono essere in linea con le norme in materia di concorrenza, comprese le norme sugli aiuti di Stato. I diritti d’uso dell’infrastruttura portuale possono tenere conto dei costi esterni e variare a seconda delle pratiche commerciali.

5.  L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, garantisce che gli utenti del porto e i rappresentanti o le associazioni degli utenti del porto siano informati in merito alla natura e al livello dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale. L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, assicura che gli utenti dell’infrastruttura portuale siano informati di eventuali modifiche della natura o del livello dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale, con almeno due mesi di anticipo, della data in cui tali modifiche cominciano a produrre effetti. L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, non è tenuto a rivelare differenziazioni delle tariffe risultanti da singole negoziazioni.

6.  In caso di reclamo formale e su richiesta, l’ente di gestione del porto mette a disposizione dell’autorità pertinente dello Stato membro interessato le informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 e tutte le informazioni del caso sugli elementi che utilizza come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale. Su richiesta, detta autorità mette a disposizione della Commissione le informazioni.



CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 14

Formazione del personale

I prestatori di servizi portuali provvedono affinché i dipendenti ricevano la formazione necessaria ad acquisire le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare attenzione per gli aspetti di salute e di sicurezza, e i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per rispondere alle sfide dell’innovazione tecnologica.

Articolo 15

Consultazione degli utenti del porto e di altre parti interessate

1.  A norma del diritto nazionale applicabile, l’ente di gestione del porto consulta gli utenti del porto sulla propria politica di tariffazione, anche nei casi di cui all’articolo 8. La consultazione verte anche su modifiche sostanziali dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale e sui diritti per i servizi portuali nel caso in cui operatori interni forniscano servizi portuali in regime di obblighi di servizio pubblico.

2.  A norma del diritto nazionale applicabile, l’ente di gestione del porto consulta gli utenti del porto e le altre parti interessate sulle materie essenziali di sua competenza per quanto riguarda:

a) 

il coordinamento dei servizi portuali nell’area del porto;

b) 

le misure per migliorare i collegamenti con l’entroterra, fra cui le misure per sviluppare e migliorare l’efficienza del trasporto ferroviario e per vie navigabili interne;

c) 

l’efficienza delle procedure amministrative nel porto e le misure necessarie per una loro semplificazione;

d) 

le questioni ambientali;

e) 

la pianificazione territoriale; e

f) 

le misure per garantire la sicurezza nell’area portuale, fra cui, se del caso, la salute e la sicurezza dei lavoratori portuali.

3.  I prestatori di servizi portuali mettono a disposizione degli utenti del porto le informazioni adeguate sulla natura e sul livello dei diritti per i servizi portuali.

4.  L’ente di gestione del porto e i prestatori di servizi portuali osservano la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili nell’espletamento dei loro obblighi ai sensi del presente articolo.

Articolo 16

Gestione dei reclami

1.  Ogni Stato membro provvede affinché sia in vigore una procedura efficace per gestire i reclami derivanti dall’applicazione del presente regolamento per i suoi porti marittimi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

2.  La gestione dei reclami è effettuata in modo da evitare i conflitti di interesse ed essere indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali. Gli Stati membri garantiscono che sussista un’effettiva separazione funzionale tra la gestione dei reclami, da un lato, e la proprietà e la gestione di porti, la fornitura di servizi portuali e l’utilizzo del porto, dall’altro. La gestione dei reclami è imparziale e trasparente e rispetta debitamente il principio della libertà d’impresa.

3.  I reclami sono presentati nello Stato membro in cui si trova il porto dove si presume abbia avuto origine la controversia. Gli Stati membri garantiscono che gli utenti del porto e le altre parti interessate siano informati su dove e come presentare un reclamo e quali autorità siano preposte alla gestione dei reclami.

4.  Le autorità preposte alla gestione dei reclami cooperano, se del caso, per l’assistenza reciproca nelle controversie in cui siano coinvolte parti stabilite in Stati membri differenti.

5.  A norma del diritto nazionale, le autorità responsabili della gestione dei reclami hanno la facoltà di esigere che gli enti di gestione dei porti, i prestatori di servizi portuali e gli utenti del porto forniscano loro informazioni attinenti a un reclamo.

6.  A norma del diritto nazionale, le autorità responsabili della gestione dei reclami hanno la facoltà di adottare decisioni che hanno effetti vincolanti, fatto salvo il controllo giurisdizionale, ove applicabile.

7.  Gli Stati membri informano la Commissione della procedura di gestione dei reclami e delle autorità di cui al paragrafo 3 entro il 24 marzo 2019 e, successivamente, ogni eventuale modifica di tali informazioni. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente tali informazioni sul suo sito web.

8.  Gli Stati membri si scambiano, se del caso, informazioni generali in merito all’applicazione del presente articolo. La Commissione sostiene tale cooperazione.

Articolo 17

Autorità pertinenti

Gli Stati membri garantiscono che gli utenti del porto e le altre parti interessate siano informati delle autorità pertinenti di cui all’articolo 11, paragrafo 5, all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 6. Gli Stati membri informano altresì la Commissione in merito a tali autorità entro il 24 marzo 2019 e, successivamente, ogni eventuale modifica di tali informazioni. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente tali informazioni sul suo sito web.

Articolo 18

Ricorsi

1.  Ogni soggetto con interessi legittimi ha il diritto di presentare ricorso contro decisioni o singole misure adottate a norma del presente regolamento dall’ente di gestione del porto, dall’autorità competente o qualsiasi altra autorità nazionale pertinente. Gli organi competenti a valutare il ricorso sono indipendenti dalle parti in causa e possono essere un tribunale.

2.  Le decisioni degli organi competenti a valutare il ricorso, di cui al paragrafo 1, che non siano organi giurisdizionali, sono motivate per iscritto. Le decisioni di tali organi sono altresì soggette al riesame da parte di un tribunale nazionale.

Articolo 19

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative misure alla Commissione entro il 24 marzo 2019 e provvedono senza ritardo a dare notifica delle modificazioni successive.

Articolo 20

Relazioni

Entro il 24 marzo 2023 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e sugli effetti del presente regolamento.

La relazione tiene conto dei progressi compiuti nel quadro del comitato di dialogo sociale settoriale dell’UE nel settore portuale.

Articolo 21

Misure transitorie

1.  Il presente regolamento non si applica ai contratti di servizio portuale conclusi anteriormente al 15 febbraio 2017 e limitati nel tempo.

2.  I contratti di servizio portuale conclusi anteriormente al 15 febbraio 2017 che non sono limitati nel tempo, o hanno effetti equivalenti, devono essere modificati per essere allineati al presente regolamento entro il 1o luglio 2025.

▼M1

3.   ►C1  Fatto salvo l’articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può decidere di non riscuotere, di sospendere, o di ridurre, i diritti d’uso di un’infrastruttura portuale dovuti per il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 ottobre 2020, o di rinviarne il pagamento. ◄ Gli Stati membri possono decidere che tali decisioni rispettino i requisiti all’uopo fissati nel diritto nazionale. La rinuncia al pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale, la relativa sospensione o riduzione o il relativo rinvio sono concessi in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria.

L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, garantisce che gli utenti del porto e i rappresentanti o le associazioni degli utenti del porto siano debitamente informati. Non si applica il termine di due mesi di cui all’articolo 13, paragrafo 5.

▼B

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 marzo 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

( 3 ) Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).