02023R2859 — IT — 25.07.2024 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2859 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2023 che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 2859 del 20.12.2023, pag. 1) |
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DIRETTIVA (UE) 2024/1760 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024 |
L 1760 |
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5.7.2024 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2859 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2023
che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Il punto di accesso unico europeo
Entro il 10 luglio 2027 l’ESMA istituisce e gestisce un punto di accesso unico europeo (European single access point – ESAP) che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni seguenti:
le informazioni rese pubbliche a norma degli atti legislativi dell’Unione elencati nell’allegato o a norma di qualsiasi altro atto dell’Unione giuridicamente vincolante che preveda un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l’ESAP;
le informazioni che qualsiasi soggetto disciplinato dal diritto di uno Stato membro sceglie di rendere accessibili tramite l’ESAP su base volontaria, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, e che sono menzionate negli atti legislativi dell’Unione elencati nell’allegato o in qualsiasi altro atto dell’Unione giuridicamente vincolante che preveda un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l’ESAP.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica:
tenuta a trasmettere a un organismo di raccolta le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a); o
che trasmette su base volontaria informazioni a un organismo di raccolta a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), affinché tali informazioni siano rese accessibili tramite l’ESAP;
«organismo di raccolta»: un organo, organismo o agenzia dell’Unione, o un organo, autorità o registro nazionale designato come tale a norma di uno degli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), o designato come tale da uno Stato membro in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2;
«formato per dati estraibili»: qualsiasi formato aperto quale definito all’articolo 2, punto 14), della direttiva (UE) 2019/1024, ampiamente utilizzato o prescritto dalla legge, che consenta l’estrazione meccanica dei dati e sia leggibile dall’uomo;
«formato leggibile meccanicamente»: un formato leggibile meccanicamente quale definito all’articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2019/1024;
«sigillo elettronico qualificato»: un sigillo elettronico qualificato quale definito all’articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014;
«interfaccia per programmi applicativi» o «API»: un insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati;
«metadati»: informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l’utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione;
«dati personali»: i dati personali quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
«informazioni storiche»: le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), che sono state rese pubbliche non prima dei cinque anni antecedenti la data di applicazione dell’obbligo di trasmettere tali informazioni all’ESAP;
«comitato congiunto»: il comitato di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 3
Trasmissione volontaria di informazioni
Nel trasmettere tali informazioni all’organismo di raccolta, il soggetto:
assicura che le informazioni siano accompagnate da metadati indicanti che esse sono rese accessibili tramite l’ESAP su base volontaria;
assicura che le informazioni siano accompagnate da metadati che specifichino se le informazioni contengono dati personali;
assicura che le informazioni siano accompagnate dai metadati necessari per il funzionamento della funzione di ricerca dell’ESAP di cui all’articolo 7, paragrafo 3;
utilizza un formato per dati estraibili per trasmettere le informazioni;
garantisce che le informazioni trasmesse rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
garantisce che le informazioni non includano alcun dato personale, fatta eccezione per i casi in cui i dati personali sono richiesti a norma del diritto dell’Unione o nazionale o costituiscono un elemento necessario delle informazioni in merito alle attività economiche del soggetto.
Le autorità europee di vigilanza istituite dai regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (collettivamente «AEV») elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di attuazione per specificare tutti gli aspetti seguenti:
i metadati che accompagnano le informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1;
ove applicabile, i formati o i modelli specifici da utilizzare per la trasmissione delle informazioni in conformità del paragrafo 1.
Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2028.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Le AEV, tramite il comitato congiunto, adottano orientamenti destinati ai soggetti al fine di garantire la correttezza dei metadati trasmessi, comprese le condizioni relative all’inclusione di dati personali nelle trasmissioni volontarie.
Articolo 4
Elenco degli organismi di raccolta
L’ESMA pubblica un elenco degli organismi di raccolta, che contiene l’identificatore uniforme di risorse di ciascun organismo di raccolta sul portale web di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a).
L’ESMA garantisce che tale elenco sia mantenuto aggiornato e notifica alla Commissione qualsiasi modifica a tale elenco.
Articolo 5
Compiti degli organismi di raccolta e responsabilità dei soggetti
Gli organismi di raccolta provvedono a quanto segue:
raccolgono le informazioni trasmesse dai soggetti;
conservano le informazioni trasmesse dai soggetti o generate dagli organismi di raccolta stessi e, se del caso, si basano sulle procedure e sulle infrastrutture esistenti per la conservazione delle informazioni;
effettuano convalide tecniche automatizzate delle informazioni trasmesse dai soggetti al fine di verificare se le informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:
sono state presentate utilizzando un formato per dati estraibili o, se del caso, il formato leggibile meccanicamente indicato in uno degli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), a norma del quale le informazioni sono trasmesse;
i metadati relativi alle informazioni, specificati a norma del paragrafo 10, lettera e), del presente articolo e, ove applicabile, dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sono disponibili e completi;
sono accompagnate, se necessario, da un sigillo elettronico qualificato;
non impongono, per l’utilizzo e il riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l’ESAP, condizioni diverse da quelle corrispondenti alle condizioni stabilite nelle licenze aperte standard di cui all’articolo 9;
predispongono l’API e mettono a disposizione dell’ESAP, gratuitamente ed entro i termini applicabili, le informazioni, i metadati relativi a tali informazioni e, se necessario, il sigillo elettronico qualificato;
nella misura in cui ciò rientra nelle competenze tecniche dell’organismo di raccolta, forniscono assistenza ai soggetti che trasmettono le informazioni almeno in relazione alla procedura di trasmissione, rifiuto e ritrasmissione;
garantiscono che le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, restino a disposizione dell’ESAP per almeno 10 anni, salvo altrimenti disposto negli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a).
Ai fini della lettera g) del primo comma del presente paragrafo, e conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, gli organismi di raccolta adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che, qualora i metadati che accompagnano le informazioni trasmesse facciano riferimento a dati personali, tali informazioni non siano conservate al fine di essere messe a disposizione dell’ESAP, né siano rese accessibili tramite l’ESAP, per un periodo superiore a cinque anni, salvo altrimenti disposto negli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.
Gli organismi di raccolta rimuovono le informazioni rese accessibili tramite l’ESAP che ritengono manifestamente inadeguate, abusive o estranee all’ambito delle informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
I soggetti possono scegliere di trasmettere le informazioni una sola volta e a un solo organismo di raccolta. La trasmissione e l’eventuale ritrasmissione delle informazioni, unitamente ai metadati pertinenti che le accompagnano, sono effettuate allo stesso organismo di raccolta.
Le condizioni stabilite nell’accordo di delega garantiscono che:
il delegato non abbia conflitti di interesse;
il delegato non utilizzi le informazioni ottenute in modo improprio o anticoncorrenziale o per scopi diversi da quelli indicati nell’accordo di delega;
il delegato assicuri la protezione delle informazioni conformemente all’articolo 6 in relazione ai compiti delegati;
il delegato informi regolarmente l’organismo di raccolta in merito all’esecuzione generale dei compiti delegati;
senza indebito ritardo, il delegato informi l’organismo di raccolta di eventuali inadempienze nell’esecuzione di un compito delegato.
L’organismo di raccolta rimane responsabile di tutti i compiti che delega, compresa la messa a disposizione dell’ESMA di tutte le informazioni di cui questa abbia bisogno in relazione a un compito delegato.
La responsabilità dell’organismo di raccolta non è pregiudicata dal fatto che l’organismo di raccolta abbia delegato compiti a terzi. L’organismo di raccolta non delega i suoi compiti in misura tale da non poter più essere considerato un organismo di raccolta.
L’organismo di raccolta garantisce che qualsiasi delega sia esercitata in modo efficiente sotto il profilo dei costi e che, per quanto possibile, la delega sia utilizzata per consentire che le procedure e le infrastrutture di raccolta esistenti continuino ad applicarsi ai fini dell’ESAP.
L’organismo di raccolta notifica all’ESMA qualsiasi accordo di delega che conclude.
Le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione che specificano tutti gli aspetti seguenti:
le modalità di esecuzione delle convalide tecniche automatizzate di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, per ciascun tipo di informazioni trasmesse dai soggetti;
le caratteristiche del sigillo elettronico qualificato di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iii), del presente articolo e al paragrafo 9 del presente articolo;
le licenze aperte standard di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo;
le caratteristiche dell’API da predisporre ai sensi del paragrafo 1, lettera e), del presente articolo;
le caratteristiche dei metadati necessari per la funzione di ricerca dell’ESAP di cui all’articolo 7, paragrafo 3, dei metadati di cui al paragrafo 6 del presente articolo e di tutti gli altri metadati necessari per il funzionamento dell’ESAP;
i termini di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo;
l’elenco indicativo e le caratteristiche dei formati accettabili come formati per dati estraibili e formati leggibili meccanicamente di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), del presente articolo.
Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 settembre 2024.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Gli organismi di raccolta che sono organi o organismi dell’Unione che mettono a disposizione dell’ESAP informazioni storiche conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, provvedono a quanto segue:
preparano tali informazioni in un formato per dati estraibili;
accompagnano tali informazioni con metadati che specificano gli elementi seguenti:
i nomi o le denominazioni del soggetto;
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c);
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del soggetto, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b);
specificano che le informazioni sono informazioni storiche.
In deroga al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo, le informazioni storiche non sono rese accessibili tramite l’ESAP per un periodo superiore a cinque anni.
Articolo 6
Cibersicurezza
L’ESMA mette in atto per l’ESAP una politica in materia di sicurezza informatica efficace e proporzionata e garantisce livelli adeguati di autenticità, disponibilità, integrità e non disconoscibilità delle informazioni rese accessibili tramite l’ESAP, nonché di protezione dei dati personali. L’ESMA può effettuare riesami periodici della politica in materia di sicurezza informatica e della situazione della cibersicurezza dell’ESAP alla luce dell’evoluzione delle tendenze e degli ultimi sviluppi in materia di cibersicurezza a livello internazionale e dell’Unione.
Articolo 7
Funzionalità dell’ESAP
L’ESMA garantisce che l’ESAP disponga quanto meno delle funzionalità seguenti:
un portale web con un’interfaccia di facile utilizzo, che tenga conto delle esigenze di accesso delle persone con disabilità, per consentire l’accesso alle informazioni tramite l’ESAP in tutte le lingue ufficiali dell’Unione;
un’API che consenta un facile accesso alle informazioni tramite l’ESAP;
una funzione di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell’Unione;
un visualizzatore di informazioni;
un servizio di traduzione automatica delle informazioni reperite;
un servizio di download che consenta di scaricare anche grandi quantità di dati;
un servizio di notifica che informi gli utenti della presenza di eventuali nuove informazioni tramite l’ESAP;
la presentazione delle informazioni trasmesse su base volontaria a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), in modo tale che:
possano essere chiaramente distinte dalle informazioni trasmesse su base obbligatoria a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a);
se del caso, gli utenti siano informati del fatto che le informazioni non soddisfano necessariamente tutti i requisiti applicabili alle informazioni trasmesse su base obbligatoria a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e che non saranno necessariamente aggiornate nel tempo.
La funzione di ricerca di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo consente una ricerca sulla base dei metadati seguenti:
i nomi o le denominazioni del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona fisica o giuridica cui si riferiscono le informazioni;
l’identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni;
il tipo di informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, trasmesse dal soggetto e se tali informazioni sono state trasmesse su base obbligatoria a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), o su base volontaria a norma della lettera b) di tale paragrafo;
la data e l’ora in cui le informazioni sono state trasmesse dal soggetto all’organismo di raccolta;
la data o il periodo cui si riferiscono le informazioni;
le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni;
il paese della sede legale della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni;
il settore o i settori industriali delle attività economiche della persona fisica o giuridica cui si riferiscono le informazioni;
l’organismo di raccolta responsabile della raccolta delle informazioni;
la lingua in cui sono state trasmesse le informazioni.
Le AEV, attraverso il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione che specificano gli aspetti seguenti:
le caratteristiche dell’API di cui al paragrafo 1, lettera b);
lo specifico identificativo della persona giuridica di cui al paragrafo 3, lettera b);
la classificazione dei tipi di informazioni di cui al paragrafo 3, lettera c);
le categorie delle dimensioni dei soggetti di cui al paragrafo 3, lettera f);
la caratterizzazione dei settori industriali di cui al paragrafo 3, lettera h).
Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 settembre 2024.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 8
Accesso alle informazioni tramite l’ESAP
In deroga al paragrafo 2 l’ESMA consente a tutti i soggetti seguenti di avere accesso diretto, immediato e gratuito alle informazioni tramite l’ESAP nella misura necessaria affinché questi ultimi possano assolvere le responsabilità, i mandati e gli obblighi rispettivi:
qualsiasi istituzione, organo o organismo dell’Unione;
qualsiasi autorità competente designata da uno Stato membro a norma di un atto legislativo dell’Unione;
qualsiasi membro del sistema statistico europeo ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
qualsiasi membro del Sistema europeo di banche centrali;
le autorità di risoluzione designate in conformità dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
qualsiasi istituzione, organo o organismo governativo di uno Stato membro;
qualsiasi istituto di istruzione e formazione, esclusivamente a scopi di ricerca, le università, gli organi di informazione e le organizzazioni non governative, nella misura in cui l’accesso alle informazioni è necessario per lo svolgimento dei loro compiti;
i soggetti che forniscono e utilizzano informazioni tramite l’ESAP per adempiere ai loro obblighi normativi.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 9
Utilizzo e riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l’ESAP
L’ESMA garantisce che l’utilizzo e il riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l’ESAP non siano soggetti a condizioni, fatto salvo il caso in cui tali condizioni soddisfino i requisiti seguenti:
sono obiettive e non discriminatorie;
sono giustificate da motivi relativi a un obiettivo di interesse pubblico;
se del caso, in funzione del tipo di informazioni, corrispondono alle condizioni stabilite in licenze aperte standard ai sensi dell’articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2019/1024 e consentono a chiunque e per qualsiasi finalità di utilizzare, modificare e condividere liberamente tali informazioni.
Articolo 10
Qualità delle informazioni
Se le informazioni fornite dall’organismo di raccolta sono state trasmesse da un soggetto, l’ESMA può effettuare le convalide automatizzate sulla base di un campione. Tali convalide automatizzate non differiscono da quelle effettuate dagli organismi di raccolta a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c).
Articolo 11
Compiti dell’ESMA
L’ESMA, in stretta collaborazione con l’ABE e l’EIOPA:
assicura che le informazioni fornite dagli organismi di raccolta, previa trasmissione da parte dei soggetti, siano rese accessibili tramite l’ESAP senza indebiti ritardi;
fornisce assistenza agli organismi di raccolta;
garantisce che l’ESAP sia accessibile ogni mese almeno per il 97 % del tempo, esclusi i casi di manutenzione programmata e di aggiornamenti dei contenuti e delle pagine, nel cui caso occorre informare gli utenti in modo chiaro dell’interruzione dei servizi forniti dall’ESAP e della sua probabile durata;
consulta, se del caso, gli organismi di raccolta per affrontare questioni comuni e principi di condotta comuni, e in particolare per discutere in merito agli aspetti seguenti:
la gestione quotidiana dell’ESAP;
lo sviluppo e l’attuazione di una politica per la qualità e, se del caso, di accordi sui livelli di servizio tra l’ESMA e gli organismi di raccolta;
le condizioni di finanziamento dell’ESAP, comprese le situazioni in cui possono essere addebitate commissioni e il calcolo di tali commissioni;
le minacce esistenti e potenziali in relazione alla cibersicurezza;
l’attuazione e il funzionamento dell’ESAP in relazione a qualsiasi delega di compiti a norma dell’articolo 5, paragrafo 8;
monitora l’attuazione e il funzionamento dell’ESAP e riferisce annualmente in proposito alla Commissione, come specificato all’articolo 12.
Articolo 12
Monitoraggio dell’attuazione e del funzionamento dell’ESAP
Gli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
il numero di visitatori, di ricerche e di download;
i tipi di informazioni visualizzate e scaricate, in percentuale;
le commissioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e gli importi addebitati dall’ESMA;
la percentuale di ricerche che portano a una visualizzazione o a un download per tipo di informazioni e accesso;
l’importo e la percentuale di informazioni leggibili meccanicamente accessibili tramite l’ESAP e l’importo e la percentuale di visualizzazioni e download leggibili meccanicamente;
la quota di notifiche in forza delle convalide automatizzate di cui all’articolo 10, paragrafo 2;
qualsiasi malfunzionamento o incidente significativo che incida sul funzionamento o sulle prestazioni generali dell’ESAP;
una valutazione dell’accessibilità, della qualità, dell’utilizzabilità, dell’affidabilità e della tempestività delle informazioni accessibili tramite l’ESAP;
una valutazione del conseguimento degli obiettivi dell’ESAP, tenendo conto dell’evoluzione del suo utilizzo e dei flussi di informazioni all’interno dell’Unione;
una valutazione della soddisfazione degli utenti finali;
un raffronto con sistemi analoghi di paesi terzi.
Articolo 13
Riesame
La relazione di cui al paragrafo 1 affronta i punti seguenti:
le sfide tecniche cui devono far fronte i soggetti e gli organismi di raccolta nell’attuazione dell’ESAP;
l’efficacia del sistema di raccolta e trasmissione delle informazioni ai fini dell’ESAP;
la resilienza operativa dell’ESAP ai rischi relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e l’affidabilità delle informazioni rese accessibili tramite l’ESAP, anche mediante sigilli elettronici qualificati;
i costi sostenuti dai soggetti e dagli organismi di raccolta, compresa una valutazione volta a stabilire se gli organismi di raccolta che sono autorità competenti abbiano aumentato i loro contributi per le attività di vigilanza in ragione dei costi sostenuti a causa dell’ESAP;
i costi sostenuti dall’ESMA in qualità di gestore dell’ESAP e del regime di finanziamento dell’ESAP;
l’impatto dell’ESAP sull’accesso del pubblico alle informazioni dei soggetti nel settore dei servizi finanziari, dei mercati dei capitali e della sostenibilità;
l’impatto dell’ESAP sulla visibilità dei soggetti presso gli investitori transfrontalieri, compresa la visibilità delle PMI;
l’impatto dell’ESAP sulla posizione di mercato dei fornitori privati di dati nell’Unione;
l’interoperabilità dell’ESAP con piattaforme globali analoghe;
l’attuazione e il funzionamento dell’ESAP in relazione alla delega di compiti a norma dell’articolo 5, paragrafo 8.
La relazione contiene inoltre raccomandazioni sullo sviluppo futuro dell’ESAP.
Gli atti legislativi dell’Unione di cui al primo comma del presente paragrafo comprendono:
Articolo 14
Esercizio della delega
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Elenco degli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento
PARTE A — REGOLAMENTI
1. Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).
2. Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).
3. Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
4. Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
5. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
6. Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).
7. Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
8. Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
9. Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
10. Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
11. Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
12. Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
13. Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
14. Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).
15. Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).
16. Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
17. Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
18. Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (MiCA) (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).
19. Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, relativo alle obbligazioni verdi europee e all’informativa facoltativa per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631 del 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).
PARTE B — DIRETTIVE
1. Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).
2. Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).
3. Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
4. Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
5. Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).
6. Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
7. Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
8. Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
9. Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
10. Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
11. Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
12. Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
13. Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).
14. Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
15. Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).
16. Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).
17. Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).
( 1 ) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
( 3 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).