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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1099

28.5.2025

RACCOMANDAZIONE (UE) 2025/1099 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2025

relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Gli orientamenti politici (1) avevano annunciato l'intenzione della nuova Commissione di istituire una nuova categoria di piccole imprese a media capitalizzazione e di valutare se la regolamentazione esistente applicabile alle grandi imprese fosse troppo onerosa, sproporzionata o costituisse un ostacolo per il loro sviluppo competitivo. Nella comunicazione «Bussola per la competitività dell'UE» (2) la Commissione si era impegnata a proporre una nuova definizione di piccole imprese a media capitalizzazione al fine di garantire che la regolamentazione fosse proporzionata e confacente alle dimensioni delle imprese. Con l'introduzione di questa nuova categoria — più grande delle PMI ma più piccola delle grandi imprese — migliaia di imprese nell'UE beneficeranno di una dimensione normativa su misura.

(2)

Nella sua comunicazione «Pacchetto di aiuti per le PMI» (3) la Commissione ha esposto un gran numero di azioni in quattro ambiti principali: agevolare l'attività delle piccole e medie imprese (PMI), migliorare il loro accesso ai finanziamenti e a personale qualificato, sostenerle durante il loro intero ciclo di vita economico. Mirando a fornire aiuti a breve termine, promuovere la competitività e la resilienza e favorire un contesto imprenditoriale equo e propizio per le PMI, l'obiettivo è quello di permettere alle PMI di competere e crescere. La Commissione è impegnata quindi a venire incontro alle esigenze delle imprese che, crescendo, superano le soglie della definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4) ,, e ai bisogni della fascia più ampia delle piccole imprese a media capitalizzazione (small mid-caps), elaborando una definizione armonizzata di tali imprese.

(3)

Lo studio «Study to map, measure and portray the EU mid-cap landscape» (5) ha rivelato che le piccole imprese a media capitalizzazione rappresentano un segmento di attività imprenditoriale chiaramente distinto dalle PMI ma anche dalle grandi imprese. Sebbene siano più solide e di solito crescano più rapidamente, siano più innovative e gestiscano meglio la digitalizzazione rispetto alle PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione devono far fronte ad alcune sfide simili, come gli oneri amministrativi o la scarsità di personale qualificato. Al confronto invece con le grandi imprese, sono in posizione peggiore su aspetti essenziali della performance. Una definizione è necessaria anche per migliorare la coerenza tra le misure di intervento orientate alle esigenze specifiche delle piccole imprese a media capitalizzazione. È pertanto opportuno elaborare una definizione formale a livello dell'Unione delle piccole imprese a media capitalizzazione che possa aprire la strada a misure di intervento destinate a tale segmento specifico di imprese.

(4)

Una definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione è già in uso nel contesto del regolamento generale di esenzione per categoria (6) e negli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (7), al fine di individuare i fallimenti del mercato suscettibili di trovare soluzione grazie a un sostegno finanziario pubblico mirato a carico di risorse nazionali. La finalità di una definizione generale delle piccole imprese a media capitalizzazione non è però quella di ripetere la definizione impiegata per le norme sugli aiuti di Stato di per sé, bensì quella di fungere da base per un sostegno strategico mirato che possa aiutale le società a espandersi in settori pertinenti e rilevanti. La definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione nella presente raccomandazione lascia impregiudicate le soglie ritenute opportune nel contesto degli aiuti di Stato.

(5)

Diversi Stati membri, come la Francia e la Germania (8) ,, hanno già introdotto definizioni per le imprese che non sono piccole o medie pur senza essere imprese di grandi dimensioni. Nella logica di un mercato unico dell'UE senza frontiere interne, l'uso di un insieme comune di criteri per indicare le piccole imprese a media capitalizzazione contribuirebbe a garantire condizioni di parità di trattamento delle imprese in tutta l'UE.

(6)

Esiste un'ampia interazione, ad esempio in relazione ai Fondi strutturali o alla ricerca, tra le misure nazionali e quelle dell'Unione a favore delle piccole imprese a media capitalizzazione. Occorre quindi evitare situazioni in cui l'Unione concentra la sua azione su una determinata categoria di imprese e gli Stati membri su un'altra. È inoltre necessario raccomandare l'uso di una definizione comune da parte della Commissione, degli Stati membri, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per migliorare la coerenza e l'efficacia delle politiche dedicate alle piccole imprese a media capitalizzazione. L'uso di una definizione comune è necessario anche per ridurre di conseguenza i rischi potenziali di distorsione della concorrenza.

(7)

L'articolo 2, punto 103 sexies, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (9) e gli Orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (10) contengono già una definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione. Si ritiene importante avvalersi dell'esperienza e delle conoscenze già acquisite per integrare maggiormente il sostegno a tale segmento specifico di imprese. Nel contesto economico attuale, però, al fine di accompagnare meglio l'espansione delle imprese e di abbracciare un numero maggiore di società, la definizione dovrebbe comprendere imprese le cui dimensioni sono pari al triplo di quelle delle PMI (11).

(8)

È sembrato giustificato porre al centro dell'attenzione le piccole imprese a media capitalizzazione in quanto la valutazione d'impatto del 2014 per la comunicazione della Commissione «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (12) aveva riconosciuto il «deficit di finanziamento» come un fallimento del mercato, che incide sulle PMI non solo nelle fasi iniziali (avviamento e start-up), ma anche nelle fasi successive di espansione e crescita. Tale documento aveva chiarito che in alcuni casi le piccole imprese a media capitalizzazione, quando sono ancora in fase di crescita, possono subire gli stessi effetti del fallimento del mercato rilevati per le PMI.

(9)

Per consentire alle imprese di passare agevolmente dal segmento delle PMI al segmento delle piccole imprese a media capitalizzazione, è importante che le definizioni di entrambi i segmenti siano basate sugli stessi principi e che non vi siano sovrapposizioni. Stabilire cosa siano le piccole imprese a media capitalizzazione è necessario anche per garantire la coerenza tra le varie politiche e per contribuire a semplificare la transizione delle imprese che, crescendo, non corrispondono più alla definizione di PMI.

(10)

In conformità agli articoli 54, 101 e 102 TFUE, si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.

(11)

Il criterio del numero degli occupati («criterio degli effettivi») è considerato il più significativo e deve imporsi come criterio principale. È però necessario introdurre ulteriori criteri finanziari per escludere dalla definizione le imprese che operano su scala finanziaria eccezionalmente elevata, misurata in termini di fatturato, e che hanno voci dell'attivo eccezionalmente elevate, misurate in termini di bilancio. Non sarebbe auspicabile prendere in considerazione come criterio finanziario solo il fatturato, dato che, per la natura delle loro attività, per le imprese del settore del commercio e della distribuzione il fatturato è più elevato che per quelle del settore manifatturiero. Il criterio del fatturato deve quindi essere considerato unitamente a quello del totale di bilancio, che riflette l'insieme degli averi di un'impresa, e dalla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione dovrebbero essere escluse solo le imprese in cui sia il fatturato che il bilancio superano le soglie.

(12)

Le soglie di carattere finanziario e quella degli effettivi devono essere limiti massimi. Gli Stati membri, la BEI e il FEI possono fissare soglie inferiori a quelle fissate dall'Unione nel punto 2 dell'allegato, se intendono destinare le proprie misure a un segmento specifico di piccole imprese a media capitalizzazione. A fini di semplificazione amministrativa gli Stati membri, la BEI e il FEI possono utilizzare il numero degli effettivi come unico criterio per l'attuazione delle loro politiche, se opportuno, fatte salve le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

(13)

Per meglio valutare la situazione economica delle piccole imprese a media capitalizzazione ed escludere dalla definizione i gruppi di imprese il cui potere economico supera quello delle piccole imprese a media capitalizzazione vere e proprie, è necessario distinguere tra i vari tipi di imprese: autonome, con partecipazioni che non implicano posizioni di controllo (imprese associate), oppure collegate ad altre imprese. Il limite di partecipazione del 25 % di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, al di sotto del quale l'impresa è considerata autonoma, dovrebbe essere mantenuto anche per la definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione.

(14)

Per agevolare l'uscita dal segmento delle PMI alle imprese in crescita, il finanziamento con capitale di rischio delle piccole imprese a media capitalizzazione e lo sviluppo locale e rurale, è opportuno che le imprese possano essere considerate autonome anche in presenza di una partecipazione di almeno il 25 % da parte di determinate categorie di investitori che svolgono un ruolo positivo per il finanziamento e la costituzione di imprese. Ciò dovrebbe valere anche per gli investimenti fino a 5 000 000 EUR effettuati da «business angels» (persone o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio) in considerazione dell'esperienza di gestione di un'attività imprenditoriale, delle competenze e dei contatti così apportati all'imprenditore rispetto ad altre forme di investitori in capitale di rischio. Anche il loro investimento in capitale di rischio integra l'attività degli investitori in capitale di rischio.

(15)

Per salvaguardare la capacità delle imprese innovative di attirare finanziamenti da fondi di investimento alternativi, quali quelli di capitale di rischio o di private equity, per il finanziamento dell'attività o per la crescita, è opportuno che tali soggetti non siano qualificati come imprese collegate ai fini del calcolo degli effettivi e delle soglie di carattere finanziario stabiliti nella presente raccomandazione. Per tenere conto delle attuali pratiche del mercato degli investimenti in imprese innovative effettuati da fondi di capitale di rischio o di private equity, è opportuno specificare che se le imprese e il fondo di investimento alternativo e il suo gestore tengono una contabilità separata e il fondo di investimento alternativo ha una strategia di investimento predefinita per l'uscita dall'impresa, anche realizzandone il valore con la vendita dell'impresa o in altri modi, tali soggetti non dovrebbero essere qualificati come imprese collegate.

(16)

A fini di semplificazione, gli Stati membri e le imprese dovrebbero utilizzare le condizioni di cui all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) nel definire le imprese collegate, nella misura in cui tali condizioni sono adeguate ai fini della presente raccomandazione. Per incentivare gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole imprese a media capitalizzazione, si dovrebbe presumere l'assenza di influenza dominante sull'impresa in questione da parte di determinati tipi di investitori, se questi non sono coinvolti direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2013/34/UE.

(17)

Si dovrebbero anche prendere in considerazione, se del caso, le relazioni esistenti tra le imprese tramite persone fisiche, nell'obiettivo di garantire che i vantaggi offerti alle piccole imprese a media capitalizzazione da varie regolamentazioni o misure a loro favore siano riservati alle imprese che ne hanno veramente bisogno. Per ridurre allo stretto necessario l'esame di tali situazioni è opportuno limitare l'esame di tali relazioni al mercato rilevante o ai mercati contigui, in riferimento alla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini del diritto comunitario in materia di concorrenza (14).

(18)

Per evitare distinzioni arbitrarie tra i vari organismi pubblici di uno Stato membro e a fini di certezza del diritto, è necessario confermare che un'impresa in cui almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto è controllato da un organismo pubblico non è una piccola impresa a media capitalizzazione.

(19)

Per alleviare l'onere amministrativo gravante sulle imprese, e per agevolare e accelerare il trattamento amministrativo di dossier per i quali è richiesta la qualifica di piccola impresa a media capitalizzazione, è opportuno prevedere la possibilità che le imprese rilascino dichiarazioni solenni per attestare determinate caratteristiche.

(20)

È necessario stabilire dettagliatamente la composizione degli effettivi cui far riferimento per qualificare un'impresa come piccola impresa a media capitalizzazione. Per promuovere lo sviluppo della formazione professionale, è necessario non includere nel conteggio degli effettivi gli apprendisti e gli studenti con un contratto di formazione professionale. Analogamente, per il calcolo degli effettivi non dovrebbero essere contabilizzati i dipendenti in congedo di maternità o in congedo parentale.

(21)

I vari tipi di imprese — autonome, associate o collegate — definiti in funzione delle relazioni e interazioni con altre imprese corrispondono a gradi di integrazione oggettivamente diversi. Di conseguenza, è opportuno raccomandare che siano applicate procedure diverse ai diversi tipi di impresa per effettuare il calcolo dei dati quantitativi che ne rappresentano le attività e il potere economico.

(22)

Per garantire che la Commissione tenga traccia dell'uso della definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione di cui alla presente raccomandazione o del riferimento alla definizione, gli Stati membri, la BEI e il FEI dovrebbero informare la Commissione in merito a tale uso o riferimento.

(23)

Affinché la Commissione possa produrre statistiche che tengano conto di questa definizione, sarebbe necessario raccogliere informazioni su ulteriori criteri dimensionali (fatturato, totale di bilancio). Per evitare ulteriori indagini e limitare l'onere per le imprese, le autorità statistiche nazionali dovrebbero ottenere un accesso sostenibile alle fonti amministrative pertinenti negli Stati membri,

RACCOMANDA:

1.

La presente raccomandazione riguarda la definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione utilizzata nelle politiche dell'Unione applicate all'interno dell'Unione e dello Spazio economico europeo.

2.

Si raccomanda agli Stati membri, alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI):

a)

di utilizzare la definizione di cui all'allegato in sede di attuazione dei loro programmi destinati alle piccole imprese a media capitalizzazione;

b)

di adottare i provvedimenti necessari per l'impiego delle classi di dimensioni di cui all'articolo 2 dell'allegato, in particolare per il monitoraggio dell'impiego degli strumenti finanziari dell'Unione.

3.

Le soglie stabilite nel punto 2 dell'allegato dovrebbero essere considerate valori massimi. Gli Stati membri, la BEI, e il FEI possono applicare soglie inferiori. Essi possono anche decidere di applicare unicamente il criterio del numero degli occupati per l'attuazione di determinate politiche, se opportuno, fatte salve le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

4.

Le statistiche elaborate dalla Commissione dovrebbero essere presentate utilizzando la definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione di cui all'allegato. Al fine di produrre statistiche europee comparabili riducendo al minimo l'onere per i rispondenti, la Commissione invita gli Stati membri a garantire alle autorità statistiche nazionali l'accesso alle pertinenti fonti di dati amministrativi.

5.

La legislazione dell'Unione o i programmi dell'Unione da modificare o adottare in cui è presente l'espressione «piccola impresa a media capitalizzazione» o che sono incentrati su imprese corrispondenti alle specifiche fissate nell'allegato dovrebbero far riferimento alla definizione di cui alla presente raccomandazione.

6.

A titolo transitorio, gli attuali programmi dell'Unione che fanno riferimento alle piccole imprese a media capitalizzazione dovrebbero continuare a produrre effetti e ad essere applicati alle imprese che, all'atto della loro adozione, erano considerate piccole imprese a media capitalizzazione. Gli obblighi giuridici assunti dalla Commissione sulla base di tali programmi dovrebbero rimanere immutati.

7.

Qualora sia modificata la definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione nell'ambito dei programmi, si raccomanda di utilizzare la definizione di cui all'allegato.

8.

La Commissione dovrebbe riesaminare l'applicazione della definizione di cui all'allegato entro il 31 maggio 2030 per tenere conto dell'esperienza e degli sviluppi economici nell'Unione.

9.

Nel riesaminare la definizione conformemente al punto 8, la Commissione dovrebbe garantire che non vi siano sovrapposizioni con le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.

10.

Gli Stati membri, la BEI e il FEI sono destinatari della presente raccomandazione.

11.

Gli Stati membri, la BEI e il FEI sono invitati a comunicare alla Commissione entro il 31 dicembre 2026 le misure adottate per dare attuazione alla presente raccomandazione.

12.

Gli Stati membri, la BEI e il FEI sono inoltre invitati a informare senza indebito ritardo la Commissione di tutte le misure adottate che fanno riferimento alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione di cui all'allegato, che riproducono tale formulazione o fanno comunque uso della definizione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2025

Per la Commissione

Stéphane SÉJOURNÉ

Vicepresidente esecutivo


(1)  Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029.

(2)  Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Bussola per la competitività dell'UE», COM(2025) 30 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52025DC0030.

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Pacchetto di aiuti per le PMI», COM(2023) 535 final del 12 settembre 2023.

(4)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

(5)  Commissione europea, Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, Dachs, B., Siedschlag, I., Yan, W. et al., Study to map, measure and portray the EU mid-cap landscape — Final report, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2873/546623.

(6)   http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/2023-07-01.

(7)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1216(04).

(8)  La Francia classifica le imprese i cui effettivi sono compresi tra 250 e 4 999 unità come «Entreprises de taille intermédiaire» (https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2034). In Germania le imprese con numero di effettivi compreso tra 50 e 499 unità sono classificate come «Mittlere Unternehmen» [Deutschland — Institut für Mittelstandsforschung Bonn (ifm-bonn.org)] e si usa frequentemente il termine «Mittelstand» per comprendere imprese che sono definite non tanto dal numero di dipendenti quanto da valori condivisi quali l'indipendenza e l'unità della proprietà e della gestione (https://www.kfw.de).

(9)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj).

(10)  Comunicazione della Commissione, «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio», C/2021/8712 (GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1).

(11)  Secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

(12)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione Impact Assessment accompanying the document Communication from the Commission Guidelines on State aid to promote risk finance investment, SWD (2014) 6.

(13)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

(14)   GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.


ALLEGATO

Definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione

1.   

Impresa

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Sono comprese le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.

2.   

Effettivi e soglie finanziarie

La categoria delle piccole imprese a media capitalizzazione è costituita da imprese che non sono piccole o medie ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone, il cui fatturato annuo non supera i 150 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera gli 129 milioni di EUR.

3.   

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

3.1.   

Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del punto 3.2 oppure come impresa collegata ai sensi del punto 3.5.

3.2.   

Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del punto 3.4 nel caso in cui un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o congiuntamente a una o più imprese collegate ai sensi del punto 3.5, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

3.3.   

Salvo nei casi contemplati al punto 3.4, un'impresa non è considerata piccola impresa a media capitalizzazione se almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, da uno o più organismi pubblici.

3.4.   

In deroga al punto 3.2, un'impresa può essere definita autonoma, e dunque priva di imprese associate, anche se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è detenuto dagli investitori elencati di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del punto 3.5 con l'impresa in questione:

a)

società pubbliche di partecipazione, fondi di capitale di rischio o di private equity, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels»), che investono capitale di rischio in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da detti «business angels» in una stessa impresa non superi 5 000 000 EUR;

b)

università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c)

investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d)

autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3.5.   

Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a)

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b)

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c)

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto o atto costitutivo di quest'ultima;

d)

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al punto 3.4 non siano coinvolti direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

3.5.1.   

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al punto 3.5 tramite una o più altre imprese, o investitori di cui al punto 3.4, sono anch'esse considerate imprese collegate.

3.5.2.   

Le imprese fra le quali sussiste una delle relazioni di cui al punto 3.5 tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono congiuntamente sono anch'esse considerate imprese collegate se esercitano le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Ai fini del presente punto per «mercato contiguo» si intende il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui al punto 2.

3.5.3.   

Se un fondo di investimento alternativo, come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2011/61/UE (1) ha investito in un'impresa, gli abbinamenti seguenti non sono considerati «impresa collegata» ai fini del punto 3.5:

a)

l'impresa e il fondo di investimento alternativo in questione;

b)

l'impresa e il gestore del fondo di investimento alternativo in questione;

c)

l'impresa in questione e un'altra impresa nella quale il fondo di investimento alternativo ha investito.

Il primo comma si applica purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il fondo di investimento alternativo e il suo gestore, e le imprese interessate tengono una contabilità separata;

b)

il fondo di investimento alternativo e il suo gestore hanno una strategia di investimento predefinita per l'uscita dall'impresa o dalle imprese interessate, anche realizzandone il valore con la vendita dell'impresa o in altri modi.

4.   

Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori: in questo caso l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta almeno per il 25 % da una sola impresa o congiuntamente da più imprese collegate fra di loro. Tale dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione. Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

4.1.   

I dati da impiegare per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altri diritti o imposte indirette.

4.2.   

Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui al punto 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di piccola impresa a media capitalizzazione solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

4.3.   

Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede nel corso dell'esercizio.

5.   

Calcolo degli effettivi

5.1.   

Gli effettivi corrispondono al numero di persone che hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno durante tutto l'anno in questione («unità lavorative-anno»). Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di unità lavorative-anno. Gli effettivi sono composti:

a)

dai dipendenti;

b)

dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerate come dipendenti dell'impresa;

c)

dai proprietari gestori;

d)

dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

5.2.   

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione professionale non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

6.   

Determinazione dei dati dell'impresa

6.1.   

Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.

6.2.   

Per le imprese associate o collegate di cui al punto 3, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

6.3.   

Ai fini dell'applicazione del punto 6.2, i dati delle imprese associate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A tali dati, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate alle imprese associate in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del punto 6.2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A tali dati vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al punto 6.2, secondo comma.

6.4.   

Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.


(1)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)